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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 23910/2022

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1244-2021 proposto da: A.S.RE.M. [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 97/2020 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 15/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d'Appello di Campobasso ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] del Molise avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e, accertata la natura subordinata del rapporto formalmente qualificato di collaborazione coordinata e continuativa intercorso fra le parti dal 1° giugno 2008 al 31 dicembre 2015, data dell'ultima proroga, aveva condannato l'Azienda al risarcimento del danno per l'illegittimo ricorso al contratto a tempo determinato ed al pagamento delle differenze retributive, quantificate sulla base degli importi spettanti al dirigente medico veterinario di I livello, decurtati del 15%;

2. la Corte territoriale ha rilevato che il rapporto di collaborazione si era protratto per oltre sette anni in assenza di un progetto specifico, in violazione dell'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001, ed ha aggiunto che la stessa azienda nei provvedimenti con i quali i contratti erano stati prorogati aveva ritenuto le prestazioni indispensabili per assicurare il servizio offerto agli utenti, riconoscendone la natura ordinaria;

3. il giudice d'appello ha evidenziato che l'appellato era stato inserito nella struttura organizzativa della p.a. svolgendo un'attività non dissimile da quella dei veterinari subordinati ed ha ritenuto condivisibile le ragioni per le quali il Tribunale non aveva ammesso la prova testimoniale articolata dall'Azienda perché i capitoli erano o denerici o valutativi o inerenti a drcostattre di fatto prive di decisività ai fini di causa;

4. per la cassazione della sentenza l'ASREM ha proposto ricorso sulla base di quattro motivi ai quali ha opposto difese con controricorso [OSCURATO:PERSONA];

5. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. [OSCURATO:PERSONA]

1. il primo motivo del ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 36 del d.lgs. n. 165/2001, dell'art. 2222 cod. civ., dell'art. 110 del d.lgs. n. 267/2000 e sostiene, in sintesi, che ha errato la Corte territoriale nell'escludere che fra Ric. 2021 n. 01244 sez.

ML - ud. 13-04-2022 -2- le parti fosse intercorso un genuino rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, perché i provvedimenti del Direttore Generale erano stati adottati nel rispetto delle norme di legge richiamate in rubrica, che consentono alle amministrazioni pubbliche di ricorrere a prestazioni di carattere autonomo per il raggiungimento di specifici obiettivi;

2. la seconda censura, egualmente ricondotta al vizio di cui all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., addebita al giudice del merito di avere violato gli artt. 101, 421 e 115 cod. proc. civ. perché doveva essere ammessa la prova testimoniale, richiesta su circostanze specifiche e decisive ai fini di causa, non rispondendo al vero che l'Azienda non avesse contestato i fatti allegati dal ricorrente nell'atto introduttivo;

3. il terzo motivo denuncia ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. la violazione degli artt. 2126 e 2697 cod. civ. innanzitutto perché dall'eventuale illegittimità delle proroghe non deriva in via automatica la nullità del contratto ed inoltre perché il Fazio non aveva assolto all'onere della prova sullo stesso gravante, non avendo dimostrato la natura subordinata del rapporto;

4. con la quarta censura l'Azienda ricorrente addebita alla sentenza gravata «omesso esame e valutazione in ordine alla circostanza determinante dell'insussistenza degli indici di subordinazione così come risultante dalle stesse dichiarazioni della resistente» e, ribadita la necessità di ammettere la prova testimoniale, sostiene che l'inserimento nell'organizzazione aziendale, valorizzato dalla Corte territoriale, non è di per sé incompatibile con il rapporto di natura autonoma;

5. il ricorso è inammissibile in tutte le sue articolazioni; come evidenziato nello storico di lite la Corte territoriale per giungere ad affermare la natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti ha valorizzato: a) l'insussistenza di uno specifico progetto e la protrazione dell'attività per oltre sette anni; b) lo svolgimento di prestazioni riferibili all'attività ordinaria del servizio di assegnazione e le ammissioni dell'Azienda fatte in merito alla necessità di prorogare i contratti «al fine di evitare interruzioni di pubblici servizi e garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza»; c) la mancanza di una specifica contestazione delle circostanze allegate dall'originario ricorrente, il quale aveva dedotto di avere prestato attività lavorativa con le stesse modalità imposte ai dirigenti medici veterini assunti alle dipendenze dell'Azienda; Ric. 2021 n. 01244 sez.

ML - ud. 13-04-2022 -3- d) la genericità e l'irrilevanza delle prove richieste dall'appellante;

5.1. così ragionando la Corte territoriale non si è discostata dai principi di diritto che devono guidare il giudice del merito nell'accertamento dell'instaurazione di fatto del rapporto di impiego, principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, la quale da tempo ha affermato che «ai fini della qualificabilità ome rapporto di pubblico impiego di un rapporto di lavoro prestato alle dipendenze di un ente pubblico non economico, rileva che il dipendente risulti effettivamente inserito nella organizzazione pubblicistica ed adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'ente pubblico, non rilevando in senso contrario l'assenza di un atto formale di nomina, né che si tratti di un rapporto a termine, e neppure che il rapporto sia affetto da nullità per violazione delle norme imperative sul divieto di nuove assunzioni» ( Cass. n. 10551/2003; negli stessi fra le tante Cass. n. 17101/2017 e la giurisprudenza ivi richiamata);

5.2. si è aggiunto che anche in relazione ai contratti che intercorrono con le pubbliche amministrazioni, formalmente qualificati di collaborazione coordinata e continuativa, la sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità ( ex plurimis Cass. n. 18/2019 e Cass. n. 28459/2018);

5.3. a detti principi di diritto si è correttamente attenuta la Corte territoriale la quale, oltre a valorizzare l'assenza dei presupposti richiesti dall'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001 per il ricorso alla collaborazione coordinata e continuativa e la protrazione dell'attività per più anni, è pervenuta ad affermare la natura subordinata del rapporto dopo avere esaminato le modalità di svolgimento dello stesso, desunte dalle risultanze di causa;

5.4. il primo motivo di ricorso, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione di norme di legge, nella sostanza censura il giudizio di merito compiutamente espresso dalla Corte territoriale e ciò fa senza confrontarsi pienamente con la motivazione della sentenza impugnata e ponendo alla base della censura documenti rispetto ai quali non risulta assolto l'onere imposto dall'art. 366 n. 6 cod. proc. civ.; Ric. 2021 n. 01244 sez.

ML - ud. 13-04-2022 -4-

6. l'accertamento della ricorrenza degli indici dai quali può essere desunta l'instaurazione di fatto di un rapporto di impiego è riservato al giudice del merito e non è sindacabile in questa sede né vi è spazio per il vizio, denunciato nel quarto motivo, di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., vizio ravvisabile nella sola ipotesi in cui sia stato omesso l'esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, e denunciabile solo nelle forme e nei casi indicati da Cass.

S.U. n. 8053/2014, che ha precisato come l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie;

7. inammissibile è anche il secondo motivo perché, all'esito della riformulazione dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., la mancata ammissione della prova testimoniale può essere denunciata in Cassazione solo qualora abbia comportato l'omesso esame di un fatto decisivo ossia tale da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendi" risulti priva di fondamento ( Cass. n. 16214/2019);

7.1. nel caso di specie la Corte ha chiarito le ragioni per le quali non avessero carattere di decisività né la modalità di rilevazione dell'orario né i compiti assegnati all'appellante, pacifici fra le parti, e, correttamente, ha ritenuto valutativo e generico il capitolo con il quale, senza descrivere l'attività, si chiedeva al teste un giudizio sull'autonomia del collaboratore e sull'assenza di vincoli di subordinazione;

7.2. spetta, poi, al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (Cass. n. 3680/2019 e negli stessi termini Cass. n. 27490/2019);

8. quanto al terzo motivo va detto che da tempo è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'orientamento secondo cui il rapporto di lavoro subordinato instaurato da un ente pubblico non economico, affetto da nullità perché non assistito da regolare atto di nomina o addirittura vietato da norma imperativa, rientra nella sfera di applicazione dell'art.2126 c.c., con conseguente diritto del lavoratore al trattamento retributivo Ric. 2021 n. 01244 sez.

ML - ud. 13 -04-2022 -5- per il tempo in cui il rapporto stesso ha avuto materiale esecuzione (Cass.nn. 9592, 9591, 7491, 7335 del 2018);

8. la censura, oltre a svolgere considerazioni manifestamente infondate sull'assenza di una norma imperativa violata dall'Azienda (hanno, infatti, carattere imperativo e determinano la nullità del contratto o del rapporto gli artt. 7 e 35 del d.lgs. n. 165/2001), torna nuovamente a contestare la valutazione delle risultanze istruttorie che si legge nella sentenza impugnata e sollecita un giudizio di merito non consentito alla Corte di legittimità;

9. in via conclusiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, da distrarre in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha reso la prescritta dichiarazione;

10. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass.

S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dalla ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l'Azienda ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in C 200,00 per esborsi ed C 3.500,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore imp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1244-2021 proposto da: A.S.RE.M. [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 97/2020 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 15/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d'Appello di Campobasso ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] del Molise avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e, accertata la natura subordinata del rapporto formalmente qualificato di collaborazione coordinata e continuativa intercorso fra le parti dal 1° giugno 2008 al 31 dicembre 2015, data dell'ultima proroga, aveva condannato l'Azienda al risarcimento del danno per l'illegittimo ricorso al contratto a tempo determinato ed al pagamento delle differenze retributive, quantificate sulla base degli importi spettanti al dirigente medico veterinario di I livello, decurtati del 15%; 2. la Corte territoriale ha rilevato che il rapporto di collaborazione si era protratto per oltre sette anni in assenza di un progetto specifico, in violazione dell'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001, ed ha aggiunto che la stessa azienda nei provvedimenti con i quali i contratti erano stati prorogati aveva ritenuto le prestazioni indispensabili per assicurare il servizio offerto agli utenti, riconoscendone la natura ordinaria; 3. il giudice d'appello ha evidenziato che l'appellato era stato inserito nella struttura organizzativa della p.a. svolgendo un'attività non dissimile da quella dei veterinari subordinati ed ha ritenuto condivisibile le ragioni per le quali il Tribunale non aveva ammesso la prova testimoniale articolata dall'Azienda perché i capitoli erano o denerici o valutativi o inerenti a drcostattre di fatto prive di decisività ai fini di causa; 4. per la cassazione della sentenza l'ASREM ha proposto ricorso sulla base di quattro motivi ai quali ha opposto difese con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; 5. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. [OSCURATO:PERSONA] 1. il primo motivo del ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 36 del d.lgs. n. 165/2001, dell'art. 2222 cod. civ., dell'art. 110 del d.lgs. n. 267/2000 e sostiene, in sintesi, che ha errato la Corte territoriale nell'escludere che fra Ric. 2021 n. 01244 sez. ML - ud. 13-04-2022 -2- le parti fosse intercorso un genuino rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, perché i provvedimenti del Direttore Generale erano stati adottati nel rispetto delle norme di legge richiamate in rubrica, che consentono alle amministrazioni pubbliche di ricorrere a prestazioni di carattere autonomo per il raggiungimento di specifici obiettivi; 2. la seconda censura, egualmente ricondotta al vizio di cui all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., addebita al giudice del merito di avere violato gli artt. 101, 421 e 115 cod. proc. civ. perché doveva essere ammessa la prova testimoniale, richiesta su circostanze specifiche e decisive ai fini di causa, non rispondendo al vero che l'Azienda non avesse contestato i fatti allegati dal ricorrente nell'atto introduttivo; 3. il terzo motivo denuncia ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. la violazione degli artt. 2126 e 2697 cod. civ. innanzitutto perché dall'eventuale illegittimità delle proroghe non deriva in via automatica la nullità del contratto ed inoltre perché il Fazio non aveva assolto all'onere della prova sullo stesso gravante, non avendo dimostrato la natura subordinata del rapporto; 4. con la quarta censura l'Azienda ricorrente addebita alla sentenza gravata «omesso esame e valutazione in ordine alla circostanza determinante dell'insussistenza degli indici di subordinazione così come risultante dalle stesse dichiarazioni della resistente» e, ribadita la necessità di ammettere la prova testimoniale, sostiene che l'inserimento nell'organizzazione aziendale, valorizzato dalla Corte territoriale, non è di per sé incompatibile con il rapporto di natura autonoma; 5. il ricorso è inammissibile in tutte le sue articolazioni; come evidenziato nello storico di lite la Corte territoriale per giungere ad affermare la natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti ha valorizzato: a) l'insussistenza di uno specifico progetto e la protrazione dell'attività per oltre sette anni; b) lo svolgimento di prestazioni riferibili all'attività ordinaria del servizio di assegnazione e le ammissioni dell'Azienda fatte in merito alla necessità di prorogare i contratti «al fine di evitare interruzioni di pubblici servizi e garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza»; c) la mancanza di una specifica contestazione delle circostanze allegate dall'originario ricorrente, il quale aveva dedotto di avere prestato attività lavorativa con le stesse modalità imposte ai dirigenti medici veterini assunti alle dipendenze dell'Azienda; Ric. 2021 n. 01244 sez. ML - ud. 13-04-2022 -3- d) la genericità e l'irrilevanza delle prove richieste dall'appellante; 5.1. così ragionando la Corte territoriale non si è discostata dai principi di diritto che devono guidare il giudice del merito nell'accertamento dell'instaurazione di fatto del rapporto di impiego, principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, la quale da tempo ha affermato che «ai fini della qualificabilità ome rapporto di pubblico impiego di un rapporto di lavoro prestato alle dipendenze di un ente pubblico non economico, rileva che il dipendente risulti effettivamente inserito nella organizzazione pubblicistica ed adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'ente pubblico, non rilevando in senso contrario l'assenza di un atto formale di nomina, né che si tratti di un rapporto a termine, e neppure che il rapporto sia affetto da nullità per violazione delle norme imperative sul divieto di nuove assunzioni» ( Cass. n. 10551/2003; negli stessi fra le tante Cass. n. 17101/2017 e la giurisprudenza ivi richiamata); 5.2. si è aggiunto che anche in relazione ai contratti che intercorrono con le pubbliche amministrazioni, formalmente qualificati di collaborazione coordinata e continuativa, la sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità ( ex plurimis Cass. n. 18/2019 e Cass. n. 28459/2018); 5.3. a detti principi di diritto si è correttamente attenuta la Corte territoriale la quale, oltre a valorizzare l'assenza dei presupposti richiesti dall'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001 per il ricorso alla collaborazione coordinata e continuativa e la protrazione dell'attività per più anni, è pervenuta ad affermare la natura subordinata del rapporto dopo avere esaminato le modalità di svolgimento dello stesso, desunte dalle risultanze di causa; 5.4. il primo motivo di ricorso, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione di norme di legge, nella sostanza censura il giudizio di merito compiutamente espresso dalla Corte territoriale e ciò fa senza confrontarsi pienamente con la motivazione della sentenza impugnata e ponendo alla base della censura documenti rispetto ai quali non risulta assolto l'onere imposto dall'art. 366 n. 6 cod. proc. civ.; Ric. 2021 n. 01244 sez. ML - ud. 13-04-2022 -4- 6. l'accertamento della ricorrenza degli indici dai quali può essere desunta l'instaurazione di fatto di un rapporto di impiego è riservato al giudice del merito e non è sindacabile in questa sede né vi è spazio per il vizio, denunciato nel quarto motivo, di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., vizio ravvisabile nella sola ipotesi in cui sia stato omesso l'esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, e denunciabile solo nelle forme e nei casi indicati da Cass. S.U. n. 8053/2014, che ha precisato come l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; 7. inammissibile è anche il secondo motivo perché, all'esito della riformulazione dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., la mancata ammissione della prova testimoniale può essere denunciata in Cassazione solo qualora abbia comportato l'omesso esame di un fatto decisivo ossia tale da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendi" risulti priva di fondamento ( Cass. n. 16214/2019); 7.1. nel caso di specie la Corte ha chiarito le ragioni per le quali non avessero carattere di decisività né la modalità di rilevazione dell'orario né i compiti assegnati all'appellante, pacifici fra le parti, e, correttamente, ha ritenuto valutativo e generico il capitolo con il quale, senza descrivere l'attività, si chiedeva al teste un giudizio sull'autonomia del collaboratore e sull'assenza di vincoli di subordinazione; 7.2. spetta, poi, al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (Cass. n. 3680/2019 e negli stessi termini Cass. n. 27490/2019); 8. quanto al terzo motivo va detto che da tempo è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'orientamento secondo cui il rapporto di lavoro subordinato instaurato da un ente pubblico non economico, affetto da nullità perché non assistito da regolare atto di nomina o addirittura vietato da norma imperativa, rientra nella sfera di applicazione dell'art.2126 c.c., con conseguente diritto del lavoratore al trattamento retributivo Ric. 2021 n. 01244 sez. ML - ud. 13 -04-2022 -5- per il tempo in cui il rapporto stesso ha avuto materiale esecuzione (Cass.nn. 9592, 9591, 7491, 7335 del 2018); 8. la censura, oltre a svolgere considerazioni manifestamente infondate sull'assenza di una norma imperativa violata dall'Azienda (hanno, infatti, carattere imperativo e determinano la nullità del contratto o del rapporto gli artt. 7 e 35 del d.lgs. n. 165/2001), torna nuovamente a contestare la valutazione delle risultanze istruttorie che si legge nella sentenza impugnata e sollecita un giudizio di merito non consentito alla Corte di legittimità; 9. in via conclusiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, da distrarre in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha reso la prescritta dichiarazione; 10. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dalla ricorrente. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l'Azienda ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in C 200,00 per esborsi ed C 3.500,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore imp
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