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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 gennaio 2023

Cassazione n. 11633/2023

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 28103/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 18, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato e difeso unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale allegata in calce al ricorso, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro - tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania – sezione staccata di Salerno n. 3523/05/2020, depositata il 9 luglio 2020; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 10 gennaio 2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] –IRPEF-IRAP-IVA2014.

R.G.

N.28103/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dato atto che il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] , il quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità, o comunque per il rigetto del ricorso. -Rilevato che:

1. Con avviso di accertamento n.

TFK010500695/2018, notificato il 27 settembre 2019, l’Agenzia delle entrate accertava, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, maggiori ricavi imponibili ai fini IRES, IRAP ed IVA per € 77.958,00 (rilievo n. 1), nonché minori componenti negativi di reddito per € 669,00 (rilievo n. 2), costi non deducibili per € 4.267,00 (rilievo n. 3) ed un reddito di capitale (per partecipazione nella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) per € 7.211,00 (rilievo n. 4), il tutto relativamente all’anno d’imposta 2014.

2. Proposto ricorso dalla contribuente dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Avellino questa, con sentenza n. 432/04/2019, depositata il 28 maggio 2019, lo accoglieva parzialmente, riducendo i maggiori ricavi della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. da € 72.517,00 ad € 68.867,00, con conseguente rideterminazione del reddito di partecipazione ai soci in proporzione alle quote di possesso del patrimonio societario (il riferimento era quindi unicamente ai redditi da partecipazione di cui al rilievo n. 4), rigettando nel resto e compensando le spese.

3. Interposto gravame dal contribuente, la Commissione tributaria regionale della Campania – sezione st accata di Salerno, con sentenza n. 3523/05/2020, pronunciata il 20 maggio 2020 e depositata in segreteria il 9 luglio 2020 , R.G.

N.28103/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] rigettava l’appello, compensando integralmente le spese di lite.

4. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di quattro motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

5. All’udienza pubblica del 10 gennaio 2023 il consigliere relatore ha svolto la relazione ed il P.M. ed i procuratori delle parti hanno rassegnato le proprie conclusioni. -Considerato che:

6. Preliminarmente va rilevato che il ricorrente ha presentato istanza di sospensione del processo ex art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dichiarando di volersi avvalere della procedura di definizione agevolata della presente lite, ai sensi dell’art. 1, commi 186 ss., della stessa legge, nei termini ivi previsti.

Ricorrono i presupposti per la concessione della richiesta sospensione, trattandosi di controversia tributaria pendente dinanzi alla Corte di cassazione alla data 1° gennaio 2023, non riguardante risorse proprie della UE o somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

Deve quindi essere disposta la sospensione del giudizio fino al 10 luglio 2023, con rinvio della causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte dispone la sospensione del giudizio, nei termini di cui in motivazione.

Rinvia a nuovo ruol

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 28103/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 18, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato e difeso unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale allegata in calce al ricorso, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro - tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania – sezione staccata di Salerno n. 3523/05/2020, depositata il 9 luglio 2020; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 10 gennaio 2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] –IRPEF-IRAP-IVA2014. R.G. N.28103/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dato atto che il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] , il quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità, o comunque per il rigetto del ricorso. -Rilevato che: 1. Con avviso di accertamento n. TFK010500695/2018, notificato il 27 settembre 2019, l’Agenzia delle entrate accertava, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, maggiori ricavi imponibili ai fini IRES, IRAP ed IVA per € 77.958,00 (rilievo n. 1), nonché minori componenti negativi di reddito per € 669,00 (rilievo n. 2), costi non deducibili per € 4.267,00 (rilievo n. 3) ed un reddito di capitale (per partecipazione nella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) per € 7.211,00 (rilievo n. 4), il tutto relativamente all’anno d’imposta 2014. 2. Proposto ricorso dalla contribuente dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Avellino questa, con sentenza n. 432/04/2019, depositata il 28 maggio 2019, lo accoglieva parzialmente, riducendo i maggiori ricavi della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. da € 72.517,00 ad € 68.867,00, con conseguente rideterminazione del reddito di partecipazione ai soci in proporzione alle quote di possesso del patrimonio societario (il riferimento era quindi unicamente ai redditi da partecipazione di cui al rilievo n. 4), rigettando nel resto e compensando le spese. 3. Interposto gravame dal contribuente, la Commissione tributaria regionale della Campania – sezione st accata di Salerno, con sentenza n. 3523/05/2020, pronunciata il 20 maggio 2020 e depositata in segreteria il 9 luglio 2020 , R.G. N.28103/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] rigettava l’appello, compensando integralmente le spese di lite. 4. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. 5. All’udienza pubblica del 10 gennaio 2023 il consigliere relatore ha svolto la relazione ed il P.M. ed i procuratori delle parti hanno rassegnato le proprie conclusioni. -Considerato che: 6. Preliminarmente va rilevato che il ricorrente ha presentato istanza di sospensione del processo ex art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dichiarando di volersi avvalere della procedura di definizione agevolata della presente lite, ai sensi dell’art. 1, commi 186 ss., della stessa legge, nei termini ivi previsti. Ricorrono i presupposti per la concessione della richiesta sospensione, trattandosi di controversia tributaria pendente dinanzi alla Corte di cassazione alla data 1° gennaio 2023, non riguardante risorse proprie della UE o somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato. Deve quindi essere disposta la sospensione del giudizio fino al 10 luglio 2023, con rinvio della causa a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte dispone la sospensione del giudizio, nei termini di cui in motivazione. Rinvia a nuovo ruol
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