CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 ottobre 2024
Cassazione n. 43783/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/3/2013 emessa dal Tribunale di Bologna visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna, con ordinanza del 25/7/2024, convertiva in ricorso per cassazione l'appello proposto dall'imputato (in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]) avverso la sentenza di applicazione della pena emessa in data 19 marzo 2013, con il quale si deduceva l'omessa valutazione dei presupposti per il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. 2. Il ricorso è inammissibile in quanto, in applicazione della regola vigente ratione temporis alla data della pronuncia della sentenza, questa poteva essere oggetto dì controllo dì legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, solo se dal testo di essa risultasse evidente la sussistenza delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod.proc.pen. (Sez.4, n. 30867 del 17/6/2011, Rv. 250902). Nel caso di specie, il giudice ha ampiamente motivato in ordine all'insussistenza di cause di proscioglimento, anche alla luce di quanto emerso in fase cautelare. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 ottobre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] lde