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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03008/2026

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE ASSISE APPELLO di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con autonomi atti, avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto che, decidendo a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, ha rideterminato la pena detentiva inflitta ai ricorrenti per i reati di cui agli artt. 416, primo, secondo, terzo, quinto e sesto comma, cod. pen., 4, legge n. 146 del 2006, 110, 12, comma 3, lett. a), b), d), d.lgs. n. 286 del 1998; rilevato che, con l'unico motivo, i ricorsi denunziano la carenza e l'illogicità della motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, contestando la individuazione dei criteri per la riduzione della pena operata a seguito dell'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 -bis cod. pen.; ritenuto che esso non sia consentito in sede di legittimità perché inerente al trattamento punitivo, il quale risulta sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, secondo quanto si evince, in particolare, alla pagina 20 della sentenza di appello, da cui si ricava il criterio per la diminuzione dell'aumento operato in relazione al capo A) una volta eliminata la predetta aggravante; ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE ASSISE APPELLO di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con autonomi atti, avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto che, decidendo a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, ha rideterminato la pena detentiva inflitta ai ricorrenti per i reati di cui agli artt. 416, primo, secondo, terzo, quinto e sesto comma, cod. pen., 4, legge n. 146 del 2006, 110, 12, comma 3, lett. a), b), d), d.lgs. n. 286 del 1998; rilevato che, con l'unico motivo, i ricorsi denunziano la carenza e l'illogicità della motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, contestando la individuazione dei criteri per la riduzione della pena operata a seguito dell'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 -bis cod. pen.; ritenuto che esso non sia consentito in sede di legittimità perché inerente al trattamento punitivo, il quale risulta sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, secondo quanto si evince, in particolare, alla pagina 20 della sentenza di appello, da cui si ricava il criterio per la diminuzione dell'aumento operato in relazione al capo A) una volta eliminata la predetta aggravante; ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 03008/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris