CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42673/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 21673/22 [OSCURATO:PERSONA] gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. Visti 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; che i motivi dedotti nel ricorso, attinenti all'asserito difetto di Ritenuto motivazione quanto alla responsabilità per il reato contestato, oltre che generici, sono manifestamente infondati poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori; pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, Rilevato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i