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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 giugno 2024

Cassazione n. 32655/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Bologna ha affermato la penale responsabilità dell'imputata in ordine al delitto di furto; Considerato che l'unico motivo, con il quale la ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio in ragione della ritenuta equivalenza, anziché prevalenza, tra le circostanze attenuanti generiche e l'aggravante contestata, non è consentito in quanto involge profili di merito attinenti al potere discrezionale del giudice di merito, le cui statuizioni sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette, invece, da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella resa nella sentenza in verifica; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 giugno 2024 Il consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Bologna ha affermato la penale responsabilità dell'imputata in ordine al delitto di furto; Considerato che l'unico motivo, con il quale la ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio in ragione della ritenuta equivalenza, anziché prevalenza, tra le circostanze attenuanti generiche e l'aggravante contestata, non è consentito in quanto involge profili di merito attinenti al potere discrezionale del giudice di merito, le cui statuizioni sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette, invece, da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella resa nella sentenza in verifica; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 giugno 2024 Il consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 32655/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris