CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 aprile 2024
Cassazione n. 10185/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 12922/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], già rappresentati e difes i dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] e già domiciliati presso l’indirizzo di posta elettronica dello stesso; -ricorrenti principali- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge; -controricorrente- -ricorrente incidentale- [OSCURATO:PERSONA], nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difes a dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliatoper legge -controricorrente- -ricorrente incidentale- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa da ll ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge; -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA], quale rappresentante legale della ditta individuale R.N.M. Costruzioni , rappresentato e difeso dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato per legge; -controricorrente- avverso la SENTENZA dellaCORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 4680/2018 depositata il 18/10/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa 1.[OSCURATO:PERSONA], quale proprietaria dell’appartamento sito in Napoli via Posillipo n. 203, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Napoli i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprietari dell’appartamento sovrastante, a seguito di infiltrazioni di acqua che avevano invaso l’immobile di sua proprietà, condotto in locazione da [OSCURATO:PERSONA], infiltrazioni causate dall’occlusione della tubazione di scarico della pluviale che, provenendo dalla sovrastante terrazza di proprietà dei coniugi convenuti, passava nel muro perimetrale della cucina, per poi immettersi nella fognatura esterna dell’edificio. A fondamento della domanda parte attorea deduceva anche che, a seguito della demolizione parziale della paretina di separazione della cucina dall’intercapedine che isolava il muro sovrastante il contenimento in tufo, era stato accertato che l’occlusione era stata determinata dalla presenza di fogliame e materiale di risulta provenienti dall’immobile sovrastante, che era stato oggetto di radicali lavori di ristrutturazione. I convenuti Ferrante –Maffettone, nel costituirsi declinavano ogni responsabilità in merito all ’ evento denunciato, deducendo che: a) la fuoriuscita di acque e liquami si era verificata in concomitanza di eventi di carattere eccezionale che avevano determinato una maggiore pressione nell’impianto di scarico pluviale e quindi un rigurgito di acque attraverso gli scarichi degli appartamenti igienici installati nella cucina e nel bagno dell’immobile sottostante; b) la responsabilità era da ascrivere alla stessa attrice che aveva fatto realizzare uno scarico non a regola d’arte; c) una eventuale responsabilità in merito all’occlusione della tubazione era da ascrivere alla ditta R.N.M. costruzioni che aveva avuto in appalto i lavori di ristrutturazione del loro immobile. La ditta R.N.M. chiamata in causa declinava ogni sua responsabilità per avere la stessa avuto in appalto solo lavori di ristrutturazione interna in quanto le opere di ristrutturazione del terrazzo a livello erano state eseguite e ultimate da altra ditta. In ogni caso procedeva alla chiamata in causa della società assicurativa UGF Assicurazioni. Istruita la causa, ilTribunale di Napoli con sentenza n. 8285/2012 rigettava la domanda attrice, condannando la stessa al pagamento delle spese di lite. 2.Avverso la sentenza del giudice di primo grado la Padovani proponeva appello, chiedendo “1. Previa declaratoria di responsabilità nella produzione dell’evento descritto in narrativa, condannare i coniugi Ferrante-Maffettone, ed eventualmente, in via solidale, la ditta RNM Costruzioni, al risarcimento dei danni tutti subiti in seguito e in conseguenza di detti eventi, nella complessiva somma di €. 50.740,00 oltre rivalutazione ed interessi al soddisfo, nonché alla restituzione della somma di €. 10.315,50 versata ai convenuti per le spese e competenze liquidate nella sentenza di primo grado; 2. Condannare i convenuti medesimi al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio”. Si costituivano i coniugi Ferrante-Maffettone, che – impugnato il contenuto dell’atto di appello; eccepita la inammissibilità delle domande nuove con esso avanzate; riproposte ai sensi dell’art. 346 c.p.c. “tutte le deduzioni ed eccezioni formulate in primo grado” – concludevano chiedendo: a) respingere l’impugnazione principale in quanto infondata in fatto e in diritto e per essere stato con essa avanzate domande nuove, inammissibili; b) accogliere per contro, l’appello incidentale e, quindi, rispetto ad entrambe le impugnazioni, le conclusioni sia di merito che istruttorie, come formulate in primo grado all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; c) condannare, infine, le parti soccombenti al pagamento delle spese del grado … All’udienza del 14 febbraio 2017 il giudizio veniva interrotto, in quanto il Difensore dichiarava il decesso di [OSCURATO:PERSONA], appellato ed appellante incidentale. [OSCURATO:PERSONA] riassumeva il processo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. La riassunzione del giudizio veniva effettuata dalla Padovani anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto che quest’ultima fosse erede del [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA], deceduto nel 2011. Si costituivano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per aderire integralmente alla comparsa di costituzione con appello incidentale (ed alle domande, eccezioni e richieste ivi formulate e riproposte anche a norma dell’art. 346 c.p.c.) depositata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] per i coniugi Ferrante-Maffettone e, comunque, per eccepire l’inammissibilità dell’appello principale per mancata indicazione specifica dei motivi di gravame, nonché della domanda nuova ex art. 345, comma 1, c.p.c. giacché per la prima volta in appello la difesa della Padovani aveva invocato la responsabilità del committente ex art. 2051 c.c. Con distinto atto depositato si costituiva anche [OSCURATO:PERSONA], per eccepire in via pregiudiziale il suo difetto di legittimazione passiva e, comunque, l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame. All’udienza 23.01.18, di precisazione delle conclusioni, il Difensore: a) per i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e Stefano: si riportava alle conclusioni formulate con la comparsa; mentre, b) per [OSCURATO:PERSONA]: chiedeva disporsi l’estromissione dal giudizio, per difetto di legittimazione passiva; in subordine, rigettare il gravame, in quanto inammissibile e infondato nel merito; con condanna dell’appellante al pagamento delle spese del giudizio. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 4680/2018 - omettendo ogni indicazione sulla vicenda interruttiva, sulla successiva riassunzione, sulla costituzione dei fratelli Carlo e [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (i cui nominativi non venivano indicati in epigrafe e in dispositivo) e sulle argomentazioni da questi ultimi dedotte negli scritti conclusionali – a) in parziale accoglimento dell ’ appello della Padovani, condannava i coniugi Ferrante-Maffettone, nonché [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della ditta RNM Costruzione, in via tra loro solidale, al pagamento in favore della Padovani della somma di euro 46.840, oltre rivalutazione ed interessi, nonché dell’ulteriore somma di euro 10.315, quale somma versata in esecuzione della sentenza impugnata; b) condannava la UnipolSai a tenere indenne la RNM Costruzioni dall’importo per cui quest’ultima era stata condannata, senza altre specificazioni; c) rigettava gli appelli incidentali degli appellati; d) condannava gli appellati al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. 3.Avverso la sentenza della Corte territoriale hanno proposto ricorso, con un unico atto, i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso incidentale adesivo autonomo con il quale ha aderito al ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché da [OSCURATO:PERSONA], ed ha a sua volta impugnato la sentenza della corte territoriale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dell’ing. [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale RNM Costruzioni, nonché della compagnia assicuratrice [OSCURATO:SOCIETA], articolando due motivi. La compagnia UnipolSai con controricorso ha resistito al terzo ed al quarto motivo del ricorso principale ed ha proposto ricorso incidentale, articolando sei motivi. Al ricorso principale e ad entrambi i ricorsi incidentali hanno resistito con distinti controricorsi [OSCURATO:PERSONA] (quest’ultimo ha aderito al quarto motivo di ricorso della compagnia assicuratrice). Per l’odierna adunanza camerale il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte, mentre sono state depositate memorie da parte: a) del Difensore della ricorrente incidentale Maffettone (che ha insistito nell’accoglimento del proprio ricorso, incidentale autonomo ed adesivo al ricorso principale), che ha riproposto la memoria in vista dell’odierna adunanza; b) dal Difensore della resistente [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato note (a sostegno dell’inammissibilità e, in ogni caso, della infondatezza del ricorso principale e del ricorso incidentale di Unipolsai). [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. Ragioni della decisione 1.[OSCURATO:PERSONA] rileva che l’avviso di fissazione dell’odierna adunanza camerale non risulta comunicato al Difensore dei ricorrenti principali ; e che detto Difensorerisulta cancellato dall’albo. Neppure alcuna altra attività è stata svolta, successivamente all’iscrizione a ruolo del ricorso principale, in nome di quelli: tanto meno tale da consentire di inferire che essi abbiano avuto contezza della avvenuta fissazione dell’avviso di fissazione dell’odierna adunanza.Per tale ragione, avuto riguardo aiprincipi di diritto stabilit i da Cass. n. 26856/2017 e da Cass. n. 2107/2023, rinvia il ricorso a nuovo ruolo, disponendo la comunicazione dell ’ avviso di fissazione della nuova adunanza camerale direttamente ai ricorrenti principali Carlo e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA]. P. Q. M. [OSCURATO:PERSONA] rinvia il ricorso a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria di comunicare l’avviso della rifissanda nuova