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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 febbraio 2023

Cassazione n. 12673/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19876/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA],presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistentecon procura- avverso la sentenza n. 934/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMOdepositata il11/11/2019 R.G.N.943/2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di Palermo, sul gravame proposto dalla società concessionaria dei servizi di riscossione, e in contraddittorio con l'INPS, anche quale procuratore speciale della [OSCURATO:SOCIETA]. (che ha eccepito esclusivamente il difetto di legittimazione passiva), in parziale riforma della sentenza impugnata, ha in parte dichiarato cessata, totalmente o parzialmente, la materia del contendere in riferimento alle cartelle analiticamente indicate nel dispositivo della sentenza gravata, e ha rigettato, per il resto, il ricorso con il quale l’opponente aveva impugnato l’estratto di ruolo allegato ad un avviso di vendita, con contestuale pignoramento immobiliare, e le prodromiche cartelle, per contributi inerenti agli anni 2003-2009;

2. la Corte del gravame, premesso che l’opponente nessuna censura di merito della pretesa creditoria aveva sollevato, come fatti estintivi preesistenti o sopravvenuti alla formazione del titolo, rappresentato dalle cartelle non opposte tempestivamente, e che si era limitato a denunciare nullità e irregolarità dei ruoli senza alcuna censura avverso la pretesa contributiva al fine di ottenerne un accertamento negativo, riteneva di non potersi esimere dalla valutazione del merito della pretesa contributiva e rigettava l’opposizione alle cartelle escluse dalla procedura di sgravio, dichiarata cessata la materia del contendere per quelle oggetto di sgravio;

3. avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso, affidato a quattro motivi, ulteriormente illustrato con memoria, cui ha resistito [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,con controricorso;

4. l'INPS, anche quale procuratore speciale della [OSCURATO:SOCIETA]., è rimasto intimato; [OSCURATO:PERSONA]

5. con i motivi di ricorso si deduce violazione e fasa applicazione degli artt. 19 d.P.R. n.602 del 1973 e 1988 cod.civ., per avere la Corte ritenuto la richiesta di rateizzazione comportare il riconoscimento del debito indicato nelle cartelle (primo motivo);violazione dell'art. 100 cod.proc.civ. e omessa pronuncia per violazione degli artt. 148 e 140 cod.proc.civ., per avere ritenuto la domanda, con doglianze inerenti irregolarità del procedimento notificatorio delle cartelle impugnate, non idonea ad un risultato giuridicamente apprezzabile, sull’erroneo presupposto che la stessa non fosse volta ad accertare fatti estintivi dell’obbligazione, quale il decorso del termine prescrizionale, tenuto peraltro conto della pacifica rilevabilità d’ufficio dell’efficacia estintiva del regime della prescrizione (secondo motivo); nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per non avere deciso sul richiesto accertamento della regolarità della notifica delle cartelle e sulla nullità dei ruoli presupposti alle medesime, scrutinando d’ufficio il merito della pretesa contributiva, pur in assenza di domande riconvenzionali degli enti per la condanna al pagamento dei contributi (terzo motivo); omessa pronuncia e falsa applicazione dell'art. 112 cod.proc.civ., sulla doglianza inerente all’illegittimità della procedura esecutiva posta in essere dall’esattore in violazione dell'art. 50, co.2 d.P.R. n.602 del 1973 (quarto motivo);

6. il primo motivo è inammissibile perché la censura è irrilevante e non incrina la statuizione il cui snodo essenziale è costituito dall’affermato difetto di interesse tutto racchiuso, nella motivazione della Corte di merito, nella chiara esclusione della idoneità, della domanda proposta, a conseguire un risultato utile giuridicamente apprezzabile perché non finalizzata a far valere fatti estintivi dell’obbligazione, come il decorso della prescrizione, sopravvenuti o preesistenti alla formazione del titolo, rappresentato dalle cartelle esattoriali non opposte tempestivamente, in prime cure, con censure veicolate con opposizione all’esecuzione;

7. del pari si appalesa inammissibile anche il secondo motivo che, proprio per quanto dianzi detto, non incrina la ratio decidendi della sentenza impugnata e larilevata carenza di censure di merito della pretesa creditoria e, dunque, non contesta l’affermato difetto di interesse;

8. ed ancora discende, da quanto detto, l’inammissibile devoluzione della violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., non potendo ravvisar si ultrapetizione, come denunciata dagli attuali ricorrenti, in riferimento a giudizio di merito in cui non è stata svolta alcuna domanda di accertamento negativo della pretesa contributiva, con la devoluzione di questioni attinenti al merito, per essersi limitato l’opponente a denunciare nullità e irregolarità dei ruoli;

9. infine, difetta di autosufficienza il quarto motivo imperniato su questione in riferimento alla quale non solo non risultano specificati modi e termini della relativa inclusione nel thema decidendum ma che avrebbe dovuto essere veicolata, innanzi alla Corte di merito, con gravame incidentale;

10. in conclusione, il ricorso è da rigettare;

11. segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo, in favore di [OSCURATO:SOCIETA].; non si provvede alla regolazione delle spese in favore della parte che non ha svolto attività difensiva; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrential pagamento delle spese, in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., liquidatein euro 200,00 per esborsi, euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge; ai sensi dell’art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico dellepart i ricorrent i , dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unifica

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19876/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA],presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistentecon procura- avverso la sentenza n. 934/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMOdepositata il11/11/2019 R.G.N.943/2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di Palermo, sul gravame proposto dalla società concessionaria dei servizi di riscossione, e in contraddittorio con l'INPS, anche quale procuratore speciale della [OSCURATO:SOCIETA]. (che ha eccepito esclusivamente il difetto di legittimazione passiva), in parziale riforma della sentenza impugnata, ha in parte dichiarato cessata, totalmente o parzialmente, la materia del contendere in riferimento alle cartelle analiticamente indicate nel dispositivo della sentenza gravata, e ha rigettato, per il resto, il ricorso con il quale l’opponente aveva impugnato l’estratto di ruolo allegato ad un avviso di vendita, con contestuale pignoramento immobiliare, e le prodromiche cartelle, per contributi inerenti agli anni 2003-2009; 2. la Corte del gravame, premesso che l’opponente nessuna censura di merito della pretesa creditoria aveva sollevato, come fatti estintivi preesistenti o sopravvenuti alla formazione del titolo, rappresentato dalle cartelle non opposte tempestivamente, e che si era limitato a denunciare nullità e irregolarità dei ruoli senza alcuna censura avverso la pretesa contributiva al fine di ottenerne un accertamento negativo, riteneva di non potersi esimere dalla valutazione del merito della pretesa contributiva e rigettava l’opposizione alle cartelle escluse dalla procedura di sgravio, dichiarata cessata la materia del contendere per quelle oggetto di sgravio; 3. avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso, affidato a quattro motivi, ulteriormente illustrato con memoria, cui ha resistito [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,con controricorso; 4. l'INPS, anche quale procuratore speciale della [OSCURATO:SOCIETA]., è rimasto intimato; [OSCURATO:PERSONA] 5. con i motivi di ricorso si deduce violazione e fasa applicazione degli artt. 19 d.P.R. n.602 del 1973 e 1988 cod.civ., per avere la Corte ritenuto la richiesta di rateizzazione comportare il riconoscimento del debito indicato nelle cartelle (primo motivo);violazione dell'art. 100 cod.proc.civ. e omessa pronuncia per violazione degli artt. 148 e 140 cod.proc.civ., per avere ritenuto la domanda, con doglianze inerenti irregolarità del procedimento notificatorio delle cartelle impugnate, non idonea ad un risultato giuridicamente apprezzabile, sull’erroneo presupposto che la stessa non fosse volta ad accertare fatti estintivi dell’obbligazione, quale il decorso del termine prescrizionale, tenuto peraltro conto della pacifica rilevabilità d’ufficio dell’efficacia estintiva del regime della prescrizione (secondo motivo); nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per non avere deciso sul richiesto accertamento della regolarità della notifica delle cartelle e sulla nullità dei ruoli presupposti alle medesime, scrutinando d’ufficio il merito della pretesa contributiva, pur in assenza di domande riconvenzionali degli enti per la condanna al pagamento dei contributi (terzo motivo); omessa pronuncia e falsa applicazione dell'art. 112 cod.proc.civ., sulla doglianza inerente all’illegittimità della procedura esecutiva posta in essere dall’esattore in violazione dell'art. 50, co.2 d.P.R. n.602 del 1973 (quarto motivo); 6. il primo motivo è inammissibile perché la censura è irrilevante e non incrina la statuizione il cui snodo essenziale è costituito dall’affermato difetto di interesse tutto racchiuso, nella motivazione della Corte di merito, nella chiara esclusione della idoneità, della domanda proposta, a conseguire un risultato utile giuridicamente apprezzabile perché non finalizzata a far valere fatti estintivi dell’obbligazione, come il decorso della prescrizione, sopravvenuti o preesistenti alla formazione del titolo, rappresentato dalle cartelle esattoriali non opposte tempestivamente, in prime cure, con censure veicolate con opposizione all’esecuzione; 7. del pari si appalesa inammissibile anche il secondo motivo che, proprio per quanto dianzi detto, non incrina la ratio decidendi della sentenza impugnata e larilevata carenza di censure di merito della pretesa creditoria e, dunque, non contesta l’affermato difetto di interesse; 8. ed ancora discende, da quanto detto, l’inammissibile devoluzione della violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., non potendo ravvisar si ultrapetizione, come denunciata dagli attuali ricorrenti, in riferimento a giudizio di merito in cui non è stata svolta alcuna domanda di accertamento negativo della pretesa contributiva, con la devoluzione di questioni attinenti al merito, per essersi limitato l’opponente a denunciare nullità e irregolarità dei ruoli; 9. infine, difetta di autosufficienza il quarto motivo imperniato su questione in riferimento alla quale non solo non risultano specificati modi e termini della relativa inclusione nel thema decidendum ma che avrebbe dovuto essere veicolata, innanzi alla Corte di merito, con gravame incidentale; 10. in conclusione, il ricorso è da rigettare; 11. segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo, in favore di [OSCURATO:SOCIETA].; non si provvede alla regolazione delle spese in favore della parte che non ha svolto attività difensiva; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrential pagamento delle spese, in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., liquidatein euro 200,00 per esborsi, euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge; ai sensi dell’art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico dellepart i ricorrent i , dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unifica
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