CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 luglio 2023
Cassazione n. 40749/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] con il quale si deduce la violazione dell'art. 648 bis nonchè la carenza e l'illogicità della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, la violazione di legge per il mancato accertamento del delitto presupposto, relativamente alla ricettazione delle centraline, l'omessa motivazione e la violazione di legge per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è, da un lato, privo della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c) in relazione all'art. 591 c.p.p. e, dall'altro, manifestamente infondato: nella sentenza risultano affrontate tutte le questioni dedotte nel ricorso e che peraltro erano già state proposte in appello. In particolare, l'assenza di plausibili spiegazioni in ordine alla legittima acquisizione delle targhe apposte sull'autovettura anch'essa di provenienza illecita, si pone come coerente e necessaria conseguenza di un acquisto illecito ( cfr. pag. 4 della sentenza ). Ritenuto che alle stesse conclusioni deve pervenirsi quanto al secondo motivo di ricorso, concernente la ricettazione della centraline rinvenute nell'autovettura di provenienza furtiva, a nulla rileva infatti il mancato accertamento del delitto presupposto potendo la provenienza illecita essere ricavata dalla natura e dalle caratteristiche delle stesse, come anche da prove logiche (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Rv. 270120; Sez. 2,n. 52271 del 10/11/2016, Rv. 268643). Quanto, poi, al trattamento sanzionatorio, il giudice di appello ha rilevato di non potere concedere le attenuanti generiche in ragione dell'esistenza di più precedenti penali. E sul punto, conformemente all'orientamento espresso più volte da questa Corte, deve rilevarsi che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in Cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. VI n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419; sez. H n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163). Ed ancora, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez.VI n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 11 luglio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] uigi Agostinacchio f(.._ 1)