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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 giugno 2022

Cassazione n. 04142/2023

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la seguente ORDINANZA relativa alla sentenza del 7/06/2022 della Corte di Cassazione nel proc. n. 6663/2022 R.G. (n. sent. 35626/2022, n. sent. 958/2022 sez.); udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Va rilevato che nella sentenza emessa il 7 giugno 2022 nel proc. n. 6663/2022 R.G. (n. sent. 35626/2022, n. sent. 958/2022 sez.) la motivazione, depositata il 22 settembre 2022, è stata redatta, per evidente errore materiale, in termini di inammissibilità e con erronea indicazione delle conclusioni della Procura generale.

Pertanto, ex art., 625-bis cod. proc. pen., il provvedimento va revocato e va disposta nuova allegazione dei motivi della decisione adottata il 7 giugno nel procedimento n. 6663/2022 R.G. nei termini che seguono: «sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 15/12/2021 della Corte di appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. letta la requisitoria scritta con cui il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] chiede che siano annullate la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado, perché il fatto non sussiste; nella memoria difensiva l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Taranto, difensore di [OSCURATO:PERSONA], insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 1100 del 15 dicembre 2021 la Corte di appello di Lecce- Sezione distaccata di Taranto ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] ex artt. 110, 368 e 81 cod. pen. per avere concorso, quale avvocato difensore di [OSCURATO:PERSONA], nell'incolpare con la comparsa di costituzione e risposta da lui sottoscritta, [OSCURATO:PERSONA], precedente avvocato difensore di [OSCURATO:PERSONA], di infedele patrocinio nei modi descritti nel capo di imputazione.

2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi riportati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.): a) violazione degli artt. 380 e 368 cod. pen. e vizio della motivazione per avere ravvisato nelle affermazioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta una accusa di infedele patrocinio mentre l'intento dell'imputato era solo quello si rappresentare l'inadempimento professionale da parte dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, l'infondatezza della richiesta di pagamento della sua prestazione avanzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; b) violazione degli artt. 380 e 368 cod. pen. per avere ravvisato l'elemento psicologico del reato disconoscendo che l'intento dell'imputato fu soltanto quello di difendere gli interessi del suo assistito evidenziando il danno a lui derivato dal non avere Attavilla presentato al Pubblico ministero un richiesta tempestiva al fine di ottenere una dichiarazione di nullità di alcune conversazioni intercettate nell'ambito del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA]; c) vizio della motivazione nel non argomentare circa l'attribuzione da parte dell'imputato di malafede a Attavilla nello svolgere il suo mandato così da risolverlo contro [OSCURATO:PERSONA] da lui assistito. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nella comparsa di costituzione e risposta, dal contenuto della quale deriva l'imputazione, si attribuisce all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] di avere realizzato una «furbata» e «causato un danno grave al [OSCURATO:PERSONA]» con un «modo di agire poco chiaro, quasi furbesco, nel porre in essere una serie di atti simulati per dare sostanza alla richiesta della nullità degli atti processuali» perseguendo un «recondito scopo» estraneo alle finalità della difesa.La presunta falsa incolpazione oggetto dell'imputazione deriverebbe dalla condotta del ricorrente il quale, nella veste di difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha esposto nel procedimento - sebbene in termini non corretti deontologicamente - le ragioni del suo assistito per opporsi alla richiesta di una remunerazione, che riteneva ingiusta, avanzata alla Autorità giudiziaria dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Tuttavia, deve rilevarsi che l'imputato - richiamando elementi di fatto, seppure soggettivamente valutati - ha soltanto rappresentato (anche collegandole al contenuto di provvedimenti giudiziari dei quali peraltro ha riportato, fra virgolette, talune espressioni) inadempienze professionali dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'esercizio del mandato per dimostrare l'infondatezza della pretesa di remunerazione senza denunciarne un reato di patrocinio infedele ex art.380 cod. pen. con una alterazione dei fatti volta a determinare una imputazione con la consapevolezza di esporre al rischio di un procedimento penale l'accusato che si sa innocente (fra le altre: Sez. 6, n. 30639 del 22/10/2020, Misseri, n.m; Sez. 6, n. 21204 del 03/04/2013, Cristofani, Rv. 255670; Sez. 6, n. 33855 del 10/04/2001, Saloni, Rv. 219812) e contenente gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale (Sez. 6, n. 10282 del 22/01/2014, Romeo, Rv. 259268; Sez. 6, n. 32325 del 04/05/2010, Grazioso, Rv. 248079).

2. Pertanto, il ricorso - i cui motivi sono stati valutati unitariamente - va accolto e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste, come in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.

Così deciso il 07/06/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]» [OSCURATO:PERSONA] provvederà alle annotazioni previste dalla legge con la allegazione del testo che precede.

P.Q.M.

Letto l'art. 625-bis cod. proc. pen., revoca il provvedimento depositato in data 22 settembre 2022 disponendo nuova allegazione dei motivi della decisione adottata il 7 giugno 2022 nel procedimento RG 6663/2022.

Così deciso il 22/11/2022 [OSCURATO:PERSONA] e estensore flrednte Angelo àt. zo u'gi tefano «sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 15/12/2021 della Corte di appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. letta la requisitoria scritta con cui il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] chiede che siano annullate la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado, perché il fatto non sussiste; nella memoria difensiva l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Taranto, difensore di [OSCURATO:PERSONA], insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 1100 del 15 dicembre 2021 la Corte di appello di Lecce- Sezione distaccata di Taranto ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] ex artt. 110, 368 e 81 cod. pen. per avere concorso, quale avvocato difensore di [OSCURATO:PERSONA], nell'incolpare con la comparsa di costituzione e risposta da lui sottoscritta, [OSCURATO:PERSONA], precedente avvocato difensore di [OSCURATO:PERSONA], di infedele patrocinio nei modi descritti nel capo di imputazione.

2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi riportati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.): a) violazione degli artt. 380 e 368 cod. pen. e vizio della motivazione per avere ravvisato nelle affermazioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta una accusa di infedele patrocinio mentre l'intento dell'imputato era solo quello si rappresentare l'inadempimento professionale da parte dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, l'infondatezza della richiesta di pagamento della sua prestazione avanzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; b) violazione degli artt. 380 e 368 cod. pen. per avere ravvisato l'elemento psicologico del reato disconoscendo che l'intento dell'imputato fu soltanto quello di difendere gli interessi del suo assistito evidenziando il danno a lui derivato dal non avere Attavilla presentato al Pubblico ministero un richiesta tempestiva al fine di ottenere una dichiarazione di nullità di alcune conversazioni intercettate nell'ambito del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA]; c) vizio della motivazione nel non argomentare circa l'attribuzione da parte dell'imputato di malafede a Attavilla nello svolgere il suo mandato così da risolverlo contro [OSCURATO:PERSONA] da lui assistito. [OSCURATO:PERSONA]

2. Nella comparsa di costituzione e risposta, dal contenuto della quale deriva l'imputazione, si attribuisce all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] di avere realizzato una «furbata» e «causato un danno grave al [OSCURATO:PERSONA]» con un «modo di agire poco chiaro, quasi furbesco, nel porre in essere una serie di atti simulati per dare sostanza alla richiesta della nullità degli atti processuali» perseguendo un «recondito scopo» estraneo alle finalità della difesa.

La presunta falsa incolpazione oggetto dell'imputazione deriverebbe dalla condotta del ricorrente il quale, nella veste di difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha esposto nel procedimento — sebbene in termini non corretti deontologicamente — le ragioni del suo assistito per opporsi alla richiesta di una remunerazione, che riteneva ingiusta, avanzata alla Autorità giudiziaria dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Tuttavia, deve rilevarsi che l'imputato - richiamando elementi di fatto, seppure soggettivamente valutati - ha soltanto rappresentato (anche collegandole al contenuto di provvedimenti giudiziari dei quali peraltro ha riportato, fra virgolette, talune espressioni) inadempienze professionali dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'esercizio del mandato per dimostrare l'infondatezza della pretesa di remunerazione senza denunciarne un reato di patrocinio infedele ex art.380 cod. pen. con una alterazione dei fatti volta a determinare una imputazione con la consapevolezza di esporre al rischio di un procedimento penale l'accusato che si sa innocente (fra le altre: Sez. 6, n. 30639 del 22/10/2020, Misseri, n.m; Sez. 6, n. 21204 del 03/04/2013, Cristofani, Rv. 255670; Sez. 6, n. 33855 del 10/04/2001, Saloni, Rv. 219812) e contenente gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale (Sez. 6, n. 10282 del 22/01/2014, Romeo, Rv. 259268; Sez. 6, n. 32325 del 04/05/2010, Grazioso, Rv. 248079).

2. Pertanto, il ricorso - i cui motivi sono stati valutati unitariamente - va accolto e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste, come in di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA relativa alla sentenza del 7/06/2022 della Corte di Cassazione nel proc. n. 6663/2022 R.G. (n. sent. 35626/2022, n. sent. 958/2022 sez.); udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Va rilevato che nella sentenza emessa il 7 giugno 2022 nel proc. n. 6663/2022 R.G. (n. sent. 35626/2022, n. sent. 958/2022 sez.) la motivazione, depositata il 22 settembre 2022, è stata redatta, per evidente errore materiale, in termini di inammissibilità e con erronea indicazione delle conclusioni della Procura generale. Pertanto, ex art., 625-bis cod. proc. pen., il provvedimento va revocato e va disposta nuova allegazione dei motivi della decisione adottata il 7 giugno nel procedimento n. 6663/2022 R.G. nei termini che seguono: «sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 15/12/2021 della Corte di appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. letta la requisitoria scritta con cui il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] chiede che siano annullate la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado, perché il fatto non sussiste; nella memoria difensiva l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Taranto, difensore di [OSCURATO:PERSONA], insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 1100 del 15 dicembre 2021 la Corte di appello di Lecce- Sezione distaccata di Taranto ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] ex artt. 110, 368 e 81 cod. pen. per avere concorso, quale avvocato difensore di [OSCURATO:PERSONA], nell'incolpare con la comparsa di costituzione e risposta da lui sottoscritta, [OSCURATO:PERSONA], precedente avvocato difensore di [OSCURATO:PERSONA], di infedele patrocinio nei modi descritti nel capo di imputazione. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi riportati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.): a) violazione degli artt. 380 e 368 cod. pen. e vizio della motivazione per avere ravvisato nelle affermazioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta una accusa di infedele patrocinio mentre l'intento dell'imputato era solo quello si rappresentare l'inadempimento professionale da parte dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, l'infondatezza della richiesta di pagamento della sua prestazione avanzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; b) violazione degli artt. 380 e 368 cod. pen. per avere ravvisato l'elemento psicologico del reato disconoscendo che l'intento dell'imputato fu soltanto quello di difendere gli interessi del suo assistito evidenziando il danno a lui derivato dal non avere Attavilla presentato al Pubblico ministero un richiesta tempestiva al fine di ottenere una dichiarazione di nullità di alcune conversazioni intercettate nell'ambito del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA]; c) vizio della motivazione nel non argomentare circa l'attribuzione da parte dell'imputato di malafede a Attavilla nello svolgere il suo mandato così da risolverlo contro [OSCURATO:PERSONA] da lui assistito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nella comparsa di costituzione e risposta, dal contenuto della quale deriva l'imputazione, si attribuisce all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] di avere realizzato una «furbata» e «causato un danno grave al [OSCURATO:PERSONA]» con un «modo di agire poco chiaro, quasi furbesco, nel porre in essere una serie di atti simulati per dare sostanza alla richiesta della nullità degli atti processuali» perseguendo un «recondito scopo» estraneo alle finalità della difesa.La presunta falsa incolpazione oggetto dell'imputazione deriverebbe dalla condotta del ricorrente il quale, nella veste di difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha esposto nel procedimento - sebbene in termini non corretti deontologicamente - le ragioni del suo assistito per opporsi alla richiesta di una remunerazione, che riteneva ingiusta, avanzata alla Autorità giudiziaria dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, deve rilevarsi che l'imputato - richiamando elementi di fatto, seppure soggettivamente valutati - ha soltanto rappresentato (anche collegandole al contenuto di provvedimenti giudiziari dei quali peraltro ha riportato, fra virgolette, talune espressioni) inadempienze professionali dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'esercizio del mandato per dimostrare l'infondatezza della pretesa di remunerazione senza denunciarne un reato di patrocinio infedele ex art.380 cod. pen. con una alterazione dei fatti volta a determinare una imputazione con la consapevolezza di esporre al rischio di un procedimento penale l'accusato che si sa innocente (fra le altre: Sez. 6, n. 30639 del 22/10/2020, Misseri, n.m; Sez. 6, n. 21204 del 03/04/2013, Cristofani, Rv. 255670; Sez. 6, n. 33855 del 10/04/2001, Saloni, Rv. 219812) e contenente gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale (Sez. 6, n. 10282 del 22/01/2014, Romeo, Rv. 259268; Sez. 6, n. 32325 del 04/05/2010, Grazioso, Rv. 248079). 2. Pertanto, il ricorso - i cui motivi sono stati valutati unitariamente - va accolto e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste, come in dispositivo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste. Così deciso il 07/06/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]» [OSCURATO:PERSONA] provvederà alle annotazioni previste dalla legge con la allegazione del testo che precede. P.Q.M. Letto l'art. 625-bis cod. proc. pen., revoca il provvedimento depositato in data 22 settembre 2022 disponendo nuova allegazione dei motivi della decisione adottata il 7 giugno 2022 nel procedimento RG 6663/2022. Così deciso il 22/11/2022 [OSCURATO:PERSONA] e estensore flrednte Angelo àt. zo u'gi tefano «sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 15/12/2021 della Corte di appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. letta la requisitoria scritta con cui il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] chiede che siano annullate la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado, perché il fatto non sussiste; nella memoria difensiva l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Taranto, difensore di [OSCURATO:PERSONA], insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 1100 del 15 dicembre 2021 la Corte di appello di Lecce- Sezione distaccata di Taranto ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] ex artt. 110, 368 e 81 cod. pen. per avere concorso, quale avvocato difensore di [OSCURATO:PERSONA], nell'incolpare con la comparsa di costituzione e risposta da lui sottoscritta, [OSCURATO:PERSONA], precedente avvocato difensore di [OSCURATO:PERSONA], di infedele patrocinio nei modi descritti nel capo di imputazione. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi riportati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.): a) violazione degli artt. 380 e 368 cod. pen. e vizio della motivazione per avere ravvisato nelle affermazioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta una accusa di infedele patrocinio mentre l'intento dell'imputato era solo quello si rappresentare l'inadempimento professionale da parte dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, l'infondatezza della richiesta di pagamento della sua prestazione avanzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; b) violazione degli artt. 380 e 368 cod. pen. per avere ravvisato l'elemento psicologico del reato disconoscendo che l'intento dell'imputato fu soltanto quello di difendere gli interessi del suo assistito evidenziando il danno a lui derivato dal non avere Attavilla presentato al Pubblico ministero un richiesta tempestiva al fine di ottenere una dichiarazione di nullità di alcune conversazioni intercettate nell'ambito del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA]; c) vizio della motivazione nel non argomentare circa l'attribuzione da parte dell'imputato di malafede a Attavilla nello svolgere il suo mandato così da risolverlo contro [OSCURATO:PERSONA] da lui assistito. [OSCURATO:PERSONA] 2. Nella comparsa di costituzione e risposta, dal contenuto della quale deriva l'imputazione, si attribuisce all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] di avere realizzato una «furbata» e «causato un danno grave al [OSCURATO:PERSONA]» con un «modo di agire poco chiaro, quasi furbesco, nel porre in essere una serie di atti simulati per dare sostanza alla richiesta della nullità degli atti processuali» perseguendo un «recondito scopo» estraneo alle finalità della difesa. La presunta falsa incolpazione oggetto dell'imputazione deriverebbe dalla condotta del ricorrente il quale, nella veste di difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha esposto nel procedimento — sebbene in termini non corretti deontologicamente — le ragioni del suo assistito per opporsi alla richiesta di una remunerazione, che riteneva ingiusta, avanzata alla Autorità giudiziaria dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, deve rilevarsi che l'imputato - richiamando elementi di fatto, seppure soggettivamente valutati - ha soltanto rappresentato (anche collegandole al contenuto di provvedimenti giudiziari dei quali peraltro ha riportato, fra virgolette, talune espressioni) inadempienze professionali dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'esercizio del mandato per dimostrare l'infondatezza della pretesa di remunerazione senza denunciarne un reato di patrocinio infedele ex art.380 cod. pen. con una alterazione dei fatti volta a determinare una imputazione con la consapevolezza di esporre al rischio di un procedimento penale l'accusato che si sa innocente (fra le altre: Sez. 6, n. 30639 del 22/10/2020, Misseri, n.m; Sez. 6, n. 21204 del 03/04/2013, Cristofani, Rv. 255670; Sez. 6, n. 33855 del 10/04/2001, Saloni, Rv. 219812) e contenente gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale (Sez. 6, n. 10282 del 22/01/2014, Romeo, Rv. 259268; Sez. 6, n. 32325 del 04/05/2010, Grazioso, Rv. 248079). 2. Pertanto, il ricorso - i cui motivi sono stati valutati unitariamente - va accolto e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste, come in di
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