CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 settembre 2023
Cassazione n. 48623/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 17/3/2021, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di ricettazione di un ciclomotore, condannandolo alla pena di giustizia. -Rilevato che il difensore con l'unico motivo dedotto lamenta la mancata considerazione delle censure difensive intese alla riqualificazione del fatto, senza rapportarsi criticamente con la motivazione reiettiva della Corte territoriale ( pag. 3), che ha escluso la possibilità di ricondurre il fatto nell'alveo del furto rimarcando lo iato temporale tra la sottrazione e l'accertamento del reato nei confronti del ricorrente e l'assenza da parte del medesimo di dettagli in ordine alla commissione del fatto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 12 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente