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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31745/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; J OSSERVA Ritenuto che entrambe le censure in ordine all'elemento psicologico del reato sono genericamente proposte per ragioni in fatto involgenti una non consentita rivalutazione probatoria e, comunque, manifestamente infondate in relazione del corretto vaglio da parte della sentenza impugnata che ha escluso la pretesa consapevolezza dei ricorrenti della colpevolezza dell'incolpato sul rilievo della genericità del dubbio o errore addotto a riguardo, non bastando la convinzione soggettiva, senza alcun riscontro oggettivo, di aver subito un abuso, così denunciando la parte offesa per truffa ed estorsione al Consuglio dell'ordine degli avvocati di Taranto; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27.5.2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; J OSSERVA Ritenuto che entrambe le censure in ordine all'elemento psicologico del reato sono genericamente proposte per ragioni in fatto involgenti una non consentita rivalutazione probatoria e, comunque, manifestamente infondate in relazione del corretto vaglio da parte della sentenza impugnata che ha escluso la pretesa consapevolezza dei ricorrenti della colpevolezza dell'incolpato sul rilievo della genericità del dubbio o errore addotto a riguardo, non bastando la convinzione soggettiva, senza alcun riscontro oggettivo, di aver subito un abuso, così denunciando la parte offesa per truffa ed estorsione al Consuglio dell'ordine degli avvocati di Taranto; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27.5.2
Sentenza Cassazione n. 31745/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris