CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 33109/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di ROVIGOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA]: "Annullamento con rinvio". [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Rovigo, in sede di incidente di esecuzione, con ordinanza del 22 settembre 2021 ha rigettato l'istanza di estinzione del reato presentata da [OSCURATO:PERSONA] ex art. 167 cod. pen. (mancata commissione di un delitto nei 5 anni dalla condanna a pena sospesa). 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in cassazione, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione di legge (art. 167, primo comma, cod. pen. e 27, secondo comma, costituzione). Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza che si impugna, ha rigettato l'istanza del ricorrente ritenendo che la presenza di carichi pendenti, per fatti commessi nel quinquennio successivo alla condanna con pena sospesa, sarebbe ostativa all'estinzione del reato. Elemento principale di valutazione del giudice dell'esecuzione deve essere la commissione (nei termini stabiliti dalla norma) di un delitto o di una contravvenzione della stessa indole. L'accertamento della commissione del reato deve essere necessariamente accertato con decisione irrevocabile pena la violazione palese dell'art. 27 della costituzione (vedi Cassazione n. 17878 del 2017). Ha chiesto quindi l'annullamento della sentenza impugnata. 3. La Procura Generale della Suprema Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso risulta fondato e deve annullarsi con rinvio l'ordinanza impugnata al Tribunale di Rovigo, per nuovo esame. Deve confermarsi lattri9Fdenza di questa Corte di Cassazione, che richiede il passaggio in giudicato dell'accertamento della commissione di un nuovo delitto, nel termine di 5 anni dalla condanna a pena sospesa: "La commissione di un delitto nel termine di cinque anni comporta il rigetto della richiesta di estinzione del reato per il quale è intervenuta sentenza di patteggiamento solo se detta commissione sia stata accertata con decisione irrevocabile, ancorchè pronunciata oltre il quinquennio" (Sez. 1, Sentenza n. 28616 del 27/05/2021 Cc., dep. 22/07/2021, Rv. 281642 - 01). Dal testo dell'art. 167, primo comma, cod. pen. risulta che, se il condannato ad un delitto con pena sospesa non commette un delitto della stessa indole il reato è estinto. Perché la causa ostativa possa esplicare i suoi effetti occorre, tuttavia, che il nuovo reato - e la sua commissione del termine stabilito dalla legge - sia stato accertato con una sentenza irrevocabile, non potendo bastare allo scopo la mera esistenza di una notitia criminis nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. o di un carico pendente, in forza del principio costituzionale di non colpevolezza fino alla pronuncia di una condanna definitiva (art. 27, comma secondo, Cost.), un reato attribuito a un determinato soggetto non può, invero, ritenersi da questi commesso fino all'accertamento con sentenza irrevocabile, così come statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 107 del 1998 riguardante la specifica materia in esame, e come del resto già affermato da questa Suprema Corte in caso analogo (Sez. 1, n. 43792 del 24/9/2015, Zampini, Rv. 264753 e Sez. 1, n. 17411 del 28/3/2019, Caon, Rv. 275248). Con tali ultime decisioni è stato superato l'orientamento precedente (Sez. 3, n. 36993 del 7/7/2011, Marilli, Rv. 251389; Sez. 1, n. 1281 del 20/11/2008, dep. 2009, Ciraci, Rv. 242664), volto ad escludere la possibilità di estinzione in presenza di un procedimento penale pendente per altro reato successivamente commesso. In coerenza con i principi affermati dalla Corte costituzionale quanto ai presupposti per l'estinzione del reato oggetto di sentenza di patteggiamento, è stata affermata la necessità di operare la distinzione tra il fatto oggettivo in senso naturalistico del comportamento illecito, che per essere rilevante deve collocarsi nel periodo indicato dalla legge, e quello dell'accertamento giudiziale della relativa responsabilità, che può anche verificarsi successivamente, ma che deve essere già intervenuto per impedire l'estinzione. Nei richiamati precedenti di questa Corte Suprema si è, inoltre, argomentato nei riguardi dell'opposta soluzione (secondo la quale non potrebbe ritenersi realizzata la condizione dalla quale l'art. 165 cod. pen. fa discendere l'estinzione del reato per l'impossibilità di una declaratoria di estinzione subordinata alla eventuale revoca conseguente all'accertamento definitivo, con sentenza passata in giudicato, della colpevolezza per il nuovo reato) che, seppur risponda al vero che l'ordinamento non disciplina (a differenza di quanto accade per il beneficio della sospensione condizionale della pena) nessun tipo di revoca della declaratoria di estinzione del reato già accordata - con la conseguenza che, una volta riconosciuta, in nessun modo potrebbe essere posta nel nulla pur in presenza della condizione impeditiva -; il difetto di una disposizione di legge, sulla revoca della declaratoria di estinzione del reato, non può tradursi in un pregiudizio per l'imputato, che ha interesse ad una rapida definizione del procedimento di esecuzione. Paralizzare o respingere l'istanza di estinzione in attesa di un evento processuale incerto, quanto al risultato e ai tempi di realizzazione, sarebbe irragionevole e contrario al principio di presunzione di innocenza sino ad un accertamento irrevocabile, costituzionalmente previsto. Principio costituzionale ultimamente ribadito dal d. Igs. N. 188 del 2021, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza, in adempimento della direttiva 2016/343 dell'Unione Europea. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugna