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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 gennaio 2023

Cassazione n. 11917/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23089/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 161, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del Piemonte, sez. di TORINOn. 236/2015 depositata i l 20/02/2015 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] spa ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Piemonte, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione avverso le intimazioni di pagamento da parte di [OSCURATO:PERSONA] per gli anni 1995, 1996, e 2000, imposta IRPEF, ha rigettato l’appello di [OSCURATO:PERSONA] spa, confermando quanto statuito dai Giudici di prime cure.

La CTP, nell’accogliere il ricorso della contribuente, affermava che, non avendo [OSCURATO:SOCIETA] prodotto in giudizio copia delle cartelle esattoriali, aveva violato l’art. 7 l. n. 212/2000, il quale dispone che laddove nella motivazione di un provvedimento amministrativo si faccia riferimento ad un altro atto, quest’ultimo deve essere allegato al primo, al fine di consentire al contribuente di esercitare appieno il proprio diritto di difesa.

Dinanzi alla CTR, [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto gravame avverso la sentenza emessa dai Giudici di prime cure, nella parte in cui ha dichiarato l’illegittimità delle intimazioni di pagamento per violazione dell’art.7 l.n.212/2000, sostenendo che il primo comma di tale norma riguarda l’[OSCURATO:PERSONA] e non già l’Agente della riscossione e che, in ogni caso, nel testo delle intimazioni di pagamento opposte, sono stati indicati gli estremi delle cartelle di pagamento presupposte, la data delle loro notificazioni, gli elementi e gli importi che hanno dato origine alla pretesa esattoriale.

La CTR ha respinto l’appello di [OSCURATO:SOCIETA], ricollegando l’annullamento degli atti opposti per violazione delle disposizioni previste dalla legge 212/2000 alla mancata produzione in causa, da parte del Concessionario, della copia delle cartelle di pagamento in forza delle quali questi sono stati emessi; né la produzione delle medesime (unitamente agli estratti di ruolo ed agli avvisi di accertamento) può mutare quanto statuito dai Giudici di prime cure, atteso che l’art.58 d.lgs.546/1992 vieta la produzione nel grado d’appello di documenti aventi valenza probatoria.

Considerato che:

1. Col primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.58, d.lgs. 546/1992, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c. per avere la CTR ritenuto inammissibile la produzione documentale depositata dall’Agente della Riscossione, nel giudizio di secondo grado, in quanto nel processo tributario l’art.58 d.lgs. 546, 1992, è norma derogatoria rispetto al regime ordinario dei mezzi di prova in sede di appello nel giudizio civile, che ammette, senza alcun limite, la produzione di nuovi documenti, nel giudizio di secondo grado.

2. Il motivo è fondato.

Va ribadito che in tema di contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, la parte può produrre in appello prove documentali, anche se preesistenti al giudizio di primo grado(Cass. n. 17921 del 23/06/2021) e che la produzione di nuovi documenti è consentita anche al di fuori degli stretti limiti di cui all'art. 345 c.p.c.(Cass. n. 18103 del 24/06/2021).

Nel caso di specie la CTR ha erroneamente affermato che è vietata la “produzione di documenti aventi valore probatorio vieppiù ove non sussistessero cause ostative al loro ingresso nel precedente grado di lite”.

3. Col secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2714 e 2718 cc, nonché dell’art. 26 DPR 602/1973, in relazione all’art.360, comma 1, n.3, c.p.c., per avere la CTR erroneamente ricondotto l’annullamento delle intimazioni di pagamento opposte per violazione dell’art. 7 l.n.212/2000 alla mancata produzione in causa, da parte del Concessionario, della copia delle cartelle di pagamento in forza delle quali queste sono state emesse.

4. Il mo tivo è fondato, avendo [OSCURATO:SOCIETA] prodotto in secondo grado estratti di ruolo, ristampa dele cartelle con i relativi riferimento di notifica, cartelle esattoriali prodromiche alle intimazioni di pagamento opposte, riprodotte nel ricorso per il principio di autosufficienza.

Sul punto peraltro questa Corte ha statuito chein tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell’art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa data è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell’avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa(Sez. 6 – 3, n. 23902 del 11/10/2017).

5. Col terzo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.7 l.212/2000, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere la CTR erroneamente ritenuto che sarebbe stato violato l’art. 7 l. 212/2000 - concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi – per mancata allegazione delle cartelle alle intimazioni di pagamento.

Col quarto motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.50 DPR 602/1973 e dell’art.3 del decreto dirigenziale del direttore generale del dipartimento delle entrate – ministero delle finanze del 28 giugno 1990, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere la CTR erroneamente ricondotto l’annullamento delle intimazioni di pagamento alla mancata produzione in causa, da parte del Concessionario, della copia delle cartelle di pagamento.

Col quinto ed ultimo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione dell'art.21 octies della legge 241/1990, con riferimento all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere la CTR annullato le intimazioni di pagamento per asseriti vizi formali relativi al loro contenuto (mancata allegazione delle prodromiche cartelle esattoriali), per violazione del secondo comma dell’art.21 octiesdella l.n.241/1990.

6. I motivi, suscetti bili di trattazione congiunta per la loro connessione, sono fondati.

6.1. Va considerato che l’intimazione di pagamento è normativamente regolata dall’art. 50, se condo e terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che così recita: «2.

Se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla no tifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall’articolo 26, di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.

L’avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica».

Dal contenuto della norma si evince chiaramente che l’avviso di intimazione è un atto vincolato, in quanto redatto in relazione ad un modello ministeriale e avente come contenuto l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni; ne consegue che lo stesso non è annullabile a causa della insufficienza della motivazione ai sensi dell’art. 21octies, comma 2, della l . 7 agosto 1990, n. 241,(norma applicabile a tutti i provvedimenti amministrativi tra cui quelli tributari) in quanto per la natura vincolata del provvedimento, è palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

È pertanto escluso che i soggetti interessati possano far valere viziinerenti al contenuto di tali attiproprio perché non influenti sul diritto di difesa ed in genere inidonei ad incidere sulla causa del provvedimento (cfr. Cass.

S.U. n. 14878 del 25/06/2009).Una volta che il contenuto dell’avviso di intimazione non si differenzi da quanto indicato nel modello ministeriale, ed essendo esaustivo il solo riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata(cfr. in tema di cartelle di pagamento Cass. n. 2373 del 31/01/2013 e Cass. n. 9778 del 18/04/2017),appare fuorviante parlare di mancanza di motivazione.

Il contenuto dell’atto era in grado di rendere edotto il contribuente delle ragioni della emissione dell’intimazione.

6.2. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto considerare che per la validità della motivazione è sufficiente che il contribuente sia messo in grado di conoscere la pretesa tributaria nell’an e nel quantum , ciò che è avvenuto con il riferimento alla cartella precedentemente notificata, ed esercitare il suo diritto di difesa contestando, per esempio, l’avvenuta notifica dell’atto prodromico, o che tale atto era venuto meno vuoi per il pagamento o per prescrizione.

Essendo il riferimento alla cartella già notificata specifico e concreto, in grado di garantire la difesa del contribuente e la sua effettiva possibilità di contestazione, non si poteva assolutamente discutere sulla mancanza di motivazione dell’intimazione (Cass. n. 21066 del 4 luglio 2022).

7. Conclusivamente il ricorso va accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione,anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23089/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 161, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del Piemonte, sez. di TORINOn. 236/2015 depositata i l 20/02/2015 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] spa ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Piemonte, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione avverso le intimazioni di pagamento da parte di [OSCURATO:PERSONA] per gli anni 1995, 1996, e 2000, imposta IRPEF, ha rigettato l’appello di [OSCURATO:PERSONA] spa, confermando quanto statuito dai Giudici di prime cure. La CTP, nell’accogliere il ricorso della contribuente, affermava che, non avendo [OSCURATO:SOCIETA] prodotto in giudizio copia delle cartelle esattoriali, aveva violato l’art. 7 l. n. 212/2000, il quale dispone che laddove nella motivazione di un provvedimento amministrativo si faccia riferimento ad un altro atto, quest’ultimo deve essere allegato al primo, al fine di consentire al contribuente di esercitare appieno il proprio diritto di difesa. Dinanzi alla CTR, [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto gravame avverso la sentenza emessa dai Giudici di prime cure, nella parte in cui ha dichiarato l’illegittimità delle intimazioni di pagamento per violazione dell’art.7 l.n.212/2000, sostenendo che il primo comma di tale norma riguarda l’[OSCURATO:PERSONA] e non già l’Agente della riscossione e che, in ogni caso, nel testo delle intimazioni di pagamento opposte, sono stati indicati gli estremi delle cartelle di pagamento presupposte, la data delle loro notificazioni, gli elementi e gli importi che hanno dato origine alla pretesa esattoriale. La CTR ha respinto l’appello di [OSCURATO:SOCIETA], ricollegando l’annullamento degli atti opposti per violazione delle disposizioni previste dalla legge 212/2000 alla mancata produzione in causa, da parte del Concessionario, della copia delle cartelle di pagamento in forza delle quali questi sono stati emessi; né la produzione delle medesime (unitamente agli estratti di ruolo ed agli avvisi di accertamento) può mutare quanto statuito dai Giudici di prime cure, atteso che l’art.58 d.lgs.546/1992 vieta la produzione nel grado d’appello di documenti aventi valenza probatoria. Considerato che: 1. Col primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.58, d.lgs. 546/1992, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c. per avere la CTR ritenuto inammissibile la produzione documentale depositata dall’Agente della Riscossione, nel giudizio di secondo grado, in quanto nel processo tributario l’art.58 d.lgs. 546, 1992, è norma derogatoria rispetto al regime ordinario dei mezzi di prova in sede di appello nel giudizio civile, che ammette, senza alcun limite, la produzione di nuovi documenti, nel giudizio di secondo grado. 2. Il motivo è fondato. Va ribadito che in tema di contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, la parte può produrre in appello prove documentali, anche se preesistenti al giudizio di primo grado(Cass. n. 17921 del 23/06/2021) e che la produzione di nuovi documenti è consentita anche al di fuori degli stretti limiti di cui all'art. 345 c.p.c.(Cass. n. 18103 del 24/06/2021). Nel caso di specie la CTR ha erroneamente affermato che è vietata la “produzione di documenti aventi valore probatorio vieppiù ove non sussistessero cause ostative al loro ingresso nel precedente grado di lite”. 3. Col secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2714 e 2718 cc, nonché dell’art. 26 DPR 602/1973, in relazione all’art.360, comma 1, n.3, c.p.c., per avere la CTR erroneamente ricondotto l’annullamento delle intimazioni di pagamento opposte per violazione dell’art. 7 l.n.212/2000 alla mancata produzione in causa, da parte del Concessionario, della copia delle cartelle di pagamento in forza delle quali queste sono state emesse. 4. Il mo tivo è fondato, avendo [OSCURATO:SOCIETA] prodotto in secondo grado estratti di ruolo, ristampa dele cartelle con i relativi riferimento di notifica, cartelle esattoriali prodromiche alle intimazioni di pagamento opposte, riprodotte nel ricorso per il principio di autosufficienza. Sul punto peraltro questa Corte ha statuito chein tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell’art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa data è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell’avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa(Sez. 6 – 3, n. 23902 del 11/10/2017). 5. Col terzo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.7 l.212/2000, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere la CTR erroneamente ritenuto che sarebbe stato violato l’art. 7 l. 212/2000 - concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi – per mancata allegazione delle cartelle alle intimazioni di pagamento. Col quarto motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.50 DPR 602/1973 e dell’art.3 del decreto dirigenziale del direttore generale del dipartimento delle entrate – ministero delle finanze del 28 giugno 1990, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere la CTR erroneamente ricondotto l’annullamento delle intimazioni di pagamento alla mancata produzione in causa, da parte del Concessionario, della copia delle cartelle di pagamento. Col quinto ed ultimo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione dell'art.21 octies della legge 241/1990, con riferimento all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere la CTR annullato le intimazioni di pagamento per asseriti vizi formali relativi al loro contenuto (mancata allegazione delle prodromiche cartelle esattoriali), per violazione del secondo comma dell’art.21 octiesdella l.n.241/1990. 6. I motivi, suscetti bili di trattazione congiunta per la loro connessione, sono fondati. 6.1. Va considerato che l’intimazione di pagamento è normativamente regolata dall’art. 50, se condo e terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che così recita: «2. Se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla no tifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall’articolo 26, di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. L’avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica». Dal contenuto della norma si evince chiaramente che l’avviso di intimazione è un atto vincolato, in quanto redatto in relazione ad un modello ministeriale e avente come contenuto l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni; ne consegue che lo stesso non è annullabile a causa della insufficienza della motivazione ai sensi dell’art. 21octies, comma 2, della l . 7 agosto 1990, n. 241,(norma applicabile a tutti i provvedimenti amministrativi tra cui quelli tributari) in quanto per la natura vincolata del provvedimento, è palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. È pertanto escluso che i soggetti interessati possano far valere viziinerenti al contenuto di tali attiproprio perché non influenti sul diritto di difesa ed in genere inidonei ad incidere sulla causa del provvedimento (cfr. Cass. S.U. n. 14878 del 25/06/2009).Una volta che il contenuto dell’avviso di intimazione non si differenzi da quanto indicato nel modello ministeriale, ed essendo esaustivo il solo riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata(cfr. in tema di cartelle di pagamento Cass. n. 2373 del 31/01/2013 e Cass. n. 9778 del 18/04/2017),appare fuorviante parlare di mancanza di motivazione. Il contenuto dell’atto era in grado di rendere edotto il contribuente delle ragioni della emissione dell’intimazione. 6.2. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto considerare che per la validità della motivazione è sufficiente che il contribuente sia messo in grado di conoscere la pretesa tributaria nell’an e nel quantum , ciò che è avvenuto con il riferimento alla cartella precedentemente notificata, ed esercitare il suo diritto di difesa contestando, per esempio, l’avvenuta notifica dell’atto prodromico, o che tale atto era venuto meno vuoi per il pagamento o per prescrizione. Essendo il riferimento alla cartella già notificata specifico e concreto, in grado di garantire la difesa del contribuente e la sua effettiva possibilità di contestazione, non si poteva assolutamente discutere sulla mancanza di motivazione dell’intimazione (Cass. n. 21066 del 4 luglio 2022). 7. Conclusivamente il ricorso va accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione,anche per le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenz
Sentenza Cassazione n. 11917/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris