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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37918/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza, pronunciata in data 27 gennaio 2021, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di detenzione illegale di pistole e munizioni ed esplosioni di colpi di arma da fuoco, fatti commessi fino al dicembre 2017, ha ridotto la pena ad anni uno e mesi otto di reclusione, con conferma nel resto; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione del diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, atteso che il secondo giudice ha motivato il diniego delle attenuanti generiche per la capacità a delinquere desumibile dai precedenti penali; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 13 luglio 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza, pronunciata in data 27 gennaio 2021, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di detenzione illegale di pistole e munizioni ed esplosioni di colpi di arma da fuoco, fatti commessi fino al dicembre 2017, ha ridotto la pena ad anni uno e mesi otto di reclusione, con conferma nel resto; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione del diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, atteso che il secondo giudice ha motivato il diniego delle attenuanti generiche per la capacità a delinquere desumibile dai precedenti penali; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 luglio 20
Sentenza Cassazione n. 37918/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris