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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39954/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di G. Morchio; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso con riferimento alla condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e, con riferimento alla condotta del ricorrente affatto risoltisi in mere espressioni di disprezzo degli agenti; manifestamente infondato è il motivo di ricorso sulla mancata applicazione della scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen. difettandone il requisito costitutivo della illegittimità dell'operato degli agenti di polizia che, dopo la condotta minacciosa dell'imputato ai danni di terzi, tentavano di bloccarne la fuga per la identificazione; sono volti ad un'alternativa ricostruzione in fatto, in carenza di evidenti illogicità della motivazione dei giudici del merito, i motivi che contestano la sussistenza dei reati di minaccia e porto di arma di cui ai capi 2) e 3), fatto per il quale, del tutto ragionevolmente tenuto conto della tipologia di armi e numero delle stesse (coltello da cucina; forbici e taglierino) è stata esclusa la riconducibilità all'ipotesi di minore gravità; Considerato, infine, che i motivi di ricorso sul trattamento punitivo sono volti a sollecitare al giudice di legittimità l'esercizio di poteri tipicamente discrezionali dei quali i giudici di merito hanno dato congrua motivazione valorizzandone i precedenti penali, che gli sono valsi anche la contestazione della recidiva; Rilevato, altresì, che sono manifestamente infondati i rilievi sulla regolarità dell'appello che è stato esaminato nel merito dalla Corte Distrettuale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso I'll ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di G. Morchio; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso con riferimento alla condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e, con riferimento alla condotta del ricorrente affatto risoltisi in mere espressioni di disprezzo degli agenti; manifestamente infondato è il motivo di ricorso sulla mancata applicazione della scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen. difettandone il requisito costitutivo della illegittimità dell'operato degli agenti di polizia che, dopo la condotta minacciosa dell'imputato ai danni di terzi, tentavano di bloccarne la fuga per la identificazione; sono volti ad un'alternativa ricostruzione in fatto, in carenza di evidenti illogicità della motivazione dei giudici del merito, i motivi che contestano la sussistenza dei reati di minaccia e porto di arma di cui ai capi 2) e 3), fatto per il quale, del tutto ragionevolmente tenuto conto della tipologia di armi e numero delle stesse (coltello da cucina; forbici e taglierino) è stata esclusa la riconducibilità all'ipotesi di minore gravità; Considerato, infine, che i motivi di ricorso sul trattamento punitivo sono volti a sollecitare al giudice di legittimità l'esercizio di poteri tipicamente discrezionali dei quali i giudici di merito hanno dato congrua motivazione valorizzandone i precedenti penali, che gli sono valsi anche la contestazione della recidiva; Rilevato, altresì, che sono manifestamente infondati i rilievi sulla regolarità dell'appello che è stato esaminato nel merito dalla Corte Distrettuale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso I'll ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 39954/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris