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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 ottobre 2022

Cassazione n. 32461/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 28546/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio, nella sua qualità di avvocato, elettivamente domiciliata in Roma, via Cavour, 25, presso il suo studio –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, –intimata – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

SICILIA n. 5 06 / 20 , depositata il 29/01/2020. [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 ottobre2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA], con quattro motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza in epigrafe resa dalla C.t.r. della Sicilia – quale giudice di rinvio a seguito di ordinanza di questa Corte n. 23632/2017 – nel giudizio di appello introdotto dell’Ufficio avverso la sentenza con la quale la C.t.p. di Trapani aveva accolto i ricorsi della contribuente avverso gli avvisi di accertamento con i quali per gli anni d’imposta 2006 e 2007, a seguito di indagini bancarie, si erano accertati maggiori redditi derivanti dall’esercizio della professione di avvocato.

2. la C.t.r. riteneva legittimi i provvedimenti dell’Amministrazione finanziaria esponendo che, in ragione di quanto espresso nell’ordinanza di rinvio erano infondate le contestazioni del cliente relative al difetto di sottoscrizione dell’autorizzazione alle indagini bancarie.

Nel merito riteneva che alcuna giustificazione era stata addotta dalla contribuente in merito alle operazioni soggette a verifica.

Concludeva per l’effetto affermando che «va rigettato l’atto di riassunzione del Contribuente e vanno accolte le ragioni dell’Amministrazione finanziaria» ed ancora che «Va rigettato l’appello proposto dalla Contribuente».

Il dispositivo concludeva per il rigetto dell’appello della Contribuente.

Considerato che:

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 7 legge 27 luglio 2000, n. 212 e dell’art. 33 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

La ricorrente assume che gli avvisi di accertamento non erano motivati in quanto non erano stati allegati gli estratti conto.

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 33 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

La ricorrente assume che che vi era coincidenza tra i bonifici ed i versamenti indicati negli gli estratti conto e quelli risultanti dalla dichiarazione dei redditi, sicchénon vi era imponibile evaso.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per aver rigettato l’appello d ella contribuente mentre appellante era l’Ufficio. 4.Con istanza depositata in data 11 ottobre 2022, la contribuente ha chiesto la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 5 legge 31 agosto 2022, n. 130, al fine di potere procedere alla presentazione dell’istanza di definizione agevolata del giudizio.

5. Si deve disporre in conformità dell’istanza;pertanto, il processo rimane sospeso.

P.Q.M. sospende il processo, ai sensi dell’art. 5, commi 7 e 10, leg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 28546/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio, nella sua qualità di avvocato, elettivamente domiciliata in Roma, via Cavour, 25, presso il suo studio –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, –intimata – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA n. 5 06 / 20 , depositata il 29/01/2020. [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 ottobre2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA], con quattro motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza in epigrafe resa dalla C.t.r. della Sicilia – quale giudice di rinvio a seguito di ordinanza di questa Corte n. 23632/2017 – nel giudizio di appello introdotto dell’Ufficio avverso la sentenza con la quale la C.t.p. di Trapani aveva accolto i ricorsi della contribuente avverso gli avvisi di accertamento con i quali per gli anni d’imposta 2006 e 2007, a seguito di indagini bancarie, si erano accertati maggiori redditi derivanti dall’esercizio della professione di avvocato. 2. la C.t.r. riteneva legittimi i provvedimenti dell’Amministrazione finanziaria esponendo che, in ragione di quanto espresso nell’ordinanza di rinvio erano infondate le contestazioni del cliente relative al difetto di sottoscrizione dell’autorizzazione alle indagini bancarie. Nel merito riteneva che alcuna giustificazione era stata addotta dalla contribuente in merito alle operazioni soggette a verifica. Concludeva per l’effetto affermando che «va rigettato l’atto di riassunzione del Contribuente e vanno accolte le ragioni dell’Amministrazione finanziaria» ed ancora che «Va rigettato l’appello proposto dalla Contribuente». Il dispositivo concludeva per il rigetto dell’appello della Contribuente. Considerato che: 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 7 legge 27 luglio 2000, n. 212 e dell’art. 33 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. La ricorrente assume che gli avvisi di accertamento non erano motivati in quanto non erano stati allegati gli estratti conto. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 33 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. La ricorrente assume che che vi era coincidenza tra i bonifici ed i versamenti indicati negli gli estratti conto e quelli risultanti dalla dichiarazione dei redditi, sicchénon vi era imponibile evaso. 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per aver rigettato l’appello d ella contribuente mentre appellante era l’Ufficio. 4.Con istanza depositata in data 11 ottobre 2022, la contribuente ha chiesto la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 5 legge 31 agosto 2022, n. 130, al fine di potere procedere alla presentazione dell’istanza di definizione agevolata del giudizio. 5. Si deve disporre in conformità dell’istanza;pertanto, il processo rimane sospeso. P.Q.M. sospende il processo, ai sensi dell’art. 5, commi 7 e 10, leg
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