Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1990
ECLI:EU:C:1990:230
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61990O0072 - IT
Avis juridique important
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61990O0072
ORDINANZA DELLA CORTE DEL 23 MAGGIO 1990. - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA] - RINVIO. - CAUSA C-72/90.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-02181
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
[OSCURATO:PERSONA] chiave
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1.Ricorso per carenza - Persone fisiche o giuridiche - Omissioni suscettibili di ricorso - Omesso avvio di un procedimento per inadempimento - Irricevibilità
( Trattato CEE, artt . 169, secondo comma, e 175, terzo comma )
2.Ricorso per danni - Oggetto - Richiesta di risarcimento del danno causato dalle autorità nazionali per aver agito in violazione del diritto comunitario - Competenza del giudice nazionale
( Trattato CEE, artt . 178 e 215, secondo comma )
3.Procedura - Ripartizione delle competenze tra la Corte di giustizia ed il Tribunale di primo grado - Azione promossa da una persona fisica o giuridica in base all' art . 175, terzo comma, del Trattato con riferimento all' applicazione delle norme sulla concorrenza fra le imprese, unitamente a un' azione di danni - Rinvio al Tribunale di primo grado
(( Decisione del Consiglio n . 88/591, art . 3, n . 1, lett . c ) e n . 2; Statuto della Corte di giustizia CEE, art . 47 modificato ) ))
[OSCURATO:PERSONA] causa C-72/90,
[OSCURATO:PERSONA], società di diritto francese, con sede in Lussemburgo, e altri, rappresentata dall' avv . Jean-[OSCURATO:PERSONA], del foro di Parigi, e dall' avv . [OSCURATO:PERSONA], del foro di Lussemburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv . [OSCURATO:PERSONA], rue Aldringen, 13,
ricorrenti,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee,
convenuta,
causa avente ad oggetto un ricorso fondato, da un lato, sull' art . 175, terzo comma, del Trattato, in quanto volto a far dichiarare che la [OSCURATO:PERSONA] ha omesso di emanare nei confronti delle ricorrenti una decisione ex artt . 30 e 85 del Trattato e, dall' altro, sugli artt . 178 e 215, secondo comma, del Trattato CEE, in quanto diretto ad ottenere il risarcimento del danno derivante da detta omissione,
LA CORTE,
composta dai signori O . Due, presidente, [OSCURATO:PERSONA], C.N . Kakouris, F.A . Schockweiler, M . Zuleeg, presidenti di sezione, G.F . Mancini, R . Joliet, T.F . [OSCURATO:PERSONA], J.C . Moitinho de Almeida, G.C . [OSCURATO:PERSONA], F . Grévisse, M . Díez de Velasco e P . Kapteyn, giudici,
avvocato generale : F.G . Jacobs
cancelliere : J.-G . Giraud
sentito l' avvocato generale,
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 20 marzo 1990 e registrato il 21 marzo successivo, l' [OSCURATO:PERSONA] e tre altre società hanno proposto un ricorso inteso, in primo luogo, a far constatare, a norma dell' art . 175, terzo comma, del Trattato, che la [OSCURATO:PERSONA] ha omesso di emanare nei loro confronti una decisione ex artt . 30 e 85 del Trattato e, in secondo luogo, a norma degli artt . 178 e 215, secondo comma, del Trattato, ad ottenere il risarcimento del danno derivante da detta omissione .
2 Le ricorrenti procedono all' importazione e al commercio in Francia di veicoli di marca giapponese che sono stati ammessi in libera pratica in altri Stati della Comunità, come il Belgio e il Lussemburgo .
3 Ritenendosi vittima di un' intesa illecita conclusa fra i cinque grandi importatori giapponesi in Francia, protetti dal governo francese, una delle imprese ricorrenti ha presentato, il 18 novembre 1985, una denuncia alla [OSCURATO:PERSONA] in base agli artt . 30 e 85 del Trattato . Tale denuncia è stata seguita, il 29 novembre 1988, da una nuova denuncia contro i cinque grandi importatori, presentata dalle quattro imprese ricorrenti, in base all' art . 85 .
4 Le ricorrenti sostengono che i cinque grandi importatori giapponesi hanno assunto, nei confronti dell' amministrazione francese, l' impegno di non vendere, nel corso di un anno, un numero di veicoli superiore al 3% di quelli che sono stati immatricolati . Tale quota verrebbe suddivisa tra i grandi importatori secondo criteri prestabiliti che escludono le imprese concorrenti .
5 In compenso di detta autolimitazione, l' amministrazione francese avrebbe moltiplicato gli ostacoli alla libera circolazione di veicoli giapponesi non contemplati dall' intesa . In primo luogo, una procedura derogatoria di immatricolazione sarebbe stata istituita per i veicoli oggetto di importazioni parallele, che sarebbero considerati come veicoli d' occasione e verrebbero quindi sottoposti ad un doppio controllo tecnico . In secondo luogo, la gendarmeria nazionale avrebbe emanato direttive per far perseguire gli acquirenti di veicoli giapponesi d' occasione che circolano con targhe straniere . Infine, tali veicoli si vedrebbero imporre, al momento dell' importazione in Francia, un' aliquota d' IVA discriminatoria del 28%, che sarebbe ridotta in seguito al 18,6%, con gli svantaggi che ciò implica per il distributore nei confronti dell' acquirente .
6 Con lettera 9 giugno 1989, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe chiesto informazioni agli importatori messi in causa . Costoro avrebbero ricevuto dal ministro dell' Industria e del Riordinamento del territorio francese, mediante lettera 20 luglio 1989, istruzioni di non rispondere ai quesiti posti loro dalla [OSCURATO:PERSONA], poiché tali quesiti riguardavano la politica condotta dalle autorità francesi nei confronti delle importazioni di veicoli giapponesi .
7 D' altronde, nell' agosto 1989, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe rivolto una domanda di informazioni al governo francese, la cui risposta, ammesso che ve ne sia stata una, non sarebbe stata portata a conoscenza delle ricorrenti .
8 Di fronte al silenzio della [OSCURATO:PERSONA] nei loro confronti, il 21 novembre 1989 le ricorrenti le hanno inviato una lettera di diffida, invitandola a prendere posizione sui procedimenti avviati in base agli artt . 30 e 85 del Trattato . Persistendo la [OSCURATO:PERSONA] nel suo silenzio, le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso .
9 A termini dell' art . 92, n . 1, del regolamento di procedura, "in caso di manifesta incompetenza della Corte a statuire sull' istanza propostale a norma dell' art . 38, n . 1, la Corte può, con ordinanza motivata, dichiarare irricevibile l' istanza . Questa decisione può essere presa anche prima della notifica dell' istanza da parte della convenuta ".
10 Si deve rilevare che le persone fisiche e giuridiche possono adire la Corte a norma dell' art . 175, terzo comma, del Trattato, solo al fine di far constatare che una delle istituzioni ha omesso, in violazione del Trattato, di adottare atti di cui tali persone siano i potenziali destinatari . Orbene, la denuncia riguardante l' asserita violazione dell' art . 30 da parte delle autorità francesi non poteva, in alcun caso, comportare per la [OSCURATO:PERSONA] l' obbligo di adottare un atto destinato alle ricorrenti .
11 Infatti, anche se la [OSCURATO:PERSONA] avesse deciso di promuovere un procedimento di constatazione dell' inadempimento in forza dell' art . 169 del Trattato, risulta da tale articolo che nessuno degli atti del procedimento avrebbe dovuto essere destinato alle denuncianti . Questo procedimento escludeva quindi il diritto per i singoli di esigere dalla [OSCURATO:PERSONA] che essa prendesse posizione in un senso determinato, con un atto a loro rivolto ( sentenza 14 febbraio 1989, [OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA], causa 247/87, Racc . pag . 291, e ordinanza 30 marzo 1990, Emrich / [OSCURATO:PERSONA], causa C-371/89, Racc . pag . 1555 ).
12 Stando così le cose, si deve constatare che il ricorso per carenza è manifestamente irricevibile nella parte in cui riguarda l' inazione della [OSCURATO:PERSONA] rispetto all' asserita violazione dell' art . 30 da parte delle autorità francesi .
13 [OSCURATO:PERSONA] parte in cui il ricorso di danni si fonda sulla responsabilità derivante dal comportamento omissivo della [OSCURATO:PERSONA] rispetto all' art . 30 del Trattato, va rilevato che, se ed in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta ad avviare un procedimento ex art . 169 ( sentenza 14 febbraio 1989, causa 247/87, già menzionata ), il solo comportamento che potrebbe essere messo in discussione come fonte del pregiudizio è quello dello Stato francese .
14 Orbene, la Corte è manifestamente incompetente a statuire, nell' ambito di un ricorso proposto in forza dell' art . 178 del Trattato, sulla responsabilità derivante dalla natura illegittima di un comportamento dello Stato . Una siffatta responsabilità rientra nella competenza dei giudici nazionali, se del caso previo utilizzo dell' art . 177 del Trattato .
15 Stando così le cose, si deve constatare che il ricorso di danni è manifestamente irricevibile nella parte in cui riguarda la responsabilità derivante dal comportamento omissivo della [OSCURATO:PERSONA] rispetto all' asserita violazione dell' art . 30 da parte delle autorità francesi .
16 [OSCURATO:PERSONA] parte in cui il ricorso riguarda l' inazione della [OSCURATO:PERSONA] rispetto all' asserita violazione dell' art . 85 del Trattato e la responsabilità che ne deriva, si deve rilevare che, a termini dell' art . 3, n . 1, lett . c ), della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee ( GU L 319, pag . 1 ), "il Tribunale esercita in primo grado le attribuzioni (...) per i ricorsi promossi da persone fisiche o giuridiche contro un' istituzione delle Comunità, in forza dell' art . 173, secondo comma, e dell' art . 175, terzo comma, del Trattato CEE, aventi per oggetto l' attuazione delle regole di concorrenza applicabili alle imprese ".
17 Il n . 2 dello stesso articolo dispone che, "quando una persona fisica o giuridica promuove un ricorso rientrante nella competenza del Tribunale (...) nonché un ricorso ai sensi (...) dell' art . 178 del Trattato CEE (...), volto al risarcimento del danno causato da un' istituzione comunitaria con l' atto o l' omissione formante oggetto del primo ricorso, il Tribunale è parimenti competente a statuire sul ricorso volto al risarcimento di tale danno ".
18 Infine, secondo l' art . 47 dello Statuto CEE della Corte di giustizia, nella versione modificata dall' art . 7 della citata decisione 24 ottobre 1988, "la Corte, quando constata che un determinato ricorso rientra nella competenza del Tribunale, rinvia la causa a quest' ultimo, che non può in tal caso declinare la propria competenza ".
19 Ne consegue che, nella parte in cui riguarda la carenza della [OSCURATO:PERSONA] rispetto all' art . 85 del Trattato e la responsabilità che ne deriva, il presente ricorso rientra nella competenza del Tribunale di primo grado .
20 Si deve quindi dichiarare il presente ricorso manifestamente irricevibile in parte e, per il resto, rinviarlo al Tribunale di primo grado .
21 Spetta alla Corte statuire sulle spese per la parte di esse che corrisponde ai capi del ricorso dichiarati irricevibili dalla presente ordinanza . Questa parte delle spese dev' essere forfettariamente valutata alla metà di tutte le spese sostenute dalle ricorrenti sino alla data della presente ordinanza . A norma dell' art . 69, n . 2, del regolamento di procedura, si devono condannare le ricorrenti a sopportare questa parte delle spese . Spetterà al Tribunale di primo grado statuire sul resto delle spese sostenute dinanzi alla Corte e su quelle sostenute dinanzi ad esso .
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE
così provvede :
1 ) Il ricorso è irricevibile nella parte in cui riguarda la carenza della [OSCURATO:PERSONA] con riferimento all' art . 30 del Trattato e la conseguente responsabilità .
2 ) Quanto al resto, la causa è rinviata al Tribunale di primo grado .
3 ) Le ricorrenti sono condannate alla metà delle spese sostenute fino alla data della presente ordinanza .
Lussemburgo, 23 maggio 1990 .