CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 09008/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con decreto in data 28.1.2021, il Tribunale di Trapani, sezione misure di prevenzione, aveva disposto l'aggravamento della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, emessa nel 2009 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], prolungandone la durata fino a cinque anni. Tale decisione trovava fondamento, oltre che sulla considerazione delle condanne riportate dal proposto per reati contro il patrimonio e in materia di armi, alcuni dei quali commessi mentre era in carcere in espiazione della pena di 11 anni di reclusione, anche sulla misura cautelare in carcere, disposta in data 10.5.2018, per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. Ciò, ad avviso del Tribunale, attestava il mutamento in senso peggiorativo della già accertata pericolosità sociale del Giacalone e dunque la sussistenza delle condizioni per aggravare la misura di prevenzione originariamente disposta. 1.1. La difesa ha proposto appello avverso tale decisione rilevando come, con decreto n. 18/2018 del 28.2.2019, il Tribunale di Trapani, sezione misure di prevenzione, aveva disposto procedersi all'esecuzione della misura di prevenzione disposta nel 2009 ritenendo attuale la pericolosità sociale del Giacalone anche alla luce dei più recenti reati associativi oggetto dell'ordinanza cautelare del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Secondo la difesa tali fatti, già considerati nel richiamato decreto del 2019, non avrebbero potuto essere rivalutati anche ai fini dell'accertamento della maggior pericolosità del Giacalone, incorrendo altrimenti nel divieto del ne bis in idem. 1.3. La Corte d'appello di Palermo ha rigettato l'impugnazione sul rilievo della diversa natura dei due provvedimenti di cui il Giacalone era destinatario. In particolare, ha ritenuto che il decreto del 28.2.2019 era stato emesso nell'ambito del procedimento di cui all'art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159 del 2011, a seguito della intervenuta scarcerazione per espiazione della pena e aveva ad oggetto soltanto la rivalutazione della pericolosità sociale del proposto e della sua attualità dopo il lungo periodo di detenzione, sicché i fatti associativi oggetto dell'ordinanza cautelare del [OSCURATO:DATA_NASCITA] erano valutati nell'ottica dell'accertamento della persistente necessità di dare corso all'esecuzione della misura già disposta, ma sospesa per la detenzione del proposto. Il decreto impugnato, invece, si inserisce nell'ambito del procedimento di cui all'art. 11, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, che regola i casi in cui si verifichino eventi successivi a quelli posti a fondamento del giudizio di pericolosità sociale e in grado di giustificare la revoca della misura di prevenzione per sopravvenuta inattualità, la sua modifica migliorativa ovvero - come nella specie - peggiorativa. Nel caso in esame, il reato associativo in relazione al quale era stata emessa la misura cautelare era stato considerato dal Tribunale al ben diverso fine di modificare, in senso peggiorativo, i contenuti della misura in corso di esecuzione. Ad avviso della Corte territoriale, inoltre, l'aggravamento della misura era giustificato dal fatto che le condotte di associazione mafiosa, poste in essere dal proposto successivamente alla sua scarcerazione per espiazione pena, attestavano una attuale ed anzi maggiore pericolosità sociale. In mancanza di concrete obiezioni da parte della difesa sul punto, la Corte d'appello ha confermato l'aggravamento della misura anche in ordine alla sua durata. 2. Avverso tale provvedimento il Giacalone, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi di censura. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione di legge per essere la Corte d'appello incorsa nel divieto del ne bis in idem. Ai fini della valutazione della maggiore pericolosità sociale del proposto, non avrebbero potuto essere rivalutati gli stessi fatti associativi che erano stati posti a fondamento del decreto del 28.2.2019, il quale aveva disposto procedersi alla esecuzione della misura di prevenzione. Allorché era stato emesso tale decreto, il Giacalone si trovava già in carcere per effetto dell'ordinanza cautelare disposta nell'ambito del procedimento "[OSCURATO:PERSONA]", nel quale egli era indagato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. In assenza di ulteriori elementi di novità, il Tribunale non avrebbe potuto disporre l'aggravamento deila misura. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia, in via subordinata, la violazione di legge in quanto il prolungamento a cinque anni del termine di durata della misura di prevenzione applicata sarebbe eccessivo, non sussistendo elementi tali da giustificarla. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Motivi della decisione 1. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato. 2. Conviene preliminarmente osservare che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Trapani aveva disposto l'aggravamento dell'originaria misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, prolungandone la durata a cinque anni. Tale provvedimento rientra nell'ambito di operatività dell'art. 11, d.lgs. n. 159 del 2011. Come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, il procedimento previsto da tale disposizione ha presupposti, oggetto e conseguenze differenti rispetto al procedimento di cui all'art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159 del 2011 (Sez. 2, n. 20954 del 28/02/2020, Malugani, Rv. 279434 - 01).Quest'ultimo, introdotto dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161, è volto a verificare la perdurante pericolosità sociale del proposto che sia stato sottoposto a detenzione per espiazione pena per la durata di almeno due anni. Durante tale tempo, infatti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale resta sospesa sicché, una volta che la pena sia stata espiata e lo stato detentivo sia cessato, occorre che il Tribunale, anche d'ufficio, provveda a rivalutare l'attuale sussistenza del presupposto per la sua applicazione e dunque ad accertare la perdurante pericolosità sociale del proposto. Gli esiti di tale valutazione, da effettuare secondo il procedimento di cui all'art. 7, d.lgs. n. 159 del 2011 nel contraddittorio delle parti, possono essere soltanto due: ove ritenga persistente la pericolosità sociale del proposto, il Tribunale ordina l'esecuzione della misura di prevenzione; nel caso, invece, in cui la pericolosità sociale sia cessata, dispone la revoca del provvedimento di applicazione della misura. L'art. 14, comma 2-ter non consente invece di intervenire sulla durata della misura di prevenzione, né di modificarla in altro modo. Tale possibilità, infatti, costituisce oggetto eventualmente del diverso procedimento previsto dall'art. 11, d.lgs. n. 159 del 2011, il quale è volto ad accertare se, durante l'esecuzione della misura della sorveglianza speciale, si siano verificati eventi che abbiano inciso sulla pericolosità sociale del proposto, consentendo al Tribunale di modificare in senso migliorativo o peggiorativo la misura, ovvero di revocarla. L'art. 11, in sostanza, trova applicazione durante l'esecuzione della misura di prevenzione ed è volto a consentirne la modulazione in ragione dell'aggravarsi ovvero dell'attenuarsi della pericolosità sociale del proposto, fino a giungere alla sua revoca nel caso in cui tale pericolosità sia cessata. Si tratta, dunque, di un procedimento che, a differenza di quello di cui all'art. 14, comma 2-ter, è finalizzato ad adeguare la misura alle sopravvenienze verificatesi durante il tempo in cui essa è eseguita, potendo portare a modificare, anche in termini di durata, la misura originariamente disposta in conseguenza del verificarsi di avvenimenti che abbiano aumentato, ovvero affievolito o addirittura eliminato la pericolosità sociale del proposto. Da tanto discende che l'oggetto della valutazione del giudice nei due procedimenti è differente, dal momento che nel caso dell'art. 14 esso è costituito dalla perduranza della pericolosità sociale ed è finalizzato a verifica se ricorrano i presupposti per disporre l'applicazione della misura di sorveglianza che era stata sospesa, mentre nell'ipotesi dell'art. 11 l'oggetto è più ampio, essendo rappresentato dalla intensità di tale pericolosità rispetto al momento genetico della misura. Ciò, tuttavia, non esclude m che gli eventi considerati ai fini delle due diverse valutazioni possano anche parzialmente coincidere in quanto è ben possibile, proprio come avvenuto nel caso di specie, che il medesimo fatto sopravvenuto all'applicazione della misura sia valutato ai fini dell'accertamento della perduranza della pericolosità, oppure come espressione di un suo aggravamento, o di una sua attenuazione. 2.2. La Corte d'appello di Palermo, con il decreto impugnato, ha fatto corretta applicazione di tali principi. Essa, con motivazione puntuale ed ineccepibile, ha evidenziato la diversità di oggetto del procedimento ex art. 11, d.lgs. n. 159 del 2011, all'esito del quale era stato emesso il provvedimento di aggravamento della misura di prevenzione nei confronti del Giacalone, rispetto al procedimento di cui all'art. 14, comma 2-ter,ed ha altresì sottolineato il diverso ambito e il differente fine rispetto al quale la sopravvenuta ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 416-bis era stata valutata dal Tribunale. Nel procedimento ex art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159 del 2011, il sopravvenuto procedimento per il reato associativo era stato considerato come elemento che, aggiungendosi ai precedenti, confermava la perdurante pericolosità del Giacalone, sì da giustificare la applicazione della misura precedentemente disposta e sospesa in ragione della detenzione per espiazione pena. Diversamente, nel caso del provvedimento impugnato, emesso ai sensi dell'art. 11 del citato decreto, la medesima circostanza era stata valutata quale fatto sopravvenuto, espressione dell'aggravarsi della pericolosità sociale e dunque tale da giustificare l'inasprimento della misura di prevenzione. In sostanza, nel primo caso il sopravvenuto procedimento per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. costituiva una circostanza che si aggiungeva agli elementi preesistenti che avevano giustificato l'applicazione della misura di prevenzione e che attestava la perduranza della pericolosità del ricorrente; nel secondo caso esso costituiva l'oggetto della valutazione del giudice della prevenzione integrante, quale fatto sopravvenuto, e dunque il presupposto per la modifica in senso peggiorativo della misura della sorveglianza speciale già disposta. Sicché correttamente la Corte territoriale ha escluso la violazione del principio del ne bis in idem il quale, peraltro, pur applicandosi anche nel procedimento di prevenzione, opera rebus sic stantibus e, pertanto, non impedisce la rivalutazione della pericolosità ai fini dell'applicazione di una nuova o più grave misura ove si acquisiscano ulteriori elementi, precedenti o successivi al giudicato, ma non valutati, che comportino un giudizio di maggiore gravità della pericolosità stessa e di inadeguatezza delle misure precedentemente adottate (Sez. U, n. 600 del 29/10/2009, dep. 2010, Galdieri, Rv. 245176 - 01; Sez. 1, n. 47233 del 15/07/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268175 - 01; Sez. 5, n. 2762 del 23/11/2021, dep. 2022, Sarnataro, Rv. 282738 - 01). 3. Il secondo motivoifnammissibile. Giova premettere che, ai sensi dell'art. 10 d.lgs. n. 159 del 2011, il ricorso per cassazione avverso provvedimenti applicativi di misure di prevenzione personali è ammesso solo per violazione di legge. Nella specie, il ricorrente ha chiesto a questa Corte di operare una inammissibile rivalutazione delle circostanze di fatto ai fini della determinazione della durata della misura di prevenzione applicata. Sotto l'affermata violazione di legge, in realtà il ricorrente censura l'apprezzamento operato dalla Corte territoriale in ordine alla adeguatezza dell'aggravamento della misura disposto dal giudice di merito, censurando l'eccessività del prolungamento del termine di durata. Si tratta all'evidenza di censura che attiene ad una valutazione di merito preclusa in questa sede, tanto più che la Corte d'appello ha specificamente dato conto delle ragioni che hanno portato alla conferma della decisione di primo grado, evidenziando la congruità della durata rispetto alle modalità di partecipazione del Giacalone all'associazione mafiosa "cosa nostra". 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorren