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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 06077/2026

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verso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NapoliUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;lette le note difensive depositate, per conto dei ricorrenti, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in replica alle conclusioni del PG, ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi el’annullamento dell’atto impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con unico atto a firma delcomune difensore, per l’annullamento dell’ordinanza del 30 maggio 2025 delTribunale di Napoli che, pronunciando quale giudice dell’esecuzione, ha rigettatola richiesta di sospensione e revoca dell’ingiunzione a demolire emessa dalPubblico ministero l’8 novembre 2015 (notificata il 25 gennaio 2016) in esecuzionedella sentenza del Pretore di Napoli del 25 giugno 1993 che aveva dichiarato laloro madre, [OSCURATO:PERSONA], penalmente responsabile del reato di cui all’art. 20 lett. b),legge n. 47 del 1985 (oggi art. 44, comma 1, lett. b, d.P.R. n. 380 del 2001), eaveva ordinato la demolizione dei manufatti abusivamente costruiti (in particolare,dei due appartamenti ricavati dalla abusiva realizzazione, in soprelevazione, di unsecondo piano di un fabbricato preesistente, realizzati in assenza di concessioneedilizia, in zona sismica, con uso di cemento armato e senza aver rispettato leprescrizioni imposte dalle leggi n. 1086 del 1971 e n. 64 del 1974).1.1.Con unico motivo deducono l’erronea applicazione della legge penalenonché della legge n. 724 del 1994 e del d.P.R. n. 380 del 2001 nonché lacontraddittorietà e/o l’illogicità della motivazione nella parte in cui il Tribunale haritenuto l’illegittimità dei due provvedimenti di condono loro rilasciati avendoconsiderato alla stregua di un unico edificio (per il quale andava rilasciata un’unicaconcessione) le due distinte unità immobiliari, ognuna di proprietà di un singolo ediverso istante.2.Con memoria del 7 novembre 2025 il difensore dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.I ricorsi sono inammissibili.2.Dalla lettura dell’ordinanza impugnata risulta che:2.1.con sentenza del 25 giugno 1993 il Pretore di Napoli aveva accertato che,[OSCURATO:PERSONA], madre degli odierni ricorrenti, aveva abusivamente costruito unsecondo piano in soprelevazione mediante il completamento di due appartamentidalla stessa ricavati;2.2.con atto notarile del 10 maggio 1991 i genitori degli odierni ricorrentiavevano donato ai figli il lastrico di copertura del primo piano (piano di calpestiodel secondo), peraltro non ancora accatastato, essendo stata presentata solo larelativa denunzia;2.3.il 19 marzo ed il 25 giugno 2009, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ottenuto le concessioni edilizie in sanatoria, rispettivamente n. 14648 e16841, a fronte delle due domande di condono presentate ai sensi della legge n.724 del 1994.3.Il Tribunale ha rigettato la domanda di revoca/sospensione dell’ingiunzionea demolire osservando che:3.1.la costruzione di un secondo piano in elevazione costituisce abuso unitariodal quale sono stati ricavati due appartamenti (quelli di proprietà dei fratelliBorriello);3.2.considerati singolarmente, i due appartamenti sviluppano una volumetriainferiore a 750 m3 (363,67 m3 un appartamento, 355,45 m3 l’altro) laddove,unitariamente considerati insieme con il torrino ed il vano scala, la volumetriacomplessiva è pari a 813,84 m3 che supera il limite dei 750 m3 stabilito dall’art.39, comma 1, legge n. 724 del 1994, per la sanabilità delle opere;3.3.il comportamento doloso dei fratelli, che avevano artatamente frazionatole domande di condono, esclude il legittimo affidamento che costoro avevanoriposto nel trascorrere degli anni senza che intervenisse alcun atto repressivo.5.Tanto premesso, ricorda il [OSCURATO:PERSONA] che il giudice dell'esecuzione penale èsempre titolato ad esercitare il proprio sindacato sulla legittimità delprovvedimento abilitativo in sanatoria (Sez. 3, n. 26004 del 05/04/2019, Messina,Rv. 276014 - 01) disapplicandolo ove lo stesso sia stato emesso in assenza dellecondizioni formali e sostanziali di legge previste per la sua esistenza e non anchenell'ipotesi di mancato rispetto delle norme che, regolando l'esercizio del potereamministrativo, determinano solo invalidità (Sez. 3, n. 25485 del 17/03/2009,Consolo, Rv. 243905 - 01; Sez. 3, n. 1104 del 25/11/2004, Calabrese, Rv. 230815- 01), non dovendo il giudice dell’esecuzione penale applicare atti amministrativinon conformi alla legge (Sez. 3, n. 7736 del 22/01/2001, Pratesi, Rv. 219157 -01).5.1.Più in generale, il giudice dell’esecuzione, ai fini della revoca dell'ordine didemolizione di un immobile oggetto di condono edilizio, deve verificare lalegittimità del sopravvenuto atto concessorio, sotto il profilo della sussistenza deipresupposti per la sua emanazione, dovendo in particolare verificare la disciplinanormativa applicabile, la legittimazione di colui che abbia ottenuto il titolo insanatoria, la tempestività della domanda, il rispetto dei requisiti strutturali etemporali per la sanabilità dell'opera, e, ove l'immobile edificato ricada in zonavincolata, il tipo di vincolo esistente nonché la sussistenza dei requisiti volumetricio di destinazione assentibili (Sez. 3, n. 37470 del 22/05/2019, Rv. 277668 - 01;Sez. 3, n. 30016 del 14/07/2011, D'Urso, Rv. 251023 - 01; Sez. 3, n. 25485 del17/03/2009, Consolo, Rv. 243905 - 01), essendo operante, anche in tema dicondono, il principio secondo il quale l'esecutività del provvedimento giudizialeapplicativo della sanzione amministrativa della demolizione, e la vincolatività delrelativo comando per il soggetto destinatario, vengono meno, una volta definita laprocedura di sanatoria, sempre che il giudice riscontri la regolarità dell’attoamministrativo sotto il profilo della sussistenza dei presupposti per la suaemanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge (cfr. Sez. 3,n. 11051 del 30/01/2003, Rv. 224346 - 01; Sez. 3, n. 3196 del 27/11/1998, dep.01/03/1999, Rv. 213010 - 01).5.2.I ricorrenti se ne lamentano, criticando l’operato del giudicedell’esecuzione che, affermano, ha disapplicato in malam partem i provvedimentiamministrativi di condono che - sostengono - non si pongono in palese emacroscopico contrasto con i presupposti legali emergendo chiaramente dagli attiche le concessioni non sono palesemente illegittime e che si tratta unicamente diuna diversa interpretazione della normativa sul condono.5.3.Il rilievo è manifestamente infondato e pone sullo stesso piano il sindacatodel giudice penale sulla legittimità del permesso di costruire con quello sullalegittimità del permesso di costruire in sanatoria (ordinaria o speciale).5.4.Nel primo caso, peraltro, costituisce ormai approdo della giurisprudenzadi legittimità l’insegnamento secondo il quale, in tema di reati edilizi, lacontravvenzione di esecuzione di lavori "sine titulo" sussiste anche nel caso in cuiil permesso di costruire, pur apparentemente formato, sia illegittimo per contrastocon la disciplina urbanistico - edilizia di fonte normativa o risultante dallapianificazione (Sez. 3, n. 56678 del 21/09/2018, Pmt, Rv. 275565 - 01 che, inmotivazione, ha precisato che la "macroscopica illegittimità" del permesso dicostruire, pur non costituendo una condizione essenziale per l'oggettivaconfigurabilità del reato, rappresenta un significativo indice sintomatico dellasussistenza dell'elemento soggettivo dell’illecito; nello stesso senso, piùrecentemente, Sez. 3, n. 45587 del 14/11/2024, Marro, Rv. 287326 - 02, secondocui, in tema di contravvenzioni edilizie, l'agente non può invocare, a fini scusanti,la propria buona fede sulla base della mera presenza di titoli abilitativiapparentemente legittimanti l'intervento, essendo necessario che essi non sianomacroscopicamente illegittimi).5.5.Nel secondo caso (con riferimento al permesso di costruire in sanatoriacd. ordinaria), costituisce principio consolidato quello secondo il quale èsindacabile ex art. 5 legge 20 marzo 1865, n. 2248 all.

E, la concessione ediliziarilasciata in sanatoria, perché non rimuove limiti o costituisce diritti del cittadino,ma svolge la funzione di fatto estintivo di un reato già commesso e, in quanto tale,come ogni altro fatto estintivo deve essere controllato dal giudice.

In particolare,la concessione non ha effetto estintivo perché illegittima quando l'opera realizzatanon sia conforme alla normativa urbanistica (Sez. 3, n. 9799 del 20/06/2000,Mazzucco, Rv. 217410 - 01; Sez. 3, n. 2256 del 27/01/1997, Tessari, Rv. 207204- 01; nello stesso senso, più recentemente, Sez. 3, n. 19236 del 15/02/2005,Scollato, Rv. 231834 - 01).5.6.Allo stesso modo (e con riferimento al permesso di costruire in sanatoriacd.

“speciale”, perché rilasciato all’esito di istanza di condono edilizio) il giudicedell'esecuzione, a cui sia richiesto di revocare l'ordine di demolizione di manufattoabusivo in ragione di sopravvenuto provvedimento di condono, ha il potere disindacare detto atto concessorio, disapplicandolo, come detto (supra, § 5),soltanto ove lo stesso sia stato emesso in assenza delle condizioni formali esostanziali di legge previste per la sua esistenza e non anche nell'ipotesi dimancato rispetto delle norme che, regolando l'esercizio del potere amministrativo,determinano solo invalidità (Sez. 3, n. 25485 del 17/03/2009, Consolo, Rv.243905 - 01; Sez. 3, n. 1104 del 25/11/2005, dep. 2005, Calabrese, Rv. 230815- 01).

E’ stato così precisato, sempre in tema di condono edilizio, che compete algiudice penale il potere di accertamento di tutti gli elementi della fattispecieestintiva, fra i quali vi è l'osservanza del limite temporale e di quello volumetricocostituenti parametri stabiliti dal legislatore per la definizione dell'ambito dioperatività del condono medesimo.

Il controllo sulla loro ricorrenza non costituisceesercizio di una potestà riservata alla P.A. (alla quale competono tutti gliaccertamenti relativi alla sanatoria "amministrativa") spettando invece al giudicepenale il potere-dovere di espletare ogni accertamento per stabilire l'applicabilitàdella causa di estinzione del reato, sicché, quando risulti che le opere edilizieabusive non siano state ultimate entro il termine stabilito ovvero che l'immobilesuperi la volumetria di settecentocinquanta metri cubi, l'imputato non puòbeneficiare del condono edilizio (Sez. 3, n. 5031 del 08/03/2000, Forliano, Rv.216052 - 01; Sez. 3, n. 5376 del 23/03/1998, Ribisi, Rv. 210746 - 01; nel sensoche il giudice ordinario non esercita una potestà riservata dalla legge alla PubblicaAmministrazione, quando stabilisce che l'imputato non può beneficiare delcosiddetto "condono edilizio" perché l'immobile supera la volumetria disettecentocinquanta (750) metri cubi, cfr. Sez. 3, n. 9680 del 15/10/1996, Nocera,Rv. 206471 - 01, che ha ribadito che al magistrato penale compete, infatti, ilpotere-dovere di espletare ogni accertamento per stabilire l'applicabilità dellacausa di estinzione del reato; in tal caso egli svolge il compito primario riservatoalla giurisdizione, che non può essere delegato alla [OSCURATO:PERSONA], allacui attività è demandata soltanto l'eventuale indagine sulla congruità delle sommeversate dall'interessato, ferma restando per il giudice sempre la possibilità dieffettuare in casi eccezionali (es. palmare erroneità dell'assunto dell'ufficio tecnicodel Comune) ulteriori verifiche).5.7.Il giudice penale esercita il doveroso controllo sulla legalità dell’azioneamministrativa onde verificare la sussistenza o meno delle condizioni chelegittimano la paralisi della esecuzione delle sentenze penali (non deiprovvedimenti amministrativi).5.8.La natura palese (o macroscopica) della illegittimità del permesso dicostruire in sanatoria non costituisce, dunque, un limite al doveroso sindacato delgiudice penale sull’atto.5.9.Nè viene in rilievo la buona fede dei ricorrenti, i quali non possono addurrela (fisiologica) preesistenza dell’abuso all’entrata in vigore della legge n. 724 del1994, dovendosi invece valutare tale buona fede (ove mai possa avere unaqualche rilevanza) al momento della presentazione delle due domande.5.10.Ora, la violazione dei limiti volumetrici stabiliti dalla legge n. 724 del1994 osta alla condonabilità dell’opera e questo a prescindere, per le ragioniappena illustrate, dalle determinazioni che il Comune ha adottato.5.11.Il Tribunale di Napoli ha fatto buon governo del consolidatoinsegnamento della Corte di cassazione secondo il quale, ai fini della individuazionedei limiti stabiliti per la concedibilità della sanatoria, ogni edificio va inteso qualecomplesso unitario che faccia capo ad unico soggetto legittimato alla proposizionedella domanda di condono, con la conseguenza che le eventuali singole istanzepresentate in relazione alle separate unità che compongono tale edificio devonoriferirsi ad una unica concessione in sanatoria, onde evitare la elusione del limitedi settecentocinquanta metri cubi attraverso la considerazione di ciascuna parte inluogo dell'intero complesso (Sez. 3, n. 44596 del 20/05/2016, Boccia, Rv. 269280- 01; Sez. 3, n. 12353 del 02/10/2014, dep. 2014, Cantiello, Rv. 259292 - 01;Sez. 3, n. 20161 del 19/05/2005, Merra, Rv. 231643 - 01; Sez. 3, n. 8584 del26/04/1999, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 214280 - 01).5.12.Nella stessa scia si pone la giurisprudenza amministrativa per la quale illimite di 750 m3 per le nuove costruzioni previsto dall'art. 39 della L. n. 724 del1994 non può essere eluso tramite la presentazione di più richieste di condono perunità immobiliari facenti parte di un unico fabbricato.

La volumetria deve esserecalcolata considerando l'intera costruzione nel suo complesso e non in riferimentoa singole parti autonomamente considerate (Cons.

St., Sez.

IV, n. 2173 del17/03/2025).

E’ stato altresì precisato che la normativa di cui all'art. 39 dellaLegge n. 724/1994, laddove abbia previsto che il limite di 750 m3 di volumetriacondonabile debba essere computato per le nuove costruzioni per singola richiestadi concessione edilizia in sanatoria, deve essere interpretato nel senso che nei casiin cui all'interno di un unico compendio immobiliare sia possibile individuare abusiontologicamente diversi è possibile per essi presentare distinte richieste dicondono mentre in tutti gli altri casi resta fermo che dovranno essere le plurimeistanze, sommate assieme, a non eccedere la volumetria di 750 mc. (Cons.

St.,Sez.

VI, n. 932 del 01/02/2021; Cons.

St., Sez.

VI, n. 399 del 12/01/2021).L’opera edilizia abusiva va dunque identificata con riferimento all'unitarietàdell'edificio realizzato (o del complesso immobiliare), ove sia stato compiuto dalcostruttore in esecuzione di un disegno unitario, essendo irrilevante lasuddivisione dell'opera stessa in più unità abitative (Cons.

St., Sez.

V, n. 1229 del03/03/2001, in fattispecie nella quale il soggetto che aveva richiesto il condonoedilizio aveva suddiviso l'opera abusiva in una pluralità di villette, tutte dicubatura inferiore a 750 mc, al solo scopo d'aggirare il limite massimo di cubaturasancito, ai fini della sanatoria, dall'art. 39 comma 1 l. 23 dicembre 1994 n. 724).5.13.Nel caso di specie, per le ragioni di cui oltre si dirà, l’ampliamento delmanufatto esistente è unico ed ascrivibile alla condotta di una sola persona.5.14.La Corte costituzionale ha affermato che «[l]a previsione massima dicubatura di "750 metri cubi" è un limite assoluto ed inderogabile, che si aggiungecome norma di chiusura al limite di ampliamento che deve essere contenuto neltrenta per cento della volumetria originaria, ad evitare che fabbricati, inizialmente,di cubatura considerevole possano ampliarsi in modo ulteriormente notevole».

Edinvero, spiega il Giudice delle leggi, «per le nuove costruzioni è prevista lapossibilità (derogatoria e, come tale, di stretta interpretazione) di calcolare lavolumetria per singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria, cioèpresupponendo ipotesi di legittima ed ammissibile scissione della domanda disanatoria per effetto della suddivisione della costruzione o limitazione quantitativadel titolo che abilita la presentazione della domanda di sanatoria.

I casi possonoessere molteplici: proprietà di parte della costruzione a seguito di alienazione o disingole opere da sanare (art. 31, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n.47) o titolarità di diritto di usufrutto o di abitazione (ad es. limitata a singolaporzione di immobile), titolarità di diritto personale di godimento, quando la leggeo il contratto abiliti a fare le opere (art. 31, terzo comma, della legge n. 47 del1985, in relazione all'art. 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10) o ogni altrosoggetto interessato al conseguimento della sanatoria (art. 31, terzo comma, dellalegge n. 47 del 1985), come l'istituto di credito mutuario, con ipoteca su singolaporzione di immobile, il locatario o altri aventi titolo a godere della porzione diimmobile.

Ciascuno dei soggetti, come sopra specificati, può presentare ladomanda di sanatoria per le porzioni di immobile per le quali è legittimato, ed èquesta l'unica possibilità, cui logicamente può riferirsi la deroga, in quanto laconcessione edilizia deve essere necessariamente unica per tutte le opereriguardanti un edificio o un complesso unitario, quando si riferisce a nuovacostruzione, e solo eccezionalmente può operarsi una scissione quando esiste unanorma che legittima in maniera differenziata soggetti diversi dal costruttore.

Diconseguenza uno stesso soggetto legittimato non può utilizzare separate domandedi sanatoria per aggirare il limite di volumetria previsto dall'art. 39, primo comma,della legge n. 724 del 1994, dovendosi, in tal caso, necessariamente unificare lerichieste quando si tratti della medesima nuova costruzione da considerarsi insenso unitario.

Potranno, invece, (ed è questa la previsione mirata dal legislatore)aversi una serie di istanze quanti sono i proprietari o i soggetti aventi titolo almomento della domanda, relative per ciascun richiedente alle porzioni diappartenenza anche se comprese in una unica costruzione unitaria: la volumetriadovrà essere calcolata rispetto a ciascuna separata domanda di sanatoria,riunificando, tuttavia, le porzioni dello stesso titolare» (Corte cost., sent. n. 302del 1996).5.15.I ricorrenti sostengono di essere divenuti proprietari delle singole unitàimmobiliari prima della promulgazione della legge n. 794 del 1994, che ha previstoil limite volumetrico del 750 m3, e ciò in virtù - come detto - di atto di donazionedel maggio 1991 oggetto del quale - osserva il [OSCURATO:PERSONA] - non erano gliappartamenti (realizzati solo successivamente), bensì il relativo piano di calpestio.I due appartamenti, dunque, furono realizzati dalla madre su lastrico di proprietàdei figli i quali ne sono divenuti proprietari per accessione.

Ne deriva che la madredei ricorrenti ha realizzato un’opera abusiva su (parte) di immobile di proprietàdei figli che si sono chiaramente (e consapevolmente) giovati della condotta illecitadella madre senza aver mai fatto nulla per impedirla.

Ché, anzi, la singolarità delladonazione prelude proprio al conseguimento del risultato sperato.

I dueappartamenti, siccome abusivamente realizzati, non avrebbero mai potuto essereoggetto di donazione; il relativo atto sarebbe stato nullo (art. 17 legge n. 47 del1985, oggi art. 46 d.P.R. n. 380 del 2001).

Sicché sostenere la propria buona fedeè un fuor d’opera ove si consideri che: a) l’ampliamento dell’immobile sottostantefu eseguito direttamente dalla madre dei ricorrenti (benché non ne avesse alcundiritto); b) le domande di condono edilizio furono presentate separatamente daidue fratelli nella piena consapevolezza della illecità della condotta della madre edel modo non lineare dell’acquisizione della proprietà in evidente elusione deldivieto di trasferimento del bene immobile sanzionato, come detto, dall’allora art.17 legge n. 47 del 1985.5.16.Per quanto all’epoca della sua realizzazione non potessero essere noti ilimiti di ammissibilità della definizione agevolata delle violazioni edilizie di cuiall’art. 39, comma 1, l. n. 724 del 1994, è certo che l’ampliamento è stato unicoe frutto dell’opera di una sola persona, la madre dei ricorrenti, irrevocabilmentecondannata per la sua realizzazione.5.17.L’unitarietà dell’ampliamento abusivo, nella sua materiale accezione diconseguenza dell’unica condotta illecita posta in essere dalla madre dei ricorrenti,non può venir meno a causa dell’acquisizione postuma dei due appartamentisuccessivamente individuati e dotati di una propria autonomia funzionale;acquisizione che costituisce il risultato perseguito dalla madre degli imputati con illoro evidente benestare e che non può costituire argomento spendibile perlegittimare un abuso non sanabile.5.18.I ricorrenti lamentano altresì l’erroneo computo nella volumetria deltorrino e del vano scala.5.19.E’ sufficiente in questa sede ribadire che il vano scale (ed il relativotorrino), in quanto parti integrante del fabbricato, ossia corpo di fabbrica, noncostituiscono volume tecnico (Cass. civ., Sez. 2, n. 2566 del 03/02/2011, Rv.616505 - 01; Cass. civ. Sez. 2, n. 30708 del 27/11/2018, Rv. 651529 - 01).5.20.Ne consegue che correttamente il Tribunale ha computato tali vani nelcalcolo della volumetria complessivamente realizzata.6.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod.proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C.

Cost. sent. 7-13giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamentodi una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamentenella misura di € 3.000,00. [OSCURATO:PERSONA] intende in tal modo esercitare la facoltà,introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre ilmassimo edittale, la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso diinammissibilità del ricorso considerate le ragioni della inammissibilità stessa comesopra indicate.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.Così deciso in Roma, il 13/11/2025.Il Consigliere estensore Il PresidenteAldo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
verso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NapoliUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;lette le note difensive depositate, per conto dei ricorrenti, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in replica alle conclusioni del PG, ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi el’annullamento dell’atto impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con unico atto a firma delcomune difensore, per l’annullamento dell’ordinanza del 30 maggio 2025 delTribunale di Napoli che, pronunciando quale giudice dell’esecuzione, ha rigettatola richiesta di sospensione e revoca dell’ingiunzione a demolire emessa dalPubblico ministero l’8 novembre 2015 (notificata il 25 gennaio 2016) in esecuzionedella sentenza del Pretore di Napoli del 25 giugno 1993 che aveva dichiarato laloro madre, [OSCURATO:PERSONA], penalmente responsabile del reato di cui all’art. 20 lett. b),legge n. 47 del 1985 (oggi art. 44, comma 1, lett. b, d.P.R. n. 380 del 2001), eaveva ordinato la demolizione dei manufatti abusivamente costruiti (in particolare,dei due appartamenti ricavati dalla abusiva realizzazione, in soprelevazione, di unsecondo piano di un fabbricato preesistente, realizzati in assenza di concessioneedilizia, in zona sismica, con uso di cemento armato e senza aver rispettato leprescrizioni imposte dalle leggi n. 1086 del 1971 e n. 64 del 1974).1.1.Con unico motivo deducono l’erronea applicazione della legge penalenonché della legge n. 724 del 1994 e del d.P.R. n. 380 del 2001 nonché lacontraddittorietà e/o l’illogicità della motivazione nella parte in cui il Tribunale haritenuto l’illegittimità dei due provvedimenti di condono loro rilasciati avendoconsiderato alla stregua di un unico edificio (per il quale andava rilasciata un’unicaconcessione) le due distinte unità immobiliari, ognuna di proprietà di un singolo ediverso istante.2.Con memoria del 7 novembre 2025 il difensore dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.I ricorsi sono inammissibili.2.Dalla lettura dell’ordinanza impugnata risulta che:2.1.con sentenza del 25 giugno 1993 il Pretore di Napoli aveva accertato che,[OSCURATO:PERSONA], madre degli odierni ricorrenti, aveva abusivamente costruito unsecondo piano in soprelevazione mediante il completamento di due appartamentidalla stessa ricavati;2.2.con atto notarile del 10 maggio 1991 i genitori degli odierni ricorrentiavevano donato ai figli il lastrico di copertura del primo piano (piano di calpestiodel secondo), peraltro non ancora accatastato, essendo stata presentata solo larelativa denunzia;2.3.il 19 marzo ed il 25 giugno 2009, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ottenuto le concessioni edilizie in sanatoria, rispettivamente n. 14648 e16841, a fronte delle due domande di condono presentate ai sensi della legge n.724 del 1994.3.Il Tribunale ha rigettato la domanda di revoca/sospensione dell’ingiunzionea demolire osservando che:3.1.la costruzione di un secondo piano in elevazione costituisce abuso unitariodal quale sono stati ricavati due appartamenti (quelli di proprietà dei fratelliBorriello);3.2.considerati singolarmente, i due appartamenti sviluppano una volumetriainferiore a 750 m3 (363,67 m3 un appartamento, 355,45 m3 l’altro) laddove,unitariamente considerati insieme con il torrino ed il vano scala, la volumetriacomplessiva è pari a 813,84 m3 che supera il limite dei 750 m3 stabilito dall’art.39, comma 1, legge n. 724 del 1994, per la sanabilità delle opere;3.3.il comportamento doloso dei fratelli, che avevano artatamente frazionatole domande di condono, esclude il legittimo affidamento che costoro avevanoriposto nel trascorrere degli anni senza che intervenisse alcun atto repressivo.5.Tanto premesso, ricorda il [OSCURATO:PERSONA] che il giudice dell'esecuzione penale èsempre titolato ad esercitare il proprio sindacato sulla legittimità delprovvedimento abilitativo in sanatoria (Sez. 3, n. 26004 del 05/04/2019, Messina,Rv. 276014 - 01) disapplicandolo ove lo stesso sia stato emesso in assenza dellecondizioni formali e sostanziali di legge previste per la sua esistenza e non anchenell'ipotesi di mancato rispetto delle norme che, regolando l'esercizio del potereamministrativo, determinano solo invalidità (Sez. 3, n. 25485 del 17/03/2009,Consolo, Rv. 243905 - 01; Sez. 3, n. 1104 del 25/11/2004, Calabrese, Rv. 230815- 01), non dovendo il giudice dell’esecuzione penale applicare atti amministrativinon conformi alla legge (Sez. 3, n. 7736 del 22/01/2001, Pratesi, Rv. 219157 -01).5.1.Più in generale, il giudice dell’esecuzione, ai fini della revoca dell'ordine didemolizione di un immobile oggetto di condono edilizio, deve verificare lalegittimità del sopravvenuto atto concessorio, sotto il profilo della sussistenza deipresupposti per la sua emanazione, dovendo in particolare verificare la disciplinanormativa applicabile, la legittimazione di colui che abbia ottenuto il titolo insanatoria, la tempestività della domanda, il rispetto dei requisiti strutturali etemporali per la sanabilità dell'opera, e, ove l'immobile edificato ricada in zonavincolata, il tipo di vincolo esistente nonché la sussistenza dei requisiti volumetricio di destinazione assentibili (Sez. 3, n. 37470 del 22/05/2019, Rv. 277668 - 01;Sez. 3, n. 30016 del 14/07/2011, D'Urso, Rv. 251023 - 01; Sez. 3, n. 25485 del17/03/2009, Consolo, Rv. 243905 - 01), essendo operante, anche in tema dicondono, il principio secondo il quale l'esecutività del provvedimento giudizialeapplicativo della sanzione amministrativa della demolizione, e la vincolatività delrelativo comando per il soggetto destinatario, vengono meno, una volta definita laprocedura di sanatoria, sempre che il giudice riscontri la regolarità dell’attoamministrativo sotto il profilo della sussistenza dei presupposti per la suaemanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge (cfr. Sez. 3,n. 11051 del 30/01/2003, Rv. 224346 - 01; Sez. 3, n. 3196 del 27/11/1998, dep.01/03/1999, Rv. 213010 - 01).5.2.I ricorrenti se ne lamentano, criticando l’operato del giudicedell’esecuzione che, affermano, ha disapplicato in malam partem i provvedimentiamministrativi di condono che - sostengono - non si pongono in palese emacroscopico contrasto con i presupposti legali emergendo chiaramente dagli attiche le concessioni non sono palesemente illegittime e che si tratta unicamente diuna diversa interpretazione della normativa sul condono.5.3.Il rilievo è manifestamente infondato e pone sullo stesso piano il sindacatodel giudice penale sulla legittimità del permesso di costruire con quello sullalegittimità del permesso di costruire in sanatoria (ordinaria o speciale).5.4.Nel primo caso, peraltro, costituisce ormai approdo della giurisprudenzadi legittimità l’insegnamento secondo il quale, in tema di reati edilizi, lacontravvenzione di esecuzione di lavori "sine titulo" sussiste anche nel caso in cuiil permesso di costruire, pur apparentemente formato, sia illegittimo per contrastocon la disciplina urbanistico - edilizia di fonte normativa o risultante dallapianificazione (Sez. 3, n. 56678 del 21/09/2018, Pmt, Rv. 275565 - 01 che, inmotivazione, ha precisato che la "macroscopica illegittimità" del permesso dicostruire, pur non costituendo una condizione essenziale per l'oggettivaconfigurabilità del reato, rappresenta un significativo indice sintomatico dellasussistenza dell'elemento soggettivo dell’illecito; nello stesso senso, piùrecentemente, Sez. 3, n. 45587 del 14/11/2024, Marro, Rv. 287326 - 02, secondocui, in tema di contravvenzioni edilizie, l'agente non può invocare, a fini scusanti,la propria buona fede sulla base della mera presenza di titoli abilitativiapparentemente legittimanti l'intervento, essendo necessario che essi non sianomacroscopicamente illegittimi).5.5.Nel secondo caso (con riferimento al permesso di costruire in sanatoriacd. ordinaria), costituisce principio consolidato quello secondo il quale èsindacabile ex art. 5 legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. E, la concessione ediliziarilasciata in sanatoria, perché non rimuove limiti o costituisce diritti del cittadino,ma svolge la funzione di fatto estintivo di un reato già commesso e, in quanto tale,come ogni altro fatto estintivo deve essere controllato dal giudice. In particolare,la concessione non ha effetto estintivo perché illegittima quando l'opera realizzatanon sia conforme alla normativa urbanistica (Sez. 3, n. 9799 del 20/06/2000,Mazzucco, Rv. 217410 - 01; Sez. 3, n. 2256 del 27/01/1997, Tessari, Rv. 207204- 01; nello stesso senso, più recentemente, Sez. 3, n. 19236 del 15/02/2005,Scollato, Rv. 231834 - 01).5.6.Allo stesso modo (e con riferimento al permesso di costruire in sanatoriacd. “speciale”, perché rilasciato all’esito di istanza di condono edilizio) il giudicedell'esecuzione, a cui sia richiesto di revocare l'ordine di demolizione di manufattoabusivo in ragione di sopravvenuto provvedimento di condono, ha il potere disindacare detto atto concessorio, disapplicandolo, come detto (supra, § 5),soltanto ove lo stesso sia stato emesso in assenza delle condizioni formali esostanziali di legge previste per la sua esistenza e non anche nell'ipotesi dimancato rispetto delle norme che, regolando l'esercizio del potere amministrativo,determinano solo invalidità (Sez. 3, n. 25485 del 17/03/2009, Consolo, Rv.243905 - 01; Sez. 3, n. 1104 del 25/11/2005, dep. 2005, Calabrese, Rv. 230815- 01). E’ stato così precisato, sempre in tema di condono edilizio, che compete algiudice penale il potere di accertamento di tutti gli elementi della fattispecieestintiva, fra i quali vi è l'osservanza del limite temporale e di quello volumetricocostituenti parametri stabiliti dal legislatore per la definizione dell'ambito dioperatività del condono medesimo. Il controllo sulla loro ricorrenza non costituisceesercizio di una potestà riservata alla P.A. (alla quale competono tutti gliaccertamenti relativi alla sanatoria "amministrativa") spettando invece al giudicepenale il potere-dovere di espletare ogni accertamento per stabilire l'applicabilitàdella causa di estinzione del reato, sicché, quando risulti che le opere edilizieabusive non siano state ultimate entro il termine stabilito ovvero che l'immobilesuperi la volumetria di settecentocinquanta metri cubi, l'imputato non puòbeneficiare del condono edilizio (Sez. 3, n. 5031 del 08/03/2000, Forliano, Rv.216052 - 01; Sez. 3, n. 5376 del 23/03/1998, Ribisi, Rv. 210746 - 01; nel sensoche il giudice ordinario non esercita una potestà riservata dalla legge alla PubblicaAmministrazione, quando stabilisce che l'imputato non può beneficiare delcosiddetto "condono edilizio" perché l'immobile supera la volumetria disettecentocinquanta (750) metri cubi, cfr. Sez. 3, n. 9680 del 15/10/1996, Nocera,Rv. 206471 - 01, che ha ribadito che al magistrato penale compete, infatti, ilpotere-dovere di espletare ogni accertamento per stabilire l'applicabilità dellacausa di estinzione del reato; in tal caso egli svolge il compito primario riservatoalla giurisdizione, che non può essere delegato alla [OSCURATO:PERSONA], allacui attività è demandata soltanto l'eventuale indagine sulla congruità delle sommeversate dall'interessato, ferma restando per il giudice sempre la possibilità dieffettuare in casi eccezionali (es. palmare erroneità dell'assunto dell'ufficio tecnicodel Comune) ulteriori verifiche).5.7.Il giudice penale esercita il doveroso controllo sulla legalità dell’azioneamministrativa onde verificare la sussistenza o meno delle condizioni chelegittimano la paralisi della esecuzione delle sentenze penali (non deiprovvedimenti amministrativi).5.8.La natura palese (o macroscopica) della illegittimità del permesso dicostruire in sanatoria non costituisce, dunque, un limite al doveroso sindacato delgiudice penale sull’atto.5.9.Nè viene in rilievo la buona fede dei ricorrenti, i quali non possono addurrela (fisiologica) preesistenza dell’abuso all’entrata in vigore della legge n. 724 del1994, dovendosi invece valutare tale buona fede (ove mai possa avere unaqualche rilevanza) al momento della presentazione delle due domande.5.10.Ora, la violazione dei limiti volumetrici stabiliti dalla legge n. 724 del1994 osta alla condonabilità dell’opera e questo a prescindere, per le ragioniappena illustrate, dalle determinazioni che il Comune ha adottato.5.11.Il Tribunale di Napoli ha fatto buon governo del consolidatoinsegnamento della Corte di cassazione secondo il quale, ai fini della individuazionedei limiti stabiliti per la concedibilità della sanatoria, ogni edificio va inteso qualecomplesso unitario che faccia capo ad unico soggetto legittimato alla proposizionedella domanda di condono, con la conseguenza che le eventuali singole istanzepresentate in relazione alle separate unità che compongono tale edificio devonoriferirsi ad una unica concessione in sanatoria, onde evitare la elusione del limitedi settecentocinquanta metri cubi attraverso la considerazione di ciascuna parte inluogo dell'intero complesso (Sez. 3, n. 44596 del 20/05/2016, Boccia, Rv. 269280- 01; Sez. 3, n. 12353 del 02/10/2014, dep. 2014, Cantiello, Rv. 259292 - 01;Sez. 3, n. 20161 del 19/05/2005, Merra, Rv. 231643 - 01; Sez. 3, n. 8584 del26/04/1999, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 214280 - 01).5.12.Nella stessa scia si pone la giurisprudenza amministrativa per la quale illimite di 750 m3 per le nuove costruzioni previsto dall'art. 39 della L. n. 724 del1994 non può essere eluso tramite la presentazione di più richieste di condono perunità immobiliari facenti parte di un unico fabbricato. La volumetria deve esserecalcolata considerando l'intera costruzione nel suo complesso e non in riferimentoa singole parti autonomamente considerate (Cons. St., Sez. IV, n. 2173 del17/03/2025). E’ stato altresì precisato che la normativa di cui all'art. 39 dellaLegge n. 724/1994, laddove abbia previsto che il limite di 750 m3 di volumetriacondonabile debba essere computato per le nuove costruzioni per singola richiestadi concessione edilizia in sanatoria, deve essere interpretato nel senso che nei casiin cui all'interno di un unico compendio immobiliare sia possibile individuare abusiontologicamente diversi è possibile per essi presentare distinte richieste dicondono mentre in tutti gli altri casi resta fermo che dovranno essere le plurimeistanze, sommate assieme, a non eccedere la volumetria di 750 mc. (Cons. St.,Sez. VI, n. 932 del 01/02/2021; Cons. St., Sez. VI, n. 399 del 12/01/2021).L’opera edilizia abusiva va dunque identificata con riferimento all'unitarietàdell'edificio realizzato (o del complesso immobiliare), ove sia stato compiuto dalcostruttore in esecuzione di un disegno unitario, essendo irrilevante lasuddivisione dell'opera stessa in più unità abitative (Cons. St., Sez. V, n. 1229 del03/03/2001, in fattispecie nella quale il soggetto che aveva richiesto il condonoedilizio aveva suddiviso l'opera abusiva in una pluralità di villette, tutte dicubatura inferiore a 750 mc, al solo scopo d'aggirare il limite massimo di cubaturasancito, ai fini della sanatoria, dall'art. 39 comma 1 l. 23 dicembre 1994 n. 724).5.13.Nel caso di specie, per le ragioni di cui oltre si dirà, l’ampliamento delmanufatto esistente è unico ed ascrivibile alla condotta di una sola persona.5.14.La Corte costituzionale ha affermato che «[l]a previsione massima dicubatura di "750 metri cubi" è un limite assoluto ed inderogabile, che si aggiungecome norma di chiusura al limite di ampliamento che deve essere contenuto neltrenta per cento della volumetria originaria, ad evitare che fabbricati, inizialmente,di cubatura considerevole possano ampliarsi in modo ulteriormente notevole». Edinvero, spiega il Giudice delle leggi, «per le nuove costruzioni è prevista lapossibilità (derogatoria e, come tale, di stretta interpretazione) di calcolare lavolumetria per singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria, cioèpresupponendo ipotesi di legittima ed ammissibile scissione della domanda disanatoria per effetto della suddivisione della costruzione o limitazione quantitativadel titolo che abilita la presentazione della domanda di sanatoria. I casi possonoessere molteplici: proprietà di parte della costruzione a seguito di alienazione o disingole opere da sanare (art. 31, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n.47) o titolarità di diritto di usufrutto o di abitazione (ad es. limitata a singolaporzione di immobile), titolarità di diritto personale di godimento, quando la leggeo il contratto abiliti a fare le opere (art. 31, terzo comma, della legge n. 47 del1985, in relazione all'art. 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10) o ogni altrosoggetto interessato al conseguimento della sanatoria (art. 31, terzo comma, dellalegge n. 47 del 1985), come l'istituto di credito mutuario, con ipoteca su singolaporzione di immobile, il locatario o altri aventi titolo a godere della porzione diimmobile. Ciascuno dei soggetti, come sopra specificati, può presentare ladomanda di sanatoria per le porzioni di immobile per le quali è legittimato, ed èquesta l'unica possibilità, cui logicamente può riferirsi la deroga, in quanto laconcessione edilizia deve essere necessariamente unica per tutte le opereriguardanti un edificio o un complesso unitario, quando si riferisce a nuovacostruzione, e solo eccezionalmente può operarsi una scissione quando esiste unanorma che legittima in maniera differenziata soggetti diversi dal costruttore. Diconseguenza uno stesso soggetto legittimato non può utilizzare separate domandedi sanatoria per aggirare il limite di volumetria previsto dall'art. 39, primo comma,della legge n. 724 del 1994, dovendosi, in tal caso, necessariamente unificare lerichieste quando si tratti della medesima nuova costruzione da considerarsi insenso unitario. Potranno, invece, (ed è questa la previsione mirata dal legislatore)aversi una serie di istanze quanti sono i proprietari o i soggetti aventi titolo almomento della domanda, relative per ciascun richiedente alle porzioni diappartenenza anche se comprese in una unica costruzione unitaria: la volumetriadovrà essere calcolata rispetto a ciascuna separata domanda di sanatoria,riunificando, tuttavia, le porzioni dello stesso titolare» (Corte cost., sent. n. 302del 1996).5.15.I ricorrenti sostengono di essere divenuti proprietari delle singole unitàimmobiliari prima della promulgazione della legge n. 794 del 1994, che ha previstoil limite volumetrico del 750 m3, e ciò in virtù - come detto - di atto di donazionedel maggio 1991 oggetto del quale - osserva il [OSCURATO:PERSONA] - non erano gliappartamenti (realizzati solo successivamente), bensì il relativo piano di calpestio.I due appartamenti, dunque, furono realizzati dalla madre su lastrico di proprietàdei figli i quali ne sono divenuti proprietari per accessione. Ne deriva che la madredei ricorrenti ha realizzato un’opera abusiva su (parte) di immobile di proprietàdei figli che si sono chiaramente (e consapevolmente) giovati della condotta illecitadella madre senza aver mai fatto nulla per impedirla. Ché, anzi, la singolarità delladonazione prelude proprio al conseguimento del risultato sperato. I dueappartamenti, siccome abusivamente realizzati, non avrebbero mai potuto essereoggetto di donazione; il relativo atto sarebbe stato nullo (art. 17 legge n. 47 del1985, oggi art. 46 d.P.R. n. 380 del 2001). Sicché sostenere la propria buona fedeè un fuor d’opera ove si consideri che: a) l’ampliamento dell’immobile sottostantefu eseguito direttamente dalla madre dei ricorrenti (benché non ne avesse alcundiritto); b) le domande di condono edilizio furono presentate separatamente daidue fratelli nella piena consapevolezza della illecità della condotta della madre edel modo non lineare dell’acquisizione della proprietà in evidente elusione deldivieto di trasferimento del bene immobile sanzionato, come detto, dall’allora art.17 legge n. 47 del 1985.5.16.Per quanto all’epoca della sua realizzazione non potessero essere noti ilimiti di ammissibilità della definizione agevolata delle violazioni edilizie di cuiall’art. 39, comma 1, l. n. 724 del 1994, è certo che l’ampliamento è stato unicoe frutto dell’opera di una sola persona, la madre dei ricorrenti, irrevocabilmentecondannata per la sua realizzazione.5.17.L’unitarietà dell’ampliamento abusivo, nella sua materiale accezione diconseguenza dell’unica condotta illecita posta in essere dalla madre dei ricorrenti,non può venir meno a causa dell’acquisizione postuma dei due appartamentisuccessivamente individuati e dotati di una propria autonomia funzionale;acquisizione che costituisce il risultato perseguito dalla madre degli imputati con illoro evidente benestare e che non può costituire argomento spendibile perlegittimare un abuso non sanabile.5.18.I ricorrenti lamentano altresì l’erroneo computo nella volumetria deltorrino e del vano scala.5.19.E’ sufficiente in questa sede ribadire che il vano scale (ed il relativotorrino), in quanto parti integrante del fabbricato, ossia corpo di fabbrica, noncostituiscono volume tecnico (Cass. civ., Sez. 2, n. 2566 del 03/02/2011, Rv.616505 - 01; Cass. civ. Sez. 2, n. 30708 del 27/11/2018, Rv. 651529 - 01).5.20.Ne consegue che correttamente il Tribunale ha computato tali vani nelcalcolo della volumetria complessivamente realizzata.6.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod.proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C. Cost. sent. 7-13giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamentodi una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamentenella misura di € 3.000,00. [OSCURATO:PERSONA] intende in tal modo esercitare la facoltà,introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre ilmassimo edittale, la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso diinammissibilità del ricorso considerate le ragioni della inammissibilità stessa comesopra indicate. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.Così deciso in Roma, il 13/11/2025.Il Consigliere estensore Il PresidenteAldo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 06077/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris