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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04926/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 13 febbraio 2025, che ha confermato la decisione resa il 15 novembre 2022 dal Tribunale di Benevento, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 per aver occultato, in qualità di amministratore di fatto della B.D.Z. s.r.I., la documentazione fiscale relativa agli anni di imposta 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume degli affari; commesso in Montesarchio il 18/05/2018.

Rilevato che il primo e il terzo motivo di ricorso, trattati congiuntamente perché connessi, con cui si censura dotto il duplice profilo della violazione di legge e del difetto di motivazione, la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, sono manifestamente infondati, in quanto espongono censure non consentite in sede di legittimità poiché costituite da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, avendo i giudici di merito adeguatamente e logicamente ricostruito la vicenda, sottolineando come l'imputato era l'unico ad occuparsi dell'amministrazione della società, che aveva operato negli anni di imposta considerati, in base alle dichiarazioni rese dai rappresentanti, dai dipendenti e dai commercialisti delle ditte clienti, senza presentare le dichiarazioni di imposta e senza esibire le scritture contabili (v. pag. 2 e 3 della sentenza di primo grado e 3 e 4 della sentenza di secondo grado), adducendo che fossero nella disponibilità del commercialista precedente che non le aveva più riconsegnate, tanto che gli accertatori riuscirono ad ottenere la documentazione utile alla ricostruzione della contabilità solo attraverso i controlli di coerenza esterna nei confronti delle società clienti di quella oggetto di verifica; di qui era logicamente ricavabile l'esistenza ed il possesso delle scritture contabili, nonché il dolo di evasione, non avendo mai la società, amministrata di fatto dal ricorrente e che aveva operato negli anni oggetto di verifica, presentato le dichiarazioni fiscali, né avendo l'imputato - contrariamente a quanto sostenuto in ricorso - collaborato alla ricostruzione della contabilità con gli accertatori, i quali dovettero, a questo fine, far ricorso all'esame delle scritture contabili di soggetti terzi.

Richiamata l'affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018, Rv. 274862; Sez. 3, n. 36624 del 18/07/2012, Pratesi, Rv. 253365), secondo cui, in tema di reati tributari, l'impossibilità di ricostruire il reddito o il volume d'affari derivante dalla distruzione o dall'occultamento di documenti contabili, elemento costitutivo del reato di cui all'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non deve essere intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando è necessario procedere all'acquisizione della documentazione mancante presso terzi o aliunde.

Osservato, inoltre, che i giudici di merito hanno anche spiegato in modo puntuale perché deve ritenersi sussistente il dolo, dovendosi in proposito richiamare l'insegnamento di legittimità secondo cui la previsione del dolo specifico richiesta per la sussistenza del delitto di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000 richiede la prova della produzione di reddito e del volume di affari che possono desumersi, in base a norme di comune esperienza, dal fatto che l'agente sia titolare di un'attività commerciale (Sez. 3, n. 51836 del 03/10/2018, M., Rv. 274110; Sez. 3, n. 20786 del 18/04/2002, Russo, Rv. 221616), prova certamente acquisita nel caso in esame, essendo l'imputato l'amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche, è parimenti manifestamente infondato, in quanto anch'esso ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata (pag. 4), avendo al riguardo la Corte di appello rimarcato, in maniera pertinente, in senso ostativo all'accoglimento della richiesta difensiva del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, l'assenza di elementi positivi, sottolineando la consistente gravità della condotta, poiché riguardante plurime annualità, e la presenza di precedenti penali a carico dell'imputato.

Richiamata la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), secondo cui, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art.133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, con l'ulteriore precisazione (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549) che, al fine di ritenere o escludere le attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente.

Ritenuto che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risulta, pertanto, sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Osservato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64,

I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 13 febbraio 2025, che ha confermato la decisione resa il 15 novembre 2022 dal Tribunale di Benevento, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 per aver occultato, in qualità di amministratore di fatto della B.D.Z. s.r.I., la documentazione fiscale relativa agli anni di imposta 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume degli affari; commesso in Montesarchio il 18/05/2018. Rilevato che il primo e il terzo motivo di ricorso, trattati congiuntamente perché connessi, con cui si censura dotto il duplice profilo della violazione di legge e del difetto di motivazione, la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, sono manifestamente infondati, in quanto espongono censure non consentite in sede di legittimità poiché costituite da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, avendo i giudici di merito adeguatamente e logicamente ricostruito la vicenda, sottolineando come l'imputato era l'unico ad occuparsi dell'amministrazione della società, che aveva operato negli anni di imposta considerati, in base alle dichiarazioni rese dai rappresentanti, dai dipendenti e dai commercialisti delle ditte clienti, senza presentare le dichiarazioni di imposta e senza esibire le scritture contabili (v. pag. 2 e 3 della sentenza di primo grado e 3 e 4 della sentenza di secondo grado), adducendo che fossero nella disponibilità del commercialista precedente che non le aveva più riconsegnate, tanto che gli accertatori riuscirono ad ottenere la documentazione utile alla ricostruzione della contabilità solo attraverso i controlli di coerenza esterna nei confronti delle società clienti di quella oggetto di verifica; di qui era logicamente ricavabile l'esistenza ed il possesso delle scritture contabili, nonché il dolo di evasione, non avendo mai la società, amministrata di fatto dal ricorrente e che aveva operato negli anni oggetto di verifica, presentato le dichiarazioni fiscali, né avendo l'imputato - contrariamente a quanto sostenuto in ricorso - collaborato alla ricostruzione della contabilità con gli accertatori, i quali dovettero, a questo fine, far ricorso all'esame delle scritture contabili di soggetti terzi. Richiamata l'affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018, Rv. 274862; Sez. 3, n. 36624 del 18/07/2012, Pratesi, Rv. 253365), secondo cui, in tema di reati tributari, l'impossibilità di ricostruire il reddito o il volume d'affari derivante dalla distruzione o dall'occultamento di documenti contabili, elemento costitutivo del reato di cui all'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non deve essere intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando è necessario procedere all'acquisizione della documentazione mancante presso terzi o aliunde. Osservato, inoltre, che i giudici di merito hanno anche spiegato in modo puntuale perché deve ritenersi sussistente il dolo, dovendosi in proposito richiamare l'insegnamento di legittimità secondo cui la previsione del dolo specifico richiesta per la sussistenza del delitto di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000 richiede la prova della produzione di reddito e del volume di affari che possono desumersi, in base a norme di comune esperienza, dal fatto che l'agente sia titolare di un'attività commerciale (Sez. 3, n. 51836 del 03/10/2018, M., Rv. 274110; Sez. 3, n. 20786 del 18/04/2002, Russo, Rv. 221616), prova certamente acquisita nel caso in esame, essendo l'imputato l'amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche, è parimenti manifestamente infondato, in quanto anch'esso ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata (pag. 4), avendo al riguardo la Corte di appello rimarcato, in maniera pertinente, in senso ostativo all'accoglimento della richiesta difensiva del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, l'assenza di elementi positivi, sottolineando la consistente gravità della condotta, poiché riguardante plurime annualità, e la presenza di precedenti penali a carico dell'imputato. Richiamata la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), secondo cui, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art.133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, con l'ulteriore precisazione (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549) che, al fine di ritenere o escludere le attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente. Ritenuto che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risulta, pertanto, sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Osservato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a
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