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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 febbraio 2024

Cassazione n. 29990/2024

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la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 22/02/2024 della Corte di appello di Catania, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catania, decidendo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha inflitto al ricorrente la pena concordemente richiesta dalle parti in relazione ai reati di ricettazione ed altro. 2.Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e deduce violazione di legge per non avere la Corte disposto la traduzione dell'imputato per l'udienza del 22 febbraio 2024, essendo egli ristretto agli arresti domiciliari.

3. Il ricorso è manifestamente infondato in quanto nella udienza indicata dal ricorrente, senza alcuna eccezione inerente alla costituzione delle parti, il suo difensore di fiducia, munito di procura speciale, ha rappresentato il suo assistito giungendo ad un nuovo accordo sulla pena ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., sicché non si è verificata alcuna violazione di legge, comunque sanata dalla volontà dell'imputato, espressa attraverso il proprio procuratore speciale, di addivenire ad un accordo sulla pena con rinuncia a tutti gli altri motivi di ricorso.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 18.07.2024.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ?,-e1/44-[OSCURATO:PERSONA]/v\. [OSCURATO:PERSONA] IL 22 Los, 2o24 [OSCURATO:PERSONA]*R10

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 22/02/2024 della Corte di appello di Catania, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catania, decidendo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha inflitto al ricorrente la pena concordemente richiesta dalle parti in relazione ai reati di ricettazione ed altro. 2.Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e deduce violazione di legge per non avere la Corte disposto la traduzione dell'imputato per l'udienza del 22 febbraio 2024, essendo egli ristretto agli arresti domiciliari. 3. Il ricorso è manifestamente infondato in quanto nella udienza indicata dal ricorrente, senza alcuna eccezione inerente alla costituzione delle parti, il suo difensore di fiducia, munito di procura speciale, ha rappresentato il suo assistito giungendo ad un nuovo accordo sulla pena ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., sicché non si è verificata alcuna violazione di legge, comunque sanata dalla volontà dell'imputato, espressa attraverso il proprio procuratore speciale, di addivenire ad un accordo sulla pena con rinuncia a tutti gli altri motivi di ricorso. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 18.07.2024. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ?,-e1/44-[OSCURATO:PERSONA]/v\. [OSCURATO:PERSONA] IL 22 Los, 2o24 [OSCURATO:PERSONA]*R10
Sentenza Cassazione n. 29990/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris