CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28195/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02120Q8) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze di conferma della sentenza del Gup del Tribunale di Prato di condanna, ex art. 442 cod. proc. pen., in ordine al reato d cui all'art. 73 comma 1 d.P.R n. 309/90 commesso il 16 dicembre 2019. Rilevato che il motivo con cui ha dedotto la violazione della legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R n. 309/90 è inammissibile, in quanto riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argonnentativo logico e coerente. Secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite, il giudice, nell'affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, T. U. stup., deve dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi. Con la conseguenza, precisata dal [OSCURATO:PERSONA], che "il percorso giustificativo deve dar conto non solo dei motivi che logicamente impongono nel caso concreto di valutare un singolo dato ostativo al riconoscimento del più contenuto disvalore del fatto, ma altresì di quelli per cui la carica negativa non può ritenersi bilanciata da altri elementi eventualmente indicativi, se singolarmente considerati, della sua ridotta offensività" (Sez U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv 274076).La Corte di Appello si è fatta carico della valutazione globale degli elementi che hanno caratterizzato il reato e ha rilevato che ostava alla qualificazione del fatto come lieve il dato ponderale, indicativo di un traffico di entità significativa (pari 630 dosi singole di ketamina). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero. P.Q.M