CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 marzo 2026
Cassazione n. 31449/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te d'appello di MessinaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, PasqualeSansonetti, che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza del 6 marzo 2026, la Corte di appello di Messina haconfermato la sentenza del Tribunale di Messina, del 7 febbraio 2025, che avevaritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di diffamazione aggravata inrelazione all'avvenuta condivisione su Facebook di un post pubblicato da altrosoggetto contenente espressioni denigratorie (“[OSCURATO:PERSONA]”) neiconfronti del dott. [OSCURATO:PERSONA], giudice del Tribunale di Catania.La Corte di appello ha confermato il giudizio di responsabilità disattendendo,in particolare, i rilievi della difesa in ordine alla dubbia riconducibilità del post incontestazione alla condotta personale dell'imputato, per mancanza di prova suuna sua effettiva condivisione, rigettando, inoltre, la richiesta di esclusione dellapunibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso con atto a firma del suodifensore.2.1. Con primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inordine alla riconducibilità della condotta all'imputato.Deduce che l’imputato è stato unicamente “taggato” in un post redatto daterzi senza avere posto in essere alcuna attività di pubblicazione o condivisione delcommento ritenuto offensivo; il travisamento delle dichiarazioni del teste di p.g.Costa, nella parte in cui aveva riferito che la condivisione del post non risultavapiù visibile a distanza di due anni.2.2. Con secondo motivo denuncia violazione dell'art. 125 cod.proc.pen. evizio di motivazione in relazione all'elemento psicologico del reato.2.3. Con terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione alla mancata applicazione dell'articolo 131-bis cod pen.3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.1.IL primo motivo è infondato.In via preliminare, occorre ricordare che, secondo una costante lineainterpretativa, in coerenza con il principio di atipicità delle prove penali e del liberoconvincimento del giudice (art. 189 cod. proc. pen.), ai fini dell'affermazione dellaresponsabilità per il delitto di diffamazione a mezzo Facebook, l'accertamentotecnico in ordine alla titolarità dell'indirizzo IP da cui risultano spediti i messaggioffensivi non è necessario, a condizione che il profilo sul social sia attribuibileall'imputato sulla base di elementi logici, desumibili dalla convergenza di plurimi eprecisi dati indiziari quali il movente, l'argomento del "forum" sul quale i messaggisono pubblicati, il rapporto tra le parti, la provenienza del "post" dalla bachecavirtuale dell'imputato con utilizzo del suo "nickname" (Sez. 5, n. 38755 del14/07/2023, L., Rv. 285077 – 01; Sez. 5, n, 2658 del 6/10/2021, dep. 2022, M.,Rv. 282771). Si è, inoltre, attribuito rilievo, assieme agli elementi indiziari soprasottolineati, anche all'assenza di denuncia di cd. furto di identità da partedell'intestatario della bacheca sulla quale vi è stata la pubblicazione dei postincriminati (Sez. 5, n. 24212 del 21/1/2021, n.m.; Sez. 5, n. 45339 del13/07/2018, n.m.; Sez. 5, n. 8328 del 13/07/2015, dep. 2016, n.m.).Inoltre, è ritenuta legittima l'acquisizione come documento di una pagina diun "social network" mediante la realizzazione di una fotografia istantanea delloschermo ("screenshot") di un dispositivo elettronico sul quale la stessa è visibile(Sez. 5, n. 12062 del 05/02/2021, Rv. 280758 - 01) in quanto acquisibile ex art.234 cod. pen.1.1.Nella fattispecie in esame- in cui non è contestato all’imputato di averepubblicato ab origine su Facebook il post a contenuto diffamatorio ma di averlosuccessivamente condiviso, essendosi ritenuto che la condivisione abbiadeterminato un effetto di ampliamento della platea virtuale dei possibili destinataridel messaggio - la difesa omette di confrontarsi con il tenore della motivazionedella sentenza impugnata che ha evidenziato come la prova di tale condivisionesia fornita dalle dichiarazioni della persona offesa e dal contenuto dello screenshotprodotto dalla medesima.La tesi difensiva, sul presunto travisamento della dichiarazione testimonialeresa dal teste di p.g. Costa, è radicata su deduzioni manifestamente infondate,non essendo dato ravvisare alcun profilo di travisamento, peraltro neppureritualmente prospettato, in quanto tali dichiarazioni, nella parte in cui il teste hariferito di non avere potuto verificare la condivisione del post né le successivevisualizzazioni a causa del lasso di tempo intercorso, appaiono neutre rispetto allaregiudicanda e non dirimenti, essendo stato comunque acquisito il dato dellacondivisione, in cui si sostanzia il nucleo della fattispecie incriminatrice contestata,sulla cui autenticità non risulta formulata alcuna contestazione.3. Appare manifestamente infondato il secondo motivo con cui si deduce viziodi motivazione in ordine all'elemento psicologico del reato.Secondo l’insegnamento di questa Corte, invero, «in tema di diffamazione, aifini della sussistenza dell'elemento soggettivo è sufficiente il dolo generico, il qualerichiede la consapevolezza dell'offensività delle parole e delle espressioniimpiegate nel contesto di riferimento, ma non la volontà protesa alla denigrazionealtrui» (Sez. 5, n. 37236 del 17/10/2025, Rv. 288819 - 01).La doglianza è del tutto generica, come del resto era assolutamente genericol’appello con il quale l’imputato si era limitato a chiedere l’assoluzione perché ilfatto non costituisce reato senza indicare elementi specifici dai quali desumerel’insussistenza del dolo.Inoltre, la mancanza di movente – dedotta in termini generici dalla difesa- èirrilevante non potendo equivalere a mancanza di dolo.4.È inammissibile il terzo motivo. Secondo l’insegnamento di questa Corte, ilgiudizio di particolare tenuità del fatto postula necessariamente la positivavalutazione di tutte le componenti richieste per la integrazione della fattispecie,cosicché i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131-bis cod. pen. sonocumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa, ai fini delriconoscimento della causa di non punibilità, mentre sono alternativi quanto aldiniego, nel senso che l'applicazione di detta causa è preclusa dalla valutazionenegativa anche di uno solo di essi (Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647;Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Rv. 273678).Per aversi esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, occorreriscontrare, in positivo, la tenuità dell’offesa, ricavabile dalle modalità dellacondotta e dall’esiguità del danno o del pericolo, valutate con i criteri di cui all’art.133 cod.pen.; non devono, peraltro, ricorrere ragioni ostative riconducibili sia allacondotta del reato, che alla personalità dell’imputato, non dovendo riscontrarsil’abitualità del comportamento ricavabile.Nella fattispecie in esame la sentenza impugnata- nella quale si fa riferimentoall’impossibilità di ritenere tenue il fatto, considerata la portata delle espressionioffensive tanto più in quanto riferite a soggetto «esponente dell’autoritàgiudiziaria» e divulgate «nella noncuranza della gravità dell’accusa» (pag. 5) -appare immune da illogicità e non sindacabile nella presente sede. La doglianzadifensiva riproposta con il ricorso, generica, implica valutazioni in fatto, nonconsentite a questa Corte, e, comunque, già esaustivamente svolte dalla Corteterritoriale nella più appropriata sede di merito di sua competenza in quanto mirasostanzialmente ad ottenere una diversa valutazione delle medesime coordinateassunte dalla Corte territoriale a fondamento del suo ragionamento, al di fuori delperimetro di giudizio rimesso a questa Corte.5.In conclusione il ricorso deve essere rigettato con condanna dell’imputato alpagamento delle spese processuali. Non si procede alla liquidazione delle spese infavore della parte civile essendo la relativa richiesta depositata oltre il termineprevisto dall’art. 611 cod. proc.pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Nulla per le spese di parte civile.Così deciso il 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAndreina [OSCURATO:PERSONA]