CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2021
Cassazione n. 44225/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi della motivazione quanto: - al reato di cui all'art. 617 quinquíes, comma 2, c.p., non essendovi prova della clonazione delle carte, indicate nel capo b) dell'editto accusatorio; - quanto all'affermazione di responsabilità dell'imputato per i reati ascrittigli, fondata su una serie di elementi inidonei; - alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. 2. Il ricorso è inammissibile. Giova premettere che si è esattamente osservato (Sez. VI, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Rv. 254584) che "la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità del ricorso (artt. 581 e 591 c.p.p.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta". Nel caso in esame, il ricorrente si è limitato a censurare la motivazione della sentenza impugnata con doglianze del tutto generiche, che non si confrontano con le argomentazioni della pronuncia d'appello e che non indicano specificamente le ragioni di fatto e di diritto, poste a base delle stesse. Deve dunque affermarsi che le censure difettano di specificità. 3. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 29 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]