CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17612/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2021 del TRIBUNALE di UDINEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 1684/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione dell'art. 222 cod. strada e vizio motivazionale in relazione alla mancata riduzione di un terzo della sanzione amministrativa acces- soria della sospensione della patente di guida applicata e, in ogni caso, di quanti- ficazione della stessa, alla luce anche della recente pronuncia della [OSCURATO:PERSONA]- zionale n. 88/19. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. In premessa, va evidenziato che il ricorso è in astratto ammissibile (cfr. Sez. Un. n. 21369 del 26/9/2019, dep. 2020, P.G. Melzani, Rv. 279349 che ha chiarito essere ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative). Va anche ricordato che costituisce ius receptum il principio secondo cui In tema di patteggiamento, la clausola con cui le parti concordano la durata delle sanzioni amministrative accessorie deve ritenersi come non apposta, non essendo l'applicazione di dette sanzioni nella loro disponibilità (cfr. ex multis Sez. F. n. 24023 del 20/8/2020, Rojas, Rv. 279635; conf. Sez. 4, n. 39075 del 26/02/2016, Favia, Rv. 267978; in precedenza: Sez. 4, n. 18538 del 10/0112014, Rustemi, Rv. 259209). 3. Tuttavia, i motivi proposti sono manifestamente infondati e, pertanto, ne va dichiarata l'inammissibilità. La sanzione amministrativa accessoria va riferita al contestato art. 590bis cod. pen. per cui il giudice del patteggiamento ha applicato l'art. 222 cod. strada, norma che, va ricordato, prevedeva sub d. che, se vi fosse stata condanna per omicidio stradale o per lesioni personali stradali gravi o gravissime, il giudice sa- rebbe stato tenuto ad applicare la sanzione accessoria della revoca della patente. Il rigore della norma è stato, tuttavia, temperato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 88/2019. (dep. 17/4/2019), con la quale i giudici delle leggi hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222 co- 2, quarto periodo, del codice della strada, "nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis (omicidio stradale) e 590-bis (lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art.N. 1684/2022 R.G. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen." La pronuncia della Corte Costituzionale di cui si è appena detto ha dato, allora, al giudice del patteggiamento, in casi come quello che ci occupa, la possibilità di valutare se non fosse da applicare la sanzione meno afflittiva della sospensione del titolo abilitativo alla guida. Ed è proprio quanto è stato fatto, nel caso che ci occupa, in cui ha optato per la sanzione amministrativa accessoria meno gravosa (la sospensione della patente di guida in luogo della revoca). E l'ha applicata, te- nuto conto del massimo possibile di due anni, nel quantum di sei mesi. 4. Ebbene, la doglianza in punto di quantificazione di tale sanzione è manife- stamente infondata, in quanto questa Corte di legittimità ha condivisibilmente af- fermato - e va qui ribadito- che il giudice che, in assenza delle circostanze aggra- vanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis (omicidio stradale) e 590-bis (lesioni personali stradali gravi o gravissime) del co- dice penale, come consentitogli dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2019, applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in luogo di quella, meno favorevole, della revoca del titolo di guida, non è tenuto dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno in- dotto a scegliere il trattamento più favorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, co. 2, cod. strada, essendo sufficiente, all'uopo, anche il richiamo alle "circo- stanze del fatto" e/o alla "gravità della condotta" (cfr. Sez. 4 n. 11479 del 9/3/2021, Conci, Rv. 280832). E in altra successiva pronuncia ha aggiunto che, in tali casi, il riferimento ai parametri ex art. 133 cod. pen., pur se operato solo con riferimento alla pena, appare sufficiente per poter far dire assolto l'obbligo di mo- tivazione richiesto, in ragione della misura scelta e della sua entità (Sez. 4 n. 27476 del 2/7/2021, Oreto, n.m.). Peraltro, nel caso in esame, il giudice del patteggiamento ha puntualmente motivato il quantum della sanzione con riferimento "alla gravità della condotta, desunta in particolare anche dalla rilevanza delle lesioni causate alla persona of- fesa". 5. Manifestamente infondato è anche il motivo in punto di mancata riduzione della sanzione in ragione del rito prescelto avendo da tempo questa Corte chiarito che la diminuzione fino ad un terzo della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222, co. 2-bis, cod.strada, deve ritenersi limitata alla sola ipotesi di patteggiamento per il reato di omicidio N. 1684/2022 R.G. colposo commesso in violazione della disciplina sulla circolazione stradale e non anche a quello di lesioni colpose, conformemente alla "ratio legis" della riforma introdotta con la legge 21 febbraio 2006 n. 102, con la quale il legislatore, avendo elevato in modo significativo la durata della sanzione accessoria in relazione al reato di omicidio colposo, ha inteso limitare a tale ipotesi soltanto la diminuzione in esame (così, tra le altre, Sez. 4, n. 14504 del 22/3/2016, Rama, Rv. 266468; conf. tra le altre la recente Sez. 4 n. 24948 del 15/6/2021, Gallini, n. m.) 6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 20 aprile 2022 Il Consigliere est sore [OSCURATO:PERSONA] P Do