CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 marzo 2026
Cassazione n. 20593/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in Romania il 19/08/1993 avverso l'ordinanza emessa il 25 marzo 2026 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Brescia, giudicando in sede di rinvio in relazione al solo reato di cui al capo 1) dell'imputazione cautelare, ha confermato la misura della custodia cautelare, poi sostituita con quella degli arresti domiciliari, applicata a [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla originaria contestazione del delitto di rapina. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso detto provvedimento e avverso l'ordinanza emessa nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale del riesame con la quale è stata rigettata l'eccezione di omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza al codifensore Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Con un unico motivo di ricorso ha dedotto la violazione degli artt. 178, lett. c), 180, 185, comma 1, e 309 comma 5 cod. proc. pen. rappresentando che: condichiarazione resa all'ufficio matricola della Casa circondariale di Mantova la ricorrente ha nominato quale codifensore di fiducia l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (unitamente all'Avv. [OSCURATO:PERSONA]); il 17/1/ 26 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato una istanza di sostituzione della misura cautelare, rigettata e oggetto di appello cautelare in relazione al quale è stato notificato ad entrambi i difensori l'avviso di fissazione dell'udienza dinanzi al Tribunale; nel caso in esame, invece, l'avviso è stato notificato al solo Avv. [OSCURATO:PERSONA]; il successivo 20/3/26 sono stati trasmessi gli atti al Tribunale e tra questi vi era anche il verbale dell'udienza celebrata a seguito di richiesta di giudizio abbreviato dal quale emergevano sia la presenza dei due difensori che l'avvenuta sostituzione della misura custodiale; l'eccezione di omessa notifica all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] è stata rigettata dal Tribunale sulla base della sola circostanza che la sua nomina non emergeva dagli atti. 2. Il Procuratore Generale, nel concludere per il rigetto del ricorso, ha posto l'accento sulla circostanza che la nomina del secondo difensore è avvenuta successivamente all'iniziale presentazione della richiesta di riesame e non è stata tempestivamente trasmessa al Tribunale, cosicché, richiamando un indirizzo ermeneutico di questa Corte, gravava sull'indagata l'onere di attivarsi, avvisando il nuovo difensore della data dell'udienza (si richiama Sez. 3, n. 26266 del 18/01/2018). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e il suo accoglimento rende necessario l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. 2. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte che l'omessa notificazione dell'avviso di udienza nel procedimento in camera di consiglio ad uno dei due difensori di fiducia dell'imputato dà luogo a una nullità a regime intermedio (Sez. U, n. 33540 del 27/06/2001, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 219229), sanata con la presenza in udienza dell'altro difensore, il quale svolga le sue argomentazioni senza nulla eccepire in proposito (Sez. U, n. 39060 del 16/07/2009, Aprea, Rv. 244188; Sez. 1, n. 11232 del 18/02/2020, Iannetti, Rv. 278815). Detta nullità deve, dunque, essere eccepita, al più tardi, immediatamente dopo gli atti preliminari, prima delle conclusioni qualora il procedimento non importi altri atti, in quanto il suo svolgersi (in udienza preliminare, riesame cautelare o giudizio) presume la rinuncia all'eccezione. 2La sanatoria prevista dall'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., dunque, si verifica solo nel caso in cui tale eccezione non venga dedotta in udienza dal difensore di fiducia presente o, in sua assenza, dal difensore d'ufficio nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. 3. Nel caso in esame risulta, innanzitutto, che l'indagata ha nominato il secondo difensore con dichiarazione resa al Direttore dello stabilimento di custodia a norma dell'art. 123 cod. proc. pen., dichiarazione che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, qui ribadita, ha immediata efficacia come se fosse direttamente ricevuta dall'autorità giudiziaria destinataria, alla quale deve essere comunicata con urgenza con le modalità e gli strumenti previsti dall'art. 44 disp. att. cod. proc. pen. (Sez. U, n. 2 del 26/03/1997, Procopio, Rv. 208268). Poiché tale nomina produce i suoi effetti immediatamente, indipendentemente dalla sua avvenuta comunicazione all'Autorità giudiziaria procedente, ove l'avviso di fissazione dell'udienza non venga notificato all'unico difensore di fiducia così nominato, sono affetti da nullità assoluta, ex art. artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., la costituzione del rapporto processuale relativo al procedimento e il provvedimento che lo definisce (Sez. 1, n. 7189 del 21/09/2022, dep. 2023, Suriano, Rv. 284376). Il Tribunale non ha fatto corretta applicazione di tali consolidati principi di diritto e, a fronte della tempestiva eccezione dedotta dal difensore dell'indagata, ha erroneamente e illegittimamente attribuito rilevanza alla mancata trasmissione della dichiarazione di nomina. Sulla base di tali considerazioni deve, dunque, dichiararsi la nullità dell'ordinanza impugnata e dell'ordinanza di rigetto dell'eccezione difensiva emessa dal Tribunale nel corso dell'udienza del 24 marzo 2026. La nullità dell'ordinanza per le ragioni sopra esposte non comporta l'inefficacia della misura cautelare che si verifica soltanto quando il tribunale del riesame non provveda entro il termine stabilito dall'art. 309, comma 9, cod. proc. tTpen. (Sez. U, n. 33540 del 27/06/2001, Di, Rv. 219230). P.Q.M