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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 22830/2023

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2024/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in [OSCURATO:PERSONA] N 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che le rappresenta e difende -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- Avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO di ROMA n.3735/2019 depositata il 03/06/2019.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2024/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in [OSCURATO:PERSONA] N 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che le rappresenta e difende -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- Avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO di ROMA n.3735/2019 depositata il 03/06/2019. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Co
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