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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 11 dicembre 1962

Cassazione n. 43568/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/12/1962 avverso l'ordinanza del 15/02/2022 del TRIB.

LIBERTA di [OSCURATO:PERSONA] VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza in data 16 Febbraio 2022, rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del G.I.P. del medesimo tribunale in data 21/12/2022 con cui era stata rigettata l'istanza di revoca del decreto di sequestro preventivo in data 5 ottobre 2021 emesso nei confronti del predetto.

I giudici di merito, nel disattendere l'appello, ritenevano che la questione dedotta relativa all' incompetenza territoriale del giudice che aveva adottato la misura cautelare realq,per essere competente il Tribunale di Bari luogo di commissione del reato di riciclaggio commesso dal coindagato [OSCURATO:PERSONA]/era da ritenere inammissibile in quanto non dedotta nel corso della fase di riesame conclusasi con la conferma dell' ordinanza genetica e, comunque, infondata in quanto non sussisteva alcun vincolo di connessione ai sensi degli artt. 12) lett. b) e c) fra i reati in questione.

2. Contro detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione deducendo con un unico motivo articolato in più censure violazione e falsa applicazione degli artt. 12 lett. b) e c), 27 nonché 322 e segg. c.p.p.

Assume che alla luce dei principi fissati da S.U. 53390/2017 in ipotesi di connessione teleologica ex art. 12 comma 1 lett. c) c.p.p. - quale quella in esame non essendo possibile immaginare condotte separata ed autonome degli indagati - non è richiesta l'identità fra gli autori del reato mezzo e quelli del reato fine e che in ragione della incompetenza del giudice adito la misura doveva essere necessariamente revocata.

Osserva, infine, che del tutto infondata era la tesi del tribunale che aveva ritenuto inammissibile l'eccezione in quanto non previamente dedotta in sede di riesame. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Osserva il Collegio che le censure formulate con i motivi - da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi - sono manifestamente infondate apparendo la motivazione della sentenza impugnata sussistente e corretta in diritto.

Va premesso che ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12, lett. c), cod. proc. pen. e della sua idoneità a determinare uno spostamento della competenza per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, ferma restando la necessità di accertare che l'autore di quest'ultimo abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all'occultamento di un altro reato. (Sez.

U - , Sentenza n. 53390 del 26/10/2017 Cc. (dep. 24/11/2017 ) Rv. 271223 -

01. Nel caso in esame con motivazione non meramente apparente nonché conforme ai principi in materia il tribunale ha, in ogni caso, escluso la sussistenza di una connessione teleologica fra il reato di riciclaggio contestato al Pierro ed i diversi reati contestati agli altri coindagati mentre il ricorrente, nel dedurre la connessione teleologica dei reati contestati ai vari coindagati, si è limitato a dedurre, del tutto genericamente, che non era possibile "immaginare condotte separate ed autonome degli indagati in assenza di connessione fra i reati contestati" prospettazione non suffragata da idonei elementi in fatto ed inidonea, quindi, ad inficiare le conclusioni del tribunale.

A tal proposito va rilevato, peraltro, che il ricorso si presenta privo del requisito della c.d. autosufficienza non avendo il ricorrente allegato idonea documentazione relativa alla incolpazione provvisoria quanto ai reati in esame, carenza questa che, già di per sé, preclude la possibilità di verificare la correttezza della tesi difensiva circa il rapporto di connessione fra i reati contestati, fermo restando che il ricorrente non ha né allegato né dimostrato in concreto, un effettivo legame finalistico fra i reati commessi da soggetti diversi, difettando la prova che chi ha commesso un reato aveva avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione di un altro reato oppure all'occultamento di un reato precedente.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del predetto ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/12/1962 avverso l'ordinanza del 15/02/2022 del TRIB. LIBERTA di [OSCURATO:PERSONA] VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza in data 16 Febbraio 2022, rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del G.I.P. del medesimo tribunale in data 21/12/2022 con cui era stata rigettata l'istanza di revoca del decreto di sequestro preventivo in data 5 ottobre 2021 emesso nei confronti del predetto. I giudici di merito, nel disattendere l'appello, ritenevano che la questione dedotta relativa all' incompetenza territoriale del giudice che aveva adottato la misura cautelare realq,per essere competente il Tribunale di Bari luogo di commissione del reato di riciclaggio commesso dal coindagato [OSCURATO:PERSONA]/era da ritenere inammissibile in quanto non dedotta nel corso della fase di riesame conclusasi con la conferma dell' ordinanza genetica e, comunque, infondata in quanto non sussisteva alcun vincolo di connessione ai sensi degli artt. 12) lett. b) e c) fra i reati in questione. 2. Contro detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione deducendo con un unico motivo articolato in più censure violazione e falsa applicazione degli artt. 12 lett. b) e c), 27 nonché 322 e segg. c.p.p. Assume che alla luce dei principi fissati da S.U. 53390/2017 in ipotesi di connessione teleologica ex art. 12 comma 1 lett. c) c.p.p. - quale quella in esame non essendo possibile immaginare condotte separata ed autonome degli indagati - non è richiesta l'identità fra gli autori del reato mezzo e quelli del reato fine e che in ragione della incompetenza del giudice adito la misura doveva essere necessariamente revocata. Osserva, infine, che del tutto infondata era la tesi del tribunale che aveva ritenuto inammissibile l'eccezione in quanto non previamente dedotta in sede di riesame. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Osserva il Collegio che le censure formulate con i motivi - da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi - sono manifestamente infondate apparendo la motivazione della sentenza impugnata sussistente e corretta in diritto. Va premesso che ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12, lett. c), cod. proc. pen. e della sua idoneità a determinare uno spostamento della competenza per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, ferma restando la necessità di accertare che l'autore di quest'ultimo abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all'occultamento di un altro reato. (Sez. U - , Sentenza n. 53390 del 26/10/2017 Cc. (dep. 24/11/2017 ) Rv. 271223 - 01. Nel caso in esame con motivazione non meramente apparente nonché conforme ai principi in materia il tribunale ha, in ogni caso, escluso la sussistenza di una connessione teleologica fra il reato di riciclaggio contestato al Pierro ed i diversi reati contestati agli altri coindagati mentre il ricorrente, nel dedurre la connessione teleologica dei reati contestati ai vari coindagati, si è limitato a dedurre, del tutto genericamente, che non era possibile "immaginare condotte separate ed autonome degli indagati in assenza di connessione fra i reati contestati" prospettazione non suffragata da idonei elementi in fatto ed inidonea, quindi, ad inficiare le conclusioni del tribunale. A tal proposito va rilevato, peraltro, che il ricorso si presenta privo del requisito della c.d. autosufficienza non avendo il ricorrente allegato idonea documentazione relativa alla incolpazione provvisoria quanto ai reati in esame, carenza questa che, già di per sé, preclude la possibilità di verificare la correttezza della tesi difensiva circa il rapporto di connessione fra i reati contestati, fermo restando che il ricorrente non ha né allegato né dimostrato in concreto, un effettivo legame finalistico fra i reati commessi da soggetti diversi, difettando la prova che chi ha commesso un reato aveva avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione di un altro reato oppure all'occultamento di un reato precedente. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del predetto ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il
Decreto Cassazione n. 43568/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris