CassazionedecretoSezione 1Decisione del 2 luglio 2015
Cassazione n. 23112/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19269/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 88, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE ANCONA n. 3470/2012 depositata il02/07/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] si insinuò al passivo del [OSCURATO:PERSONA] spa per crediti concernenti provvigioni, spese legali, indennità di fine rapporto e risarcimento danni, tutto derivanti dal contratto di agenzia intercorso con la società in bonis. 2. [OSCURATO:PERSONA] delegato ammise al passivo con collocazione privilegiata, ex art. 2751 bis nr. 3 cc, il credito di € 39.533,78 per provvigioni relative all’ultimo anno e per le indennità dovute ex art 1751 cc, e in chirografo il credito di € 29.067,33 per provvigioni non riferibili all’ultimo anno e per indennità di mancato preavviso e spese legali, escludendo, perché non dovuti, i crediti di € 138.287,50 e di € 10.561 rispettivamente richiesti da Fruscoloni a titolo di risarcimento danni e per differenze sull’indennità di fine rapporto. 3. L’opposizione ex art. 98 l. fall. proposta dal creditore contro il provvedimento del G.D. è stata respinta, con decreto del 2/7/2015, dal Tribunale di Ancona, che ha affermato: a) che il credito da indennità di mancato preavviso, stante la sua natura risarcitoria, non è assistito dal privilegio ex art 2751 n.3 cc; b) che l’ indennità di cui all’art 1751 cc er a stata riconosciuta dal giudice delegato in una misura ( € 21.307,22 ) congrua e satisfattiva, tenuto conto della durata del rapporto e della media delle provvigioni maturate nell’ultimo quinquennio; c) che, in relazione al credito risarcitorio insinuato: 1) il riferimento all’art. 8 del contratto non era pertinente , in quanto tale norma contrattuale si riferiva all’ipotesi di recesso anticipato dal contratto di una delle parti e non di sua risoluzione per inadempimento; 2) la risoluzione del contratto per inadempimento avrebbe dovuto essere pronunciata dal competente Giudice del Lavoro nel giudizio instaurato dal ricorrente anteriormente al la dichiarazione di fallimento di Upper; 3) in ogni caso la prospettata scorretta condotta della preponente verso i clienti finali non integrava inadempimento a l contratto di agenzia. 4. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la c assazione del decreto affidandosi a quattro motivi, illustrati da memoria . [OSCURATO:PERSONA] si difende con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Vanno respinte le eccezioni pregiudiziali del Fallimento, di novità, e conseguente inammissibilità, delle prime due domande, oltre che di non spettanza dell’indennità da mancato preavviso, posto che: i) il credito relativo a quest’ultima è stato ammesso al passivo dal G.D. (per cui il curatore avrebbe dovuto impugnare autonomamente il provvedimento di ammissione, mentre non si è neppure costituito nel giudizio di opposizione); ii) il tribunale ha pronunciato nel merito sulla domanda relativa all’indennità da risoluzione del rapporto, sicché per farne valere l’inammissibilità occorreva proporre ricorso incidentale. 2. Venendo all’esame del ricorso, con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art 2751 bis nr. 3 cc per avere il decreto erroneamente ritenuto non spettante il privilegio sul credito da indennità sostitutiva del preavviso, avente a suo direnatura retributiva. 2.1 La doglianzaè infondat a. 2.2 Questa Corte ha in più di una occasione affermato che l’indennità in questione non ha natura retributiva, in quanto, pur avendo come base di calcolo l'ammontare globale delle provvigioni corrisposte nel corso del rapporto, non svolge una funzione sostitutiva delle stesse o risarcitoria della relativa perdita, configurandosi piuttosto come un compenso indennitario volto a ristorare l'agente del particolare pregiudizio, diverso daquello della mancata percezione delle provvigioni durante il periodo di virtuale preavviso, derivante dalla perdita della clientela procurata al preponente nell'ambito del rapporto di agenzia (cfr. Cass., Sez. lav., 8295/2012; 19508/2009 e Cass., Sez. II, 23455/2004). 2.3 Non ricorre,quind i, la ratio del privilegio accordato dalla norma in esame, consistente nel rafforzare la tutela dei crediti derivanti dalla prestazione di lavoro autonomo o parasubordinato, attraverso il riconoscimento della medesima collocazione privilegiata prevista per quelli retributivi derivanti da rapporti di lavoro subordinato, in quanto destinati a soddisfare le esigenze di sostentamento del lavoratore e della sua famiglia (cfr. Cass.18692/2017, 23491/2011 e17396/2005). 3. Con il secondo motivo l’agente deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1751 cc e della direttiva CE 86/653/CE, in relazione all’art. 360 comma 1 nr 3 cpc. Sostiene che il Tribunale di Ancona, nell’avallare il calcolo dell’indennità da cessazione del rapporto operato dalla curatela ( media delle provvigioni maturate negli ultimi cinque anni, diminuita della metà in considerazione della limitata durata del rapporto contrattuale), si sarebbe discostato dai criteri di determinazione dell’indennità forniti dalla Relazione del 23 luglio 1996 richiamata dalla sentenza della Corte di Giustizia 26/3/1996 (numero di nuovi clienti, durata dei vantaggi derivanti dall’aumento del portafoglio clienti conseguito grazie all’apporto dell’agente) applicandoi quali si perveniva ad un totale di € 68.890,29, superiore al limite massimo, di € 47.874,25, calcolato ai sensi dell’art 1751 nr 3 cc, sicch é l’indennità andava individuata in tale ultimo importo. Il Tribunale, inoltre, avrebbe dovuto tener conto nella quantificazione dell’indennità della condotta della preponente, caratterizzata da ritardi ed inadempimenti nell’esecuzione delle proprie obbligazioni verso la controparte contrattuale. 3.1 Il motivo è infondato. 3.2 L'art. 1751 comma 3 c.c.,nel disciplinare l'indennità in caso di cessazione del rapporto, dovuta se ricorrono le condizioni ivi previste, si limita a stabilire, circa il quantum , che i l suo importo non può superare una cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione. La norma, per quanto testualmente ivi stabilito, delinea soltanto il limite massimo dell'indennità e non esclude che il giudice possa determinarla in un importo inferiore. 3.2 Questa Corte ha poi precisato, sulla scorta di quanto stabilito dall'art. 1751 c.c., comma 6, nel testo sostituito dall’art. 4 d.lgs. n. 303/1991, che il giudice deve sempre applicare la normativa che assicuri all'agente, alla luce delle vicende del rapporto concluso, il risultato migliore, siccome la prevista inderogabilità a svantaggio dell'agente comporta che l'importo determinato ai sensi della normativa legale deve prevalere su quello, eventualmente inferiore, spettante in applicazione di regole pattizie, individuali o collettive. Tale conclusione, cui si perviene in forza dell’interpretazione degli artt. 17 e 18 della direttiva 86/653 data dalla Corte di Giustizia delle [OSCURATO:PERSONA], non impone però il calcolo dell’indennità in maniera analitica, mediante la stima delle ulteriori provvigioni che l’agente avrebbe presumibilmente percepito per gli anni successivi in caso di prosecuzione del rapporto, in quanto, per detto art. 17, gli Stati membri godono di un potere discrezionale di fissare metodi di calcolo diversi, di carattere anche sintetico, che valorizzino più ampiamente il criterio dell'equità e, quale punto di partenza, il limite massimo di un'annualità media di provvigioni previsto dalla direttiva medesima. Ne consegue che l'art. 1751 c.c. deve interpretarsi nel senso che l'attribuzione dell'indennità è condizionata non soltanto alla permanenza, per il preponente, di sostanziali vantaggi derivanti dall'attività di promozione degli affari compiuta dall'agente, ma anche alla rispondenza ad equità dell'attribuzione, in considerazione delle circostanze del caso concreto ed in particolare delle provvigioni perse da quest'ultimo che valorizzino più ampiamente il criterio dell'equità e, quale punto di partenza, il limite massimo di un'annualità media di provvigioni previsto dalla direttiva medesima(cfr. Cass. nn. 15373/2017, 486/2016, 18413/2013 , 4149/2012 , 15203/2010 , 23966/2008, 16347/2007). 3.3 Il decreto impugnato, dopo aver fatto una ricognizione della normativa nazionale ed unionale e della giurisprudenza di cui sopra si è dato conto, ha proceduto al calcolo del massimo dell’indennizzo globalmente calcolato sulla scorta della media delle provvigioni maturate negli ultimi cinque anni dimidiandolo, in base al criterio della equità, avuto riguardo alla durata del rapporto di agenzia e all’intera attività professionale dell’agente. 3.4 Si tratta di accertamento in fatto che non presenta profili di irragionevolezza, incongruità e illogicità, e come tale è censurabile in cassazione solo ai sensi dell'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5 - nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalD.L. 22 giugno 2012, n.83, art. 54 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n.134 - come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l'ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (tra le tante:Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340 ). 3.5La censura del ricorrente, formulata in termini di violazione di legge, si risolve, in realtà, nella prospettazione di un diverso procedimento di determinazione dell’indennità finendo, quindi, per contrapporre una difforme soluzione rispetto a quella seguita dal Tribunale. 4. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1370, 1453 1223 cc e 24 l.fall. in relazione al rigetto della domanda risarcitoria. Deduce : a) di aver legittimamente trasferito l’azione risarcitoria promossa davanti al Giudice del lavoro dinanzi al Tribunale fallimentare, che aveva competenza esclusiva e inderogabile a conoscerla; b) che l’art. 8 del contratto di agenzia andava interpretato nel senso di attribuire un vero e proprio diritto dell’agente alla risoluzione del contratto per inadempimento della controparte; c) che in ogni caso egli aveva diritto al risarcimento del danno ex art 1453 cc dal momento che erano state dedotte a giustificazione della risoluzione del contratto non solo le condotte di inesatta esecuzione dei singoli contratti conclusi con i clienti finali , ma anche l’inadempimento da parte dellapreponente all’obbligo del pagamento delle provvigioni. 4.1 La prima articolazione della censura è fondata. 4.2 In materia di rapporti tra l’azione di risoluzione del contratto esperita prima del fallimento e la domanda di insinuazione al passivo per crediti risarcitori questa Corte ha enunciato con un recente pronuncia i seguenti principi « Nel sistema concorsuale riformato, la L. Fall., art. 72, comma 5, secondo periodo, impone - anche alla luce dei principi di specializzazione, concentrazione e speditezza sottesi alla L. Fall., artt. 24 e 52, nonch é del contraddittorio incrociato tipico del procedimento di accertamento del passivo - che la domanda di risoluzione proposta prima della dichiarazione di fallimento, se diretta in via esclusiva a far valere le consequenziali pretese risarcitorie o restitutorie in sede fallimentare, non può proseguire in sede di cognizione ordinaria, ma deve essere interamente proposta secondo il rito speciale disciplinato dalla L. Fall., artt. 93 e ss . In sede di accertamento del passivo, la domanda di risoluzione che costituisca antecedente logico-giuridico della domanda di risarcimento o restituzione deve essere esaminata e decisa dal giudice fallimentare, non essendo applicabile in via analogica l'istituto dell'ammissione con riserva ai sensi della L. Fall., art. 96, n. 1) o n. 3), n é potendosi disporre la sospensione necessaria ai sensi dell' art. 295 c.p.c. , in attesa della decisione della causa pregiudiziale di risoluzione in ipotesi proseguita in sede di cognizione ordinaria » ( cfr. Cass.2990/2020 ) 4.3 Nel caso in esame il Tribunale, affermando che l’agente avrebbe dovuto continuare il giudizio di risoluzione del contratto promosso dall’agente in sede ordinaria, non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra esposti. 4.4 L’accoglimento della predetta censura comporta l’inammissibilità, per difetto di interesse, di quella, riportata sub. c), con cui si critica la statuizione assunta nel merito d a l Tribunale di Ancona, circa l’inesistenza di un danno derivante dall’inadempimento della preponente. Al riguardo deve infatti darsi continuità all'orientamento alla stregua del quale, qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con cui si sia spogliato della potestas iudicandi , abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnare tale statuizione, sicché è ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale, mentre è inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata ( cfr. Cass. 17004/2015 e 23781/2020). 4.5 Il motivo è invece inammissibile laddove (con la censura riportata sub. b) pretende di fondare il diritto al risarcimento di Fruscoloni sulla clausola di cui all’art. 8 del contratto, che prevedevala durata minima del rapporto a tempo indeterminato in cinque anni e il diritto «al risarcimento» dei danni in caso di «risoluzione» di una delle parti prima di tale periodo. Il ricorrente si limita, infatti, a richiedere un’ interpretazione della clausola diversa da quella datale dal tribunale, che, sulla base dell’espresso richiamo in essa contenuto alla disciplina di cui all’art 1750 cc, l’ha ritenuta applicabile alla sola ipotesi (non verificatasi nella specie) di recesso infaquinquennale dal contratto di una delle parti. 4.6 Trova dunque applicazione il consolidato orientamento giurisprudenziale di questo giudice di legittimità, secondo cui, poiché l'interpretazione dei contratti e degli atti negoziali in genere, in quanto accertamento della comune volontà delle parti in essi espressasi, costituisce attività propria ed esclusiva del giudice di merito, per far valere l a violazione degli artt. 1362 e segg. c.c. occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d'interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, ma occorre, altresì, precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche (o del vizio di motivazione) e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa" (fra molte, Cass. nn.10554/2010, 25728/2013). 5. Il quarto motivo con il quale viene dedotto omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio ex art 360 comma 1 nr 5 cpc, in relazione alle poste di danno maturate in conseguenza della risoluzione,rimane assorbito. 6. In accoglimento del terzo motivo, nei limiti sopra precisati, il decreto impugnato va cassato con rinvio della causa al Tribunale di Ancona, in diversa composizione, per un nuovo esame in ordine alle domande di risoluzione del contratto per inadempimento e risarcimento dei danni, e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio. PQM La Corte, accoglie il terzo motivo, nei termini di cui in motivazione, rigettati il primo ed il secondo ed assorbito il quarto;