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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 febbraio 2024

Cassazione n. 07948/2024

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 3068-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.320, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della P rovincia di Foggia, in persona del Direttore Generale pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] pubblico impiego R.G.N.3068/2018 Cron.

Rep.

Ud.21/02/2024 CC -controricorrente - avverso la sentenza n. 2164/2017 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 16/10/2017 R.G.N. 1930/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. con sentenza del 16.10.2017 la Corte d’appello di Bari confermava la sentenza del Tribunale di Foggia che aveva rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA], dirigente veterinario dell’[OSCURATO:PERSONA]/2, il quale aveva chiesto: i) accertarsi il suo diritto di percepire la retribuzione di risultato nella misura stabilita dall’art. 63 comma 2 c.c.n.l. dirigenza medica e veterinaria del 5.12.1996, con conseguente annullamento delle delibere del D.G. dell’[OSCURATO:PERSONA]/2n. 291/2001 e n. 683/2001, nella parte in cui disponevano di unificare il fondo di risultato dei dirigenti medici e veterinari sia al momento costitutivo che in quello della ripartizione, e condanna dell’[OSCURATO:PERSONA]/2 al pagamento delle differenze retributive maturate nel periodo 2002/2007 pari a €. 36.994,52; ii) condannarsi l’[OSCURATO:PERSONA]/2 al pagamento della somma di €. 13.323,52 a titolo di indennità di polizia giudiziaria, oltre accessori di legge;

2. la Corte territoriale, effettuata una ricognizione della disciplina contrattuale applicabile alla fattispecie, affermava, anche sulla scorta degli “orientamenti applicativi” ARAN, che il fondo per la retribuzione di risultato doveva intendersi unico per tutti i dirigenti, medici e veterinari, destinatari del c.c.n.l. del 5.12.1996 Area dirigenza medica e veterinaria, sicché non poteva condividersi la tesi attorea in ordine alla distinzione dei fondi al momento della costituzione e ripartizione;

4. aggiungeva, quanto all’indennità di polizia giudiziaria reclamata per il periodo gennaio 1986/31.10.2005 e sulla scorta di Cass. n. 8842 e n. 20852/2013, che essa non spettava in difetto di prova sul possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria attribuita con provvedimento prefettizio: in tal senso, militava il disposto dell’art. 27 d.P.R. n. 616/1977, applicabile fino al 3.11.2005, data di entrata in vigore dell’art.52 c.c.n.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], il quale annetteva valore al concreto esercizio delle funzioni ispettive e di controllo previste dal d.P.R. n. 616/1977 (art. 27) e dalla legge n. 283/1962 (art. 3);

5. avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi assistiti da memoria, resistiti dall’[OSCURATO:PERSONA]/2 con controricorso.

Considerato che:

1. con il primo motivo si denuncia,ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. , la violazione degli artt. 5, 63 e 65 c.c.n.l.

Area dirigenza medica e veterinaria del 5.12.1996, dell’art. 52 c.c.n.l.

Area dirigenza medica e veterinaria del 1998-2001, dell’art. 56 del c.c.n.l.

Area dirigenza medica e veterinaria del 2002-2003, dell’art. 12 c.c.n.l.

Area dirigenza medica e veterinaria 2004- 2005 nonchédegli artt. 1362, 1363 e 1367 cod. civ.; la Corte di merito, ignorando la delibera del D.G. n. 844/1999 che parlava di “fondi separati”, avrebbe dato erronea interpretazione delle disposizioni richiamate, da cui traspariva, se lette criticamente e nel loro complesso (art. 1363 cod. civ.), che i contraenti avevano “voluto segnare un netto distinguo tra i due fondi (quello dei dirigenti medici e veterinari)”, anche perché, diversamente opinando, si perverrebbe, seguendo l’esegesi del giudice d’appello, a una discriminazione in danno dei veterinari, permettendo l’indebito finanziamento dell’unico fondo con risorse a loro destinate a tutto vantaggio dei medici che finirebbero per ingiustamente avvantaggiarsi;

2. con il secondo mezzo si denuncia falsa applicazione dell’art. 27 comma 1 d.P.R. n. 616/1977, per avere la Corte di merito trascurato di considerare che il meccanismo di nomina prefettizia previsto dalla norma predetta è limitato all’individuazione degli addetti ai servizi regionali e degli enti locali, destinati a operare nella materia infortunistica e di igiene del lavoro, attività estranee al dirigente veterinario, al quale ultimo, anche nella vigenza dell’art. 55 d.P.R. n. 270/1987, è invece la stessa ASL ad attribuire (senza necessità di “ratifica prefettizia”) la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, nel momento in cui assegna tali funzioni ispettive e di controllo, e ciò in forza delle disposizioni di cui all’art. 21 legge n. 833/1978 e dell’art. 3 legge n. 283/1962;

3. tanto premesso,il Collegio, in esito all’esame del primo motivo di ricorso nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], tenuto conto della novità della question e e del conseguente rilievo nomofilattico, ha ritenuto necessario rimettere la trattazione della causa alla pubblica udienza;

4. questa Corte (Cass., Sez.

L, n. 15521 del 2018) si è espressa per l’unicità del fondo destinato alla retribuzione di risultato dei dirigenti non medici del servizio sanitario nazionale, sviluppando un argomentare che ha valorizzato una lettura sistematica delle diverse disposizioni di quelladisciplina contrattuale (artt. 1, 58, 61 , 62 c.c.n.l. 5.12.1996dei dirigenti del ruolo SPTA);

5. senonché , la disciplina contrattuale dei dirigenti medici, veterinari ed odontoiatri, per come succedutasi nel tempo (art. 63 5 c.c.n.l. 5.12.1996, art. 52 c.c.n.l. 8.6.2000, art. 26 c.c.n.l. 17.10.2008, art. 11 c.c.n.l. 6.5.2010, art. 95 c.c.n.l. 19.12.2019) , si mostra in larga parte dissimile da quella dei dirigenti non medici : dal la sequenza contrattuale,il cui lessico adopera sistematicamente il plurale “fondi” per riferirsi alla retribuzione di risultato, pare potersi desumere, infatti,che le parti collettive abbiano inteso manteneredistinti i due fondi e comunque le quote relative , rispettivamente, ai dirigenti medici e ai dirigenti veterinari (cfr.,da ultimo, l’art. 95 del c.c.n.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], cit. ) ;

6. su tal i basi poggiano, in sostanza, le critiche alla sentenza impugnata laddove si lamenta , nel primo motivo di ricorso, l’indebito finanziamento del personale dirigente medico con risorse destinate in via autonoma ai dirigenti veterinari, dal momento che «[…] i primi, essendo più numerosi, finirebbero per “accaparrarsi” una quota piuttosto sostanziosa dei finanziamenti stanziati per i secondi» (così a pag. 18 del ricorso per cassazione);

7. si ritiene, pertanto , che il ricors o pong a questioni nuove di diritto sostanziale mai trattate in precedenza,in relazione alle quali si appalesa opportuno, anche in considerazione delle difficoltà interpretative e delle possibili ricadute applicativ e su ambiti sociali ed econom ici, il contributo della Procura Generale e degli Avvocati con la discussione in udienza.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 3068-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.320, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della P rovincia di Foggia, in persona del Direttore Generale pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] pubblico impiego R.G.N.3068/2018 Cron. Rep. Ud.21/02/2024 CC -controricorrente - avverso la sentenza n. 2164/2017 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 16/10/2017 R.G.N. 1930/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. con sentenza del 16.10.2017 la Corte d’appello di Bari confermava la sentenza del Tribunale di Foggia che aveva rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA], dirigente veterinario dell’[OSCURATO:PERSONA]/2, il quale aveva chiesto: i) accertarsi il suo diritto di percepire la retribuzione di risultato nella misura stabilita dall’art. 63 comma 2 c.c.n.l. dirigenza medica e veterinaria del 5.12.1996, con conseguente annullamento delle delibere del D.G. dell’[OSCURATO:PERSONA]/2n. 291/2001 e n. 683/2001, nella parte in cui disponevano di unificare il fondo di risultato dei dirigenti medici e veterinari sia al momento costitutivo che in quello della ripartizione, e condanna dell’[OSCURATO:PERSONA]/2 al pagamento delle differenze retributive maturate nel periodo 2002/2007 pari a €. 36.994,52; ii) condannarsi l’[OSCURATO:PERSONA]/2 al pagamento della somma di €. 13.323,52 a titolo di indennità di polizia giudiziaria, oltre accessori di legge; 2. la Corte territoriale, effettuata una ricognizione della disciplina contrattuale applicabile alla fattispecie, affermava, anche sulla scorta degli “orientamenti applicativi” ARAN, che il fondo per la retribuzione di risultato doveva intendersi unico per tutti i dirigenti, medici e veterinari, destinatari del c.c.n.l. del 5.12.1996 Area dirigenza medica e veterinaria, sicché non poteva condividersi la tesi attorea in ordine alla distinzione dei fondi al momento della costituzione e ripartizione; 4. aggiungeva, quanto all’indennità di polizia giudiziaria reclamata per il periodo gennaio 1986/31.10.2005 e sulla scorta di Cass. n. 8842 e n. 20852/2013, che essa non spettava in difetto di prova sul possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria attribuita con provvedimento prefettizio: in tal senso, militava il disposto dell’art. 27 d.P.R. n. 616/1977, applicabile fino al 3.11.2005, data di entrata in vigore dell’art.52 c.c.n.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], il quale annetteva valore al concreto esercizio delle funzioni ispettive e di controllo previste dal d.P.R. n. 616/1977 (art. 27) e dalla legge n. 283/1962 (art. 3); 5. avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi assistiti da memoria, resistiti dall’[OSCURATO:PERSONA]/2 con controricorso. Considerato che: 1. con il primo motivo si denuncia,ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. , la violazione degli artt. 5, 63 e 65 c.c.n.l. Area dirigenza medica e veterinaria del 5.12.1996, dell’art. 52 c.c.n.l. Area dirigenza medica e veterinaria del 1998-2001, dell’art. 56 del c.c.n.l. Area dirigenza medica e veterinaria del 2002-2003, dell’art. 12 c.c.n.l. Area dirigenza medica e veterinaria 2004- 2005 nonchédegli artt. 1362, 1363 e 1367 cod. civ.; la Corte di merito, ignorando la delibera del D.G. n. 844/1999 che parlava di “fondi separati”, avrebbe dato erronea interpretazione delle disposizioni richiamate, da cui traspariva, se lette criticamente e nel loro complesso (art. 1363 cod. civ.), che i contraenti avevano “voluto segnare un netto distinguo tra i due fondi (quello dei dirigenti medici e veterinari)”, anche perché, diversamente opinando, si perverrebbe, seguendo l’esegesi del giudice d’appello, a una discriminazione in danno dei veterinari, permettendo l’indebito finanziamento dell’unico fondo con risorse a loro destinate a tutto vantaggio dei medici che finirebbero per ingiustamente avvantaggiarsi; 2. con il secondo mezzo si denuncia falsa applicazione dell’art. 27 comma 1 d.P.R. n. 616/1977, per avere la Corte di merito trascurato di considerare che il meccanismo di nomina prefettizia previsto dalla norma predetta è limitato all’individuazione degli addetti ai servizi regionali e degli enti locali, destinati a operare nella materia infortunistica e di igiene del lavoro, attività estranee al dirigente veterinario, al quale ultimo, anche nella vigenza dell’art. 55 d.P.R. n. 270/1987, è invece la stessa ASL ad attribuire (senza necessità di “ratifica prefettizia”) la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, nel momento in cui assegna tali funzioni ispettive e di controllo, e ciò in forza delle disposizioni di cui all’art. 21 legge n. 833/1978 e dell’art. 3 legge n. 283/1962; 3. tanto premesso,il Collegio, in esito all’esame del primo motivo di ricorso nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], tenuto conto della novità della question e e del conseguente rilievo nomofilattico, ha ritenuto necessario rimettere la trattazione della causa alla pubblica udienza; 4. questa Corte (Cass., Sez. L, n. 15521 del 2018) si è espressa per l’unicità del fondo destinato alla retribuzione di risultato dei dirigenti non medici del servizio sanitario nazionale, sviluppando un argomentare che ha valorizzato una lettura sistematica delle diverse disposizioni di quelladisciplina contrattuale (artt. 1, 58, 61 , 62 c.c.n.l. 5.12.1996dei dirigenti del ruolo SPTA); 5. senonché , la disciplina contrattuale dei dirigenti medici, veterinari ed odontoiatri, per come succedutasi nel tempo (art. 63 5 c.c.n.l. 5.12.1996, art. 52 c.c.n.l. 8.6.2000, art. 26 c.c.n.l. 17.10.2008, art. 11 c.c.n.l. 6.5.2010, art. 95 c.c.n.l. 19.12.2019) , si mostra in larga parte dissimile da quella dei dirigenti non medici : dal la sequenza contrattuale,il cui lessico adopera sistematicamente il plurale “fondi” per riferirsi alla retribuzione di risultato, pare potersi desumere, infatti,che le parti collettive abbiano inteso manteneredistinti i due fondi e comunque le quote relative , rispettivamente, ai dirigenti medici e ai dirigenti veterinari (cfr.,da ultimo, l’art. 95 del c.c.n.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], cit. ) ; 6. su tal i basi poggiano, in sostanza, le critiche alla sentenza impugnata laddove si lamenta , nel primo motivo di ricorso, l’indebito finanziamento del personale dirigente medico con risorse destinate in via autonoma ai dirigenti veterinari, dal momento che «[…] i primi, essendo più numerosi, finirebbero per “accaparrarsi” una quota piuttosto sostanziosa dei finanziamenti stanziati per i secondi» (così a pag. 18 del ricorso per cassazione); 7. si ritiene, pertanto , che il ricors o pong a questioni nuove di diritto sostanziale mai trattate in precedenza,in relazione alle quali si appalesa opportuno, anche in considerazione delle difficoltà interpretative e delle possibili ricadute applicativ e su ambiti sociali ed econom ici, il contributo della Procura Generale e degli Avvocati con la discussione in udienza. P.Q.M. La Corte rimette la causa alla
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