CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03113/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 7038/2016proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale del 7 gennaio 2016, rilasciata con atto autenticato nelle firme dal [OSCURATO:PERSONA] di Catania, Rep. 14264, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 49. - ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12. -controricorrente - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nella persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d ella SICILIA, n. 589/27/15, depositata in data 17 febbraio 2015 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 gennaio 2023dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. L'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Taormina, aveva notificato a [OSCURATO:PERSONA], esercente l'attività di servizi di pulizia, l'avviso di accertamento n. RJJ01T00313/2006, con cui , all'esito della verifica fiscale della Guardia di Finanza di cui al p.v.c. del 20 dicembre 2001, aveva procedutoalla rettifica analitica del reddito d'impresa per l'anno d'imposta 2001, ai sensi dell'art.39, comma 1, del d.P.R. n. 600/ 19 73 e aveva rideterminato un maggiore imponibile ai fini IRPEF e IRAP, ai sensi dell'art.41 bis del d. P . R . n. 600/ 19 73 ed un magg iore imponibile IVA, ai sensi dell'art.54 del d.P.R. n. 633/ 19 72 . 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Messina, con sentenza n. 510/08/09, emessa il 20 novembre 2009 , aveva acco lto il ricorso proposto dalla contribuente ed aveva annulla to l'avviso di accertamento, compensandole spese del giudizio. 3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, adita con appello principale dell'Agenzia delle Entratee con appello incidentale dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., già ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], ha accolto il gravame principale, rigettando quello incidentale, e, in riforma della sentenza impugnata, ha confermato l'avviso di accertamento.4.I giudici di secondo grado, in particolare, hanno affermato che: -)era fondata la censura della sentenza di primo grado, laddove i primi giudici avevano annullato l'accertamento, riconoscendo la deduzione dei costi ritenuti non inerenti per l'ammontare di lire 110.000.000 e ritenuti inesistenti per l'ammontare di lire 41.000.000, in quanto dal processo verbale della Guardia di Finanza relativo alla ditta verificata ed ai processi verbali relativi ai controlli incrociati eseguiti presso fornitori ([OSCURATO:SOCIETA]., Catania, [OSCURATO:SOCIETA]., Catania), che facevano piena prova, fino a querela di falso, era emersa la genericità dei documentiprodotti (fatture) ; in mancanza di chiarimenti della parte e della documentazione giustificativa a corredo, dalla quale evincere la reale consistenza e la natura delle prestazioni rese, i documenti (riguardanti fitti e lavori di terzi) non apparivanoidonei a supportare i costi sostenuti, né tanto meno a dimostrare la loro effettiva inerenza alla produzione del reddito d'impresa; -) riguardo alla indebita deduzione di costi inesistenti, dal controllo incrociato effettuato nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. era emerso che le due fatture in questione eranostate emesse dalla citata società e rilasciate alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per il tramite di un soggetto intermediario «a fronte di operazioni inesistenti», in quanto attestanti prestazioni di servizi mai effettuate , così come risulta va nelle dichiarazioni dell'amministratore della società ; emergeva, quindi, che i costi in questione non possedevanoi requisiti richiesti dal citato art. 75 del T.U.I.R., néil contribuente, cui incombeva l'onere, aveva fornito i supporti documentari idonei a contrastare quanto asserito dai verbalizzanti verificatori e confermato dall'Ufficio nell'avviso di accertamento; -) era infondato il primo motivo dell'appello incidentale, riguardante la violazione dell'art. 12, comma 5, della legge n. 212/2000, in quanto il termine di permanenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente non era perentorio e tenuto conto del l'incongruità di una siffatta qualificazione rispetto alla sua «ratio»e alla possibilità di deroga con il mero consenso motivato del dirigente interno, come affermato anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 16323 del 17 luglio 2014; -) l'avviso di accertamento , motivato con il rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza, non era illegittimo per la mancanza di una autonoma valutazione da parte dell'Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l'Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, aveva inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si trattavadi elementi già noti al contribuente, non arrecavaalcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio; -) era, dunque,legittimo l'operato dell'A.F., che aveva ritenuto nel suo accertamento che nella determinazione del reddito d'impresa i costi contestati difettavano del requisito della certezza e, quindi, della loro inerenza e che, pertanto, non potevano essere portati in deduzione, così come non era detraibile l'IVA inerente. 5. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato adue motivi . 6. L'Agenzia delle Entrate resiste concontroricorso. 7.La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si lamenta la falsa applicazione dell'art. 2700 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale non aveva tenuto conto della documentazione prodotta (fatture) , con nota dell'11 giugno 2008 presso la Commissione tributaria provinciale e relativi allegati, al fine di provare il fatto costitutivo del diritto alla deduzione dei costi ed aveva erroneamente sostenuto che il p.v.c. faceva piena prova, fino a querela di falso, dell'inidoneità dei documenti a dimostrare la sussistenza dei requisiti prescritti dall'art. 109 T.U.I.R.. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, quindi, aveva errato a ritenere applicabile, al caso di specie, l'art. 2700 cod. civ., quando, invece, la stessa avrebbe dovuto considerare e valutare il complessivo quadro probatorio, conformemente all'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui «Ove il contribuente assolva l'onere, a suo carico, di provare il fatto costitutivo del diritto alla deduzione dei costi mediante la produzione delle fatture, l'Amministrazione finanziaria ne può dimostrare l'inattendibilità anche mediante presunzioni, sicché il giudice di merito deve prendere in considerazione il complessivo quadro probatorio al fine di verificare la sussistenza di tutti i presupposti di deducibilità, ivi compresi i fatti secondari indicati» (Cass. , 23 dicembre 2015, n. 25908). 2. Con il secondo motivo si lamenta la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 cod. proc. civ. e dell'art. 36 del decreto legislativo n. 546/1992 (vizio di motivazione assente o «meramente apparente»), in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ..[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale , forte dell'errata convinzione che i «processi verbali relativi ai controlli incrociati eseguiti presso i fornitori [...] fanno piena prova, fino a querela di falso», avevaritenuto di non dovere valutare l'effettiva idoneità dei documenti prodotti finalizzati a dimostrare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 75 (ora 109) del T.U.I.R.. Ciò rappresentava una evidente ipotesi di motivazione apparente, avendo il contribuente dedotto che: «a) Si tratta di servizi effettivamente ricevuti a fronte dei quali venivano emesse dalle ditte interessate le corrispondenti fatture, regolarmente saldate dalla ricorrente, come constatato dalla GdF e, pertanto, portate in deduzione dal reddito imponibile in ossequio a quanto previsto dalla normativa in vigore; b) Una delle due fatture in contestazione e, segnatamente, la n. 3 del 03/04/2001 si riferisce al canone di locazione relativo all'immobile ubicato nella zona industriale di Catania, [OSCURATO:PERSONA] d'Arci, [OSCURATO:PERSONA], meglio descritto nella planimetria agli atti del giudizio. Come agevolmente si evince dal confronto tra i partitari contabili e gli estratti di conto corrente bancario allegati (cfr. doc. 7 e 8 della nota di deposito documenti), gli importi addebitati alla società con la citata fattura risultano regolarmente corrisposti, sicché non sussiste alcuna valida ragione per il disconoscimento della deduzione di tali costi; c) Quanto alla fattura n. 40, del 19/06/2001, la stessa riguarda lavori effettuati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei cantieri gestiti dalla [OSCURATO:PERSONA] presso l'[OSCURATO:PERSONA] e presso il [OSCURATO:PERSONA]. Giova ricordare, al riguardo, che la [OSCURATO:PERSONA] era aggiudicataria degli appalti di pulizia, manutenzione e ristrutturazione dei suddetti [OSCURATO:PERSONA], come diffusamente si evince dall'esame del pvc. Ciò trova ulteriore conferma negli accrediti bancari che tali Enti disponevano in favore della ricorrente. Anche in tal caso, i costi in questione, certamente inerenti all'attività svolta, sono stati regolarmente contabilizzati e versati mediante assegno bancario n. 0091534974 del 21.06.2001». [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale non aveva analizzato nessuna delle circostanze sopra menzionate ed aveva totalmente omesso di esaminare le difese del contribuente, limitandosi ad enunciare il principio secondo cui le spese e gli altri componenti negativi concorrevano a formare il reddito nell'esercizio di competenza purché ne fosse certa l'esistenza o determinabile l'ammontare.[OSCURATO:PERSONA], pur restando libero di valutare, con riferimento a simili documenti, la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 75 (ora 109) T. U. I . R . , avrebbe dovuto chiarire, quanto meno, le ragioni che lo avevano indotto a ritenere detti documenti affetti da genericità. In assenza di una simile motivazione non era, infatti, possibile comprendere le ragioni che avevano indotto la C ommissione tributaria regionale a riformare la sentenza di primo grado e, quindi, a ritenere infondate le pretese del contribuente. 3. non ricorrono le ipotesi previste dall'art. 375, comma primo, nn.1 e 5, cod. proc. civ., e che il ricorso deve essere rimesso