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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 settembre 2017

Cassazione n. 23615/2026

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e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato– ricorrente –controCHRISTILLIN PAOLO (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE])– intimato –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana,n. 1912/2017, depositata l’11/09/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava, dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Pisa, la cartella di pagamento n. 08720150014798762,emessa ai sensi dell’art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973, con cui l’Agenziadelle entrate, in relazione all’anno d’imposta 2010, aveva disconosciuto lasomma di euro 3.718,00, in quanto, essendo stata versata dalcontribuente alla moglie a titolo di contributo al mantenimento del figlio,trattavasi di onere indeducibile ex art. 10, comma 1, lett. c), del t.u.i.r.Numero registro generale 9242/2018Numero sezionale 5293/2026Numero di raccolta generale 23615/2026Data pubblicazione 21/07/2026A sostegno del ricorso il contribuente assumeva che l’importoportato in deduzione si riferiva, in realtà, al contributo versato alla moglieper il pagamento del canone locatizio dell’abitazione adibita a residenzafamiliare, come si desumeva dal provvedimento di modifica dellecondizioni della separazione personale, adottato dal Tribunale di Pisa.La CTP rigettava il ricorso.2.

Il contribuente proponeva appello dinanzi alla Commissionetributaria regionale della Toscana, la quale accoglieva il gravame.3.

Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate,articolando due motivi.Il contribuente è rimasto intimato.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 02/07/2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 20, 22 e 53 del d.lgs. n. 546/1992, nonché degliartt. 101 c.p.c. e 24 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c., per non aver la CTR verificato la regolare instaurazione delcontraddittorio, posto che l’atto di appello non era mai stato notificatoall’Ufficio, come si evinceva, peraltro, dall’annotazione apposta dallasegreteria della CTR sull’istanza di estrazione di copia della notificadell’atto di appello, con cui si era attestato che l’istanza predetta nonpoteva essere evasa in quanto il documento richiesto non risultava negliL’omessa notifica dell’appello nei termini di legge avrebbe dovutocomportare l’inammissibilità del gravame, rilevabile anche d’ufficio in ognistato e grado del giudizio.2.

Con il secondo motivo si deduce, in via subordinata, la violazionee/o falsa applicazione dell’art. 10 t.u.i.r., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., per aver la CTR errato nella qualificazione giuridicadelle somme portate in deduzione dal contribuente e da questo versateNumero registro generale 9242/2018Numero sezionale 5293/2026Numero di raccolta generale 23615/2026Data pubblicazione 21/07/2026alla moglie quale contributo al pagamento del canone di locazionedell’abitazione adibita a residenza familiare, trattandosi non dimantenimento periodico in favore del coniuge, bensì di contributo almantenimento del figlio, con conseguente non deducibilità dello stesso aisensi dell’art. 10 citato, come emergeva dalle pronunce del Tribunale diPisa in tema di separazione personale dei coniugi e modifica delle relativecondizioni.3.

Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo.3.1 L’Ufficio, come si evince dal documento scansionato nel ricorsoper cassazione, ha inoltrato alla segreteria della CTR un’istanza di rilasciodi copia dei documenti allegati all’atto di appello e, in particolare, dellanotifica di tale atto.Su tale istanza risulta un’annotazione della segreteria della CTRsecondo cui la richiesta di copia non può essere evasa in quanto ladocumentazione “non risulta negli atti del fascicolo”.Da tale annotazione si desume che non vi è prova dell’avvenutanotifica dell’atto di gravame, non avendo l’appellante provveduto aldeposito della documentazione comprovante tale circostanza.3.2 In proposito, questa Corte ha statuito, in tema di contenziosotributario, che l'appellante che ha notificato l'atto di appello - a mezzo delservizio postale, o per il tramite di ufficiale giudiziario, ovverodirettamente dalla parte, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del d.lgs. n.546/1992, nel testo vigente ratione temporis - ha l'onere di produrre ingiudizio, prima della discussione e a pena di inammissibilità del gravame,l'avviso di ricevimento attestante l'avvenuta notifica all'appellato noncostituito o, in alternativa, di chiedere la rimessione in termini (ex art.153, secondo comma, c.p.c.), dimostrando di essersi tempestivamente08/01/2025, n. 300; Cass. 01/10/2018, n. 23793; Cass. 14/04/2008, n.9769).Numero registro generale 9242/2018Numero sezionale 5293/2026Numero di raccolta generale 23615/2026Data pubblicazione 21/07/2026Pertanto, l’omessa notifica dell’appello o l’omesso depositodell’avviso di ricevimento di tale notifica comportava l’inammissibilità delgravame, che la CTR avrebbe dovuto rilevare.4.

Ne consegue che il primo motivo di ricorso va accolto, assorbito ilsecondo, e la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, ai sensidell’art. 382, terzo comma, c.p.c., in quanto il giudizio non poteva essereproseguito.Nulla per le spese di appello stante la mancata costituzionedell’Ufficio, mentre quelle di legittimità vanno poste a carico dell’intimato.

P.Q.Maccoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, e cassa lasentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’Agenzia delleentrate, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 1.400,00 percompenso, oltre spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 02/07/2026.Il PresidenteLucio Napolitano

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato– ricorrente –controCHRISTILLIN PAOLO (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE])– intimato –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana,n. 1912/2017, depositata l’11/09/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava, dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Pisa, la cartella di pagamento n. 08720150014798762,emessa ai sensi dell’art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973, con cui l’Agenziadelle entrate, in relazione all’anno d’imposta 2010, aveva disconosciuto lasomma di euro 3.718,00, in quanto, essendo stata versata dalcontribuente alla moglie a titolo di contributo al mantenimento del figlio,trattavasi di onere indeducibile ex art. 10, comma 1, lett. c), del t.u.i.r.Numero registro generale 9242/2018Numero sezionale 5293/2026Numero di raccolta generale 23615/2026Data pubblicazione 21/07/2026A sostegno del ricorso il contribuente assumeva che l’importoportato in deduzione si riferiva, in realtà, al contributo versato alla moglieper il pagamento del canone locatizio dell’abitazione adibita a residenzafamiliare, come si desumeva dal provvedimento di modifica dellecondizioni della separazione personale, adottato dal Tribunale di Pisa.La CTP rigettava il ricorso.2. Il contribuente proponeva appello dinanzi alla Commissionetributaria regionale della Toscana, la quale accoglieva il gravame.3. Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate,articolando due motivi.Il contribuente è rimasto intimato.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 02/07/2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 20, 22 e 53 del d.lgs. n. 546/1992, nonché degliartt. 101 c.p.c. e 24 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c., per non aver la CTR verificato la regolare instaurazione delcontraddittorio, posto che l’atto di appello non era mai stato notificatoall’Ufficio, come si evinceva, peraltro, dall’annotazione apposta dallasegreteria della CTR sull’istanza di estrazione di copia della notificadell’atto di appello, con cui si era attestato che l’istanza predetta nonpoteva essere evasa in quanto il documento richiesto non risultava negliL’omessa notifica dell’appello nei termini di legge avrebbe dovutocomportare l’inammissibilità del gravame, rilevabile anche d’ufficio in ognistato e grado del giudizio.2. Con il secondo motivo si deduce, in via subordinata, la violazionee/o falsa applicazione dell’art. 10 t.u.i.r., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., per aver la CTR errato nella qualificazione giuridicadelle somme portate in deduzione dal contribuente e da questo versateNumero registro generale 9242/2018Numero sezionale 5293/2026Numero di raccolta generale 23615/2026Data pubblicazione 21/07/2026alla moglie quale contributo al pagamento del canone di locazionedell’abitazione adibita a residenza familiare, trattandosi non dimantenimento periodico in favore del coniuge, bensì di contributo almantenimento del figlio, con conseguente non deducibilità dello stesso aisensi dell’art. 10 citato, come emergeva dalle pronunce del Tribunale diPisa in tema di separazione personale dei coniugi e modifica delle relativecondizioni.3. Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo.3.1 L’Ufficio, come si evince dal documento scansionato nel ricorsoper cassazione, ha inoltrato alla segreteria della CTR un’istanza di rilasciodi copia dei documenti allegati all’atto di appello e, in particolare, dellanotifica di tale atto.Su tale istanza risulta un’annotazione della segreteria della CTRsecondo cui la richiesta di copia non può essere evasa in quanto ladocumentazione “non risulta negli atti del fascicolo”.Da tale annotazione si desume che non vi è prova dell’avvenutanotifica dell’atto di gravame, non avendo l’appellante provveduto aldeposito della documentazione comprovante tale circostanza.3.2 In proposito, questa Corte ha statuito, in tema di contenziosotributario, che l'appellante che ha notificato l'atto di appello - a mezzo delservizio postale, o per il tramite di ufficiale giudiziario, ovverodirettamente dalla parte, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del d.lgs. n.546/1992, nel testo vigente ratione temporis - ha l'onere di produrre ingiudizio, prima della discussione e a pena di inammissibilità del gravame,l'avviso di ricevimento attestante l'avvenuta notifica all'appellato noncostituito o, in alternativa, di chiedere la rimessione in termini (ex art.153, secondo comma, c.p.c.), dimostrando di essersi tempestivamente08/01/2025, n. 300; Cass. 01/10/2018, n. 23793; Cass. 14/04/2008, n.9769).Numero registro generale 9242/2018Numero sezionale 5293/2026Numero di raccolta generale 23615/2026Data pubblicazione 21/07/2026Pertanto, l’omessa notifica dell’appello o l’omesso depositodell’avviso di ricevimento di tale notifica comportava l’inammissibilità delgravame, che la CTR avrebbe dovuto rilevare.4. Ne consegue che il primo motivo di ricorso va accolto, assorbito ilsecondo, e la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, ai sensidell’art. 382, terzo comma, c.p.c., in quanto il giudizio non poteva essereproseguito.Nulla per le spese di appello stante la mancata costituzionedell’Ufficio, mentre quelle di legittimità vanno poste a carico dell’intimato. P.Q.Maccoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, e cassa lasentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’Agenzia delleentrate, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 1.400,00 percompenso, oltre spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 02/07/2026.Il PresidenteLucio Napolitano
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