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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04814/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] i! [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo 4 1--e co-z/P iI difensore e cv.c.30,,,, FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Catania riformava parzialmente in senso favorevole all'imputato limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari la sentenza con cui il tribunale di Catania, in data 10.6.2014, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene, principale e accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e di bancarotta fraudolenta documentale, in rubrica ascrittigli, con riferimento al fallimento della "[OSCURATO:SOCIETA].", di cui l'imputato era amministratore unico, dichiarato con sentenza pronunciata dal tribunale di Catania in data 7.3.2008.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto, da un lato, a fronte del mancato reperimento di beni per un valore di 70.000,00 euro, l'imputato aveva consegnato agli organi del fallimento un libretto di risparmio contenente un saldo attivo di 98.777,19 euro, risultando del tutto indimostrato l'assunto della corte territoriale, secondo cui si sarebbero verificate ulteriori insinuazioni al passivo nel corso della procedura fallimentare, che rendevano impossibile la soddisfazione di tutte le pretese creditorie attraverso l'attivo realizzato dalla procedura fallimentare; dall'altro, la corte territoriale ha omesso di considerare quanto riferito dal teste [OSCURATO:PERSONA], commercialista della società fallita, secondo cui le scritture contabili erano state da lui regolarmente tenute, ma non consegnate al curatore del fallimento.

3. Con requisitoria scritta del 22.1.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso venga rigettato.

Con conclusioni dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], pervenute a mezzo di posta elettronica certificata, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, insiste per l'accoglimento del ricorso.

3. In via preliminare va rilevato che, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 157, 160 e 161, c.p., il termine di prescrizione dei reati per cui si procede, la cui consumazione coincide con la pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento, nella sua massima estensione, tenuto conto, cioè, degli atti interruttivi intervenuti e in assenza di motivi di sospensione del relativo decorso, pari a dodici anni e sei mesi risulta sicuramente a tutt'oggi perento, anche ove si volesse tenere conto del periodo di sospensione del suddetto decorso pari a sessantaquattro giorni previsto dalla normativa varata per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19.

Si è pertanto verificata, dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado, intervenuta in data 18.6.2020, una causa di estinzione del reato, che compete al Collegio rilevare, non potendosi considerare inammissibile il ricorso presentato dall'imputato, essendo incentrato su questioni di diritto non manifestamente infondate.

Come è noto, infatti, il principio della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, sancito dall'art. 129, co. 2, c.p.p., opera anche con riferimento alle cause estintive del reato, quale è la prescrizione, rilevabili nel giudizio di cassazione (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 3, 01/12/2010, n. 1550, Rv. 249428; Cass., sez. un., 27/02/2002, n. 17179, Rv. 221403; Cass., Sez. 2, n. 6338 del 18/12/2014, Rv. 262761).

Logico corollario di tale affermazione sulla piena operatività dell'art. 129, c.p.p., è che anche nel giudizio di legittimità sussiste l'obbligo di dichiarare una più favorevole causa di proscioglimento ex art. 129, co. 2, c.p.p., pur ove risulti l'esistenza della causa estintiva della prescrizione, obbligo che, tuttavia, in considerazione dei caratteri tipici del giudizio innanzi la Corte di Cassazione, sussiste nei limiti del controllo del provvedimento impugnato, in relazione alla natura dei vizi denunciati (cfr. Cass., sez. 1, 18/04/2012, n. 35627, Rv. 253458; Cass., Sez. 6, n.48461, del 28/11/2013 Rv. 258169; Cass., Sez. 3, n. 394, del 25/09/2018, Rv. 274567).

Il sindacato di legittimità che, pertanto, si richiede alla corte in questo caso deve essere circoscritto all'accertamento della ricorrenza delle condizioni per &divenire a una pronuncia di proscioglimento nel merito con una delle formule prescritte dall'art. 129, co. 2, c.p.o.: la conclusione può essere favorevole al giudicabile solo se la prova dell'insussistenza del fatto o dell'e.straneità a esso dell'imputato risulti evidente sulla base degli stessi elementi e delle medesime valutazioni posti a fondamento della sentenza impugnata, senza possibilità di nuove indagini e ulteriori accertamenti che sarebbero incompatibili con il principio secondo cui l'operatività della causa estintiva, determinando congelamento della situazione processuale esistente nel momento in cui è intervenuta, non può essere ritardata.

Pertanto, qualora il contenuto complessivo della sentenza non prospetti, nei limiti e con i caratteri richiesti dall'art. 129 c.p.p., l'esistenza di una causa di non punibilità più favorevole all'imputato, deve prevalere resigenza della definizione immediata del processo (cfr. Cass., sez. 4, 05/11/2009, n. 43958, 17.) In presenza di una causa di estinzione del reato, infatti, la formula di proscioglimento nel merito (art. 129, comma 2, c.p.p.) può essere adottata solo quando dagli atti risulti "evidente" la prova dell'innocenza dell'imputato, sicché la valutazione che in proposito deve essere compiuta appartiene più al concetto di "constatazione" che di "apprezzamento" (cfr. Cass., sez. 2, 11/03/2009, n. 24495, G.), circostanza che, come risulta dalla stessa articolata esposizione dei motivi di ricorso, non può ritenersi sussistente nel caso in esame.

La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, per essere i reati indicati in premessa estinti per prescrizione.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.

Cosi deciso in Roma il 7.10.2021 Il Consigliere Estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] i! [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo 4 1--e co-z/P iI difensore e cv.c.30,,,, FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Catania riformava parzialmente in senso favorevole all'imputato limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari la sentenza con cui il tribunale di Catania, in data 10.6.2014, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene, principale e accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e di bancarotta fraudolenta documentale, in rubrica ascrittigli, con riferimento al fallimento della "[OSCURATO:SOCIETA].", di cui l'imputato era amministratore unico, dichiarato con sentenza pronunciata dal tribunale di Catania in data 7.3.2008. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto, da un lato, a fronte del mancato reperimento di beni per un valore di 70.000,00 euro, l'imputato aveva consegnato agli organi del fallimento un libretto di risparmio contenente un saldo attivo di 98.777,19 euro, risultando del tutto indimostrato l'assunto della corte territoriale, secondo cui si sarebbero verificate ulteriori insinuazioni al passivo nel corso della procedura fallimentare, che rendevano impossibile la soddisfazione di tutte le pretese creditorie attraverso l'attivo realizzato dalla procedura fallimentare; dall'altro, la corte territoriale ha omesso di considerare quanto riferito dal teste [OSCURATO:PERSONA], commercialista della società fallita, secondo cui le scritture contabili erano state da lui regolarmente tenute, ma non consegnate al curatore del fallimento. 3. Con requisitoria scritta del 22.1.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso venga rigettato. Con conclusioni dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], pervenute a mezzo di posta elettronica certificata, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, insiste per l'accoglimento del ricorso. 3. In via preliminare va rilevato che, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 157, 160 e 161, c.p., il termine di prescrizione dei reati per cui si procede, la cui consumazione coincide con la pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento, nella sua massima estensione, tenuto conto, cioè, degli atti interruttivi intervenuti e in assenza di motivi di sospensione del relativo decorso, pari a dodici anni e sei mesi risulta sicuramente a tutt'oggi perento, anche ove si volesse tenere conto del periodo di sospensione del suddetto decorso pari a sessantaquattro giorni previsto dalla normativa varata per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19. Si è pertanto verificata, dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado, intervenuta in data 18.6.2020, una causa di estinzione del reato, che compete al Collegio rilevare, non potendosi considerare inammissibile il ricorso presentato dall'imputato, essendo incentrato su questioni di diritto non manifestamente infondate. Come è noto, infatti, il principio della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, sancito dall'art. 129, co. 2, c.p.p., opera anche con riferimento alle cause estintive del reato, quale è la prescrizione, rilevabili nel giudizio di cassazione (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 3, 01/12/2010, n. 1550, Rv. 249428; Cass., sez. un., 27/02/2002, n. 17179, Rv. 221403; Cass., Sez. 2, n. 6338 del 18/12/2014, Rv. 262761). Logico corollario di tale affermazione sulla piena operatività dell'art. 129, c.p.p., è che anche nel giudizio di legittimità sussiste l'obbligo di dichiarare una più favorevole causa di proscioglimento ex art. 129, co. 2, c.p.p., pur ove risulti l'esistenza della causa estintiva della prescrizione, obbligo che, tuttavia, in considerazione dei caratteri tipici del giudizio innanzi la Corte di Cassazione, sussiste nei limiti del controllo del provvedimento impugnato, in relazione alla natura dei vizi denunciati (cfr. Cass., sez. 1, 18/04/2012, n. 35627, Rv. 253458; Cass., Sez. 6, n.48461, del 28/11/2013 Rv. 258169; Cass., Sez. 3, n. 394, del 25/09/2018, Rv. 274567). Il sindacato di legittimità che, pertanto, si richiede alla corte in questo caso deve essere circoscritto all'accertamento della ricorrenza delle condizioni per &divenire a una pronuncia di proscioglimento nel merito con una delle formule prescritte dall'art. 129, co. 2, c.p.o.: la conclusione può essere favorevole al giudicabile solo se la prova dell'insussistenza del fatto o dell'e.straneità a esso dell'imputato risulti evidente sulla base degli stessi elementi e delle medesime valutazioni posti a fondamento della sentenza impugnata, senza possibilità di nuove indagini e ulteriori accertamenti che sarebbero incompatibili con il principio secondo cui l'operatività della causa estintiva, determinando congelamento della situazione processuale esistente nel momento in cui è intervenuta, non può essere ritardata. Pertanto, qualora il contenuto complessivo della sentenza non prospetti, nei limiti e con i caratteri richiesti dall'art. 129 c.p.p., l'esistenza di una causa di non punibilità più favorevole all'imputato, deve prevalere resigenza della definizione immediata del processo (cfr. Cass., sez. 4, 05/11/2009, n. 43958, 17.) In presenza di una causa di estinzione del reato, infatti, la formula di proscioglimento nel merito (art. 129, comma 2, c.p.p.) può essere adottata solo quando dagli atti risulti "evidente" la prova dell'innocenza dell'imputato, sicché la valutazione che in proposito deve essere compiuta appartiene più al concetto di "constatazione" che di "apprezzamento" (cfr. Cass., sez. 2, 11/03/2009, n. 24495, G.), circostanza che, come risulta dalla stessa articolata esposizione dei motivi di ricorso, non può ritenersi sussistente nel caso in esame. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, per essere i reati indicati in premessa estinti per prescrizione. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Cosi deciso in Roma il 7.10.2021 Il Consigliere Estensore
Sentenza Cassazione n. 04814/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris