Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 31 luglio 2023

Cassazione n. 43568/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2022 della Corte d'appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria difensiva depositata in data :31/07/2023. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Firenze,, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze, ha ridotto la pena inflitta all'imputato, ritenuto responsabile dei reati di cui all'art. 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capi A) e B) e art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capo C) nella misura di anni uno e mesi nove di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Il ricorrente è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, per avere, quale legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA], esercente l'attività di locazione immobiliare di beni propri, al fine di consentire l'evasione a sé stesso, quale lavoratore autonomo esercente l'attività di studi di ingegneria, emesso la fattura n. 145/2013 con imponibile di C 175.000,00 ed Iva per C 38.500,00 per operazioni inesistenti (capo A); del reato di cui all'art. 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, per avere, quale legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA] di Degl'[OSCURATO:PERSONA] e &, esercente l'attività di costruzione di edifici residenziali, al fine di consentire l'evasione a sé stesso, quale lavoratore autonomo esercente l'attività di studi di ingegneria, emesso la fattura n. :LO bis con imponibile di C 59.000 ed Iva per C 12.980 per operazioni inesistenti (capo B); del reato di cui all'art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, per avere, quale lavoratore autonomo esercente l'attività di studi di ingegneria, avvalendosi delle fatture di cui ai capi A) e B) indicato nelle dichiarazioni annuali del 2013 e 2015, elementi passivi fittizi (capo C).

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento deducendo i seguenti motivi:

2.1. Violazione di legge ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) per violazione di legge di cui all'art. 192 cod.proc.pen. e vizio di motivazione apparente.

La corte territoriale avrebbe reso una motivazione meramente apparente e con travisamento della prova là dove non avrebbe considerato, quanto al profilo dell'inesistenza della prestazione di cui alla fattura n. 145 del 2013 che l'imputato aveva presentato rituale impugnazione avanti alla giurisdizione tributaria dimostrando, con la produzione documentale, le prestazioni professionali svolte dal ricorrente per conto della [OSCURATO:SOCIETA], per l'attività di assistenza al coordinatore per la sicurezza per la ristrutturazione di un complesso immobiliare, dagli anni 2001 al 2009, e per le quali si era fatto vistare la notula dal consiglio dell'ordine degli Ingegneri di Firenze per C 327.499,15 oltre iva, sebbene poi il pagamento era stato frutto di una transazione per la somma di C 180.000,00.

La fattura n. 145 del 2013 era stata emessa a fronte di una prestazione professionale realmente svolta.

2.2. Violazione di legge ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) e e) cod.proc.pen. per violazione di legge in relazione agli artt. 2, 8 e 9 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 e correlato vizio di motivazione.

La corte territoriale avrebbe errato nell'applicazione della legge e segnatamente dell'art. 9 cit. che stabilisce che l'emittente la fattura non può concorrere con l'utilizzatore.

Nel caso in esame la norma avrebbe dovuto trovare applicazione in quanto l'impui:ato è stato ritenuto responsabile quale persona fisica quale utilizzatore e quale emittente nella qualità di legale rappresentante di due società.

Coniugandosi la persona fisica dell'emittente e quella dell'utilizzatore deve trovare applicazione il disposto dell'art. 9 cit e di conseguenza del concorso tra i reati di emissione e utilizzazione di fatture per operazione inesistente.

2.3. Vizio di motivazione in relazione all'omessa risposi:a sulla richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

Il difensore dell'imputato ha depositato memoria con cui insistendo nel motivo di travisamento della prova, ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il primo motivo di ricorso presenta plurime cause di inammissibilità.

In primo luogo, è inammissibile perché, da un iato, diretto a richiedere un diverso apprezzamento degli elementi di fatto, alcuni dei quali introdotti con il ricorso per cassazione.

Il motivo è, poi, generico perché non si confronta con le ragioni della decisione.

Infine, è inammissibile con riguardo alla violazione della legge processuale di cui all'art. 192 cod.proc.pen. in quanto la valutazione delle prove rientra nel diverso vizio di motivazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen.

In sintesi, il ricorrente contesta la motivazione della sentenza in relazione alla ritenuta inesistenza oggettiva della prestazione di cui alla fattura n. 143 del 2013 sul rilievo che nel processo tributario era stata prodotta documentazione (che non si comprende se anche riversata nell'odierno procedimento che si è svolto in appello con il rito camerale) che dimostrerebbe l'esecuzione di prestazione professionale svolta dall'imputato in favore della società [OSCURATO:SOCIETA], per il periodo 2001 e 2009, prestazioni professionali per le quali aveva ottenuto la notula vistata dal consiglio dell'ordine degli ingegneri.

Ora, sotto un primo profilo, deve osservarsi, al riguardo, che le censure proposte dal ricorrente non sono consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, come pure l'apprezzamento del materiale probatoriof profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da incongruenze di ordine logico.

A tale riguardo, a logica conclusione sono pervenuti i giudici del merito i quali hanno ritenuto dimostrata, con doppio accertamento conforme, l'inesistenza oggettiva della prestazione di cui alla fattura n. 143 del 2013, e ciò in quanto la copia della fattura trovata nella contabilità dell'imputato e utilizzata nella dichiarazione fiscale quale persona fisica, riportava un importo enormemente più elevato di quella registrata nella contabilità della società emittente (C 175.000,00 in luogo di C 17.500,00);a ciò si aggiunge che il soggetto emittente e quello utilizzatore erano la stessa persona fisica e che non risulta il pagamento né documentazione comprovante lo svolgimento dell'attività di consulenza in favore della società emittente.

Si tratta di una motivazione congrua e fondata sugli elementi presenti nell'orizzonte cognitivo del giudice a fronte della quale il ricorrente neppure si confronta al di là del generico riferimento alla dimostrazione dell'esistenza della prestazione derivante da non meglio indicata documentazione prodotta nel processo tributario.

5. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

La questione di diritto sollevata dal ricorrente è risolta dalla giurisprudenza di legittimità ormai in modo consolidato nel senso che l'art. 9 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, contenente una deroga alla regola generale fissata dall'art. 110 cod. pen. in tema di concorso di persone nel reato, esclude la rlevanza penale del concorso dell'utilizzatore nelle condotte del diverso soggetto emittente, ma non trova applicazione quando la medesima persona procede in proprio sia all'emissione delle fatture per operazioni inesistenti, sia alla loro successiva utilizzazione (Sez. 3, n. 19247 del 08/03/20:12, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252545 - 01; Sez. 5, n. 36859 del 16/01/2013, Mainardi, Rv. 258038 - 01; Sez. 3, n. 19025 del 20/12/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255396 - 01 in cui si è espressamente chiarito che il regime derogatorio previsto dall'art. 9 del Digs. 10 marzo 2000, n. 74 non trova applicazione quando l'amministratore della società che ha emesso le fatture per operazioni inesistenti coincida con il legale rappresentante della diversa società che le abbia successivamente utilizzate).

Ancora più recentemente si è affermato che la disciplina in deroga al concorso di persone nel reato prevista dall'art. 9 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non si applica al soggetto che cumuli in sé la qualità di emittente e quella di amministratore della società utilizzatrice delle medesime fatture per operazioni inesistenti (Sez. 3, n. 34021 del 29/10/2020, Rossinelli, Rv. 280370 - 01).

Come chiarisce nella motivazione la sentenza n. 19247/2012, nell'operatività della legge n. 516 del 1982, il soggetto utilizzatore delle f.o.i. era considerato dalla giurisprudenza maggioritaria come l'effettivo beneficiario della frode e, dunque, colui che risultava titolare dell'interesse prioritario alla creazione delle fatture irregolari e alla realizzazione di un meccanismo di nascondimento della diversa realtà economica e contabile sottostante.

Tale valutazione conduceva a ravvisare non solo una sua responsabilità per la condotta diretta di utilizzazione, ma anche un suo concorso morale nella condotta illecita di emissione posta in essere dal soggetto con cui egli aveva preso accordi, e ciò sotto il profilo della istigazione o del rafforzamento del proposito criminoso nei termini previsti dall'art.110 cod.pen.

La disciplina introdotta dal d.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ha modificato tale impostazione e ha espressamente previsto che l'utilizzatore non possa essere chiamato a concorrere col diverso soggetto che ha accettato di provvedere all'emissione delle f.o.i. necessarie alla successiva realizzazione della frode che l'utilizzatore intende concretizzare mediante la presentazione di dichiarazioni infedeli.

Sulla base del medesimo principio interpretativo, la persona che ha emesso le f.o.i. non può essere chiamata a rispondere a titolo di concorso con la diversa condotta di utilizzazione posta in essere dal soggetto che le fatture ha ricevuto, iscritto in contabilità e incluso nella dichiarazione annuale.

Tale deroga al concorso di persone nel reato, si è chiarito, non opera quando la medesima persona proceda in proprio sia all'emissione delle fatture per operazioni inesistenti, sia alla loro successiva utilizzazione.

Il regime derogatorio previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, come ben evidenziato dalla pronuncia n. 19025 del 20.2, richiamata dal ricorrente, non trova applicazione quando l'amministratore della società che ha emesso le fatture per operazioni inesistenti coincida con il legale rappresentante della diversa società che le abbia successivamente utilizzate.

Si tratta di un principio condiviso e che va ribadito anche nel caso in esame in presenza di un soggetto che cumula sia la posizione di emittente la fattura, quale amministratore della società e la posizione di soggetto, persona fisica, che utilizza nelle dichiarazioni fiscali la fattura per operazione inesistente.

Infatti, come ha evidenziato nella motivazione la citata sentenza n. 19025 del 2012, ciò che rileva, ai fini dell'esclusione del divieto di cui all'art. 9, è che la medesima persona operi sotto una duplice veste: amministratore del soggetto giuridico che emette le fatture e soggetto giuridico che quelle fatture utilizza.

Del resto, l'art. 8 presuppone che il documento "fattura" sia vera nel senso che sia stata emessa da un soggetto giuridico (persona fisica/giuridica) che costituisce il centro di imputazione della prestazione indicata (anche se oggettivamente inesistente) e sia stata emessa per consentire a "terzi" l'evasione.

Consegue che non è applicabile al caso in esame l'art. 9 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, in assenza dei presupposti.

6. Infine, è inammissibile per genericità il terzo motivo di ricorso con cui si contesta l'omessa motivazione sulla richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

In primo luogo, osserva il Collegio che il motivo di appello si caratterizza per la sua genericità in quanto l'imputato aveva chiesto l'applicazione del minimo della pena con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in ragione del comportamento processuale.

In secondo luogo, il motivo è anche generico perché non si confronta con le ragioni del diniego di riconoscimento delle menzionate attenuanti in ragione dei precedenti penali (cfr pag. 9 sentenza del Tribunale).

7. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte ccstituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2022 della Corte d'appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria difensiva depositata in data :31/07/2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Firenze,, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze, ha ridotto la pena inflitta all'imputato, ritenuto responsabile dei reati di cui all'art. 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capi A) e B) e art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capo C) nella misura di anni uno e mesi nove di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale della pena. Il ricorrente è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, per avere, quale legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA], esercente l'attività di locazione immobiliare di beni propri, al fine di consentire l'evasione a sé stesso, quale lavoratore autonomo esercente l'attività di studi di ingegneria, emesso la fattura n. 145/2013 con imponibile di C 175.000,00 ed Iva per C 38.500,00 per operazioni inesistenti (capo A); del reato di cui all'art. 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, per avere, quale legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA] di Degl'[OSCURATO:PERSONA] e &, esercente l'attività di costruzione di edifici residenziali, al fine di consentire l'evasione a sé stesso, quale lavoratore autonomo esercente l'attività di studi di ingegneria, emesso la fattura n. :LO bis con imponibile di C 59.000 ed Iva per C 12.980 per operazioni inesistenti (capo B); del reato di cui all'art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, per avere, quale lavoratore autonomo esercente l'attività di studi di ingegneria, avvalendosi delle fatture di cui ai capi A) e B) indicato nelle dichiarazioni annuali del 2013 e 2015, elementi passivi fittizi (capo C). 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento deducendo i seguenti motivi: 2.1. Violazione di legge ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) per violazione di legge di cui all'art. 192 cod.proc.pen. e vizio di motivazione apparente. La corte territoriale avrebbe reso una motivazione meramente apparente e con travisamento della prova là dove non avrebbe considerato, quanto al profilo dell'inesistenza della prestazione di cui alla fattura n. 145 del 2013 che l'imputato aveva presentato rituale impugnazione avanti alla giurisdizione tributaria dimostrando, con la produzione documentale, le prestazioni professionali svolte dal ricorrente per conto della [OSCURATO:SOCIETA], per l'attività di assistenza al coordinatore per la sicurezza per la ristrutturazione di un complesso immobiliare, dagli anni 2001 al 2009, e per le quali si era fatto vistare la notula dal consiglio dell'ordine degli Ingegneri di Firenze per C 327.499,15 oltre iva, sebbene poi il pagamento era stato frutto di una transazione per la somma di C 180.000,00. La fattura n. 145 del 2013 era stata emessa a fronte di una prestazione professionale realmente svolta. 2.2. Violazione di legge ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) e e) cod.proc.pen. per violazione di legge in relazione agli artt. 2, 8 e 9 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 e correlato vizio di motivazione. La corte territoriale avrebbe errato nell'applicazione della legge e segnatamente dell'art. 9 cit. che stabilisce che l'emittente la fattura non può concorrere con l'utilizzatore. Nel caso in esame la norma avrebbe dovuto trovare applicazione in quanto l'impui:ato è stato ritenuto responsabile quale persona fisica quale utilizzatore e quale emittente nella qualità di legale rappresentante di due società. Coniugandosi la persona fisica dell'emittente e quella dell'utilizzatore deve trovare applicazione il disposto dell'art. 9 cit e di conseguenza del concorso tra i reati di emissione e utilizzazione di fatture per operazione inesistente. 2.3. Vizio di motivazione in relazione all'omessa risposi:a sulla richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria con cui insistendo nel motivo di travisamento della prova, ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il primo motivo di ricorso presenta plurime cause di inammissibilità. In primo luogo, è inammissibile perché, da un iato, diretto a richiedere un diverso apprezzamento degli elementi di fatto, alcuni dei quali introdotti con il ricorso per cassazione. Il motivo è, poi, generico perché non si confronta con le ragioni della decisione. Infine, è inammissibile con riguardo alla violazione della legge processuale di cui all'art. 192 cod.proc.pen. in quanto la valutazione delle prove rientra nel diverso vizio di motivazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. In sintesi, il ricorrente contesta la motivazione della sentenza in relazione alla ritenuta inesistenza oggettiva della prestazione di cui alla fattura n. 143 del 2013 sul rilievo che nel processo tributario era stata prodotta documentazione (che non si comprende se anche riversata nell'odierno procedimento che si è svolto in appello con il rito camerale) che dimostrerebbe l'esecuzione di prestazione professionale svolta dall'imputato in favore della società [OSCURATO:SOCIETA], per il periodo 2001 e 2009, prestazioni professionali per le quali aveva ottenuto la notula vistata dal consiglio dell'ordine degli ingegneri. Ora, sotto un primo profilo, deve osservarsi, al riguardo, che le censure proposte dal ricorrente non sono consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, come pure l'apprezzamento del materiale probatoriof profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da incongruenze di ordine logico. A tale riguardo, a logica conclusione sono pervenuti i giudici del merito i quali hanno ritenuto dimostrata, con doppio accertamento conforme, l'inesistenza oggettiva della prestazione di cui alla fattura n. 143 del 2013, e ciò in quanto la copia della fattura trovata nella contabilità dell'imputato e utilizzata nella dichiarazione fiscale quale persona fisica, riportava un importo enormemente più elevato di quella registrata nella contabilità della società emittente (C 175.000,00 in luogo di C 17.500,00);a ciò si aggiunge che il soggetto emittente e quello utilizzatore erano la stessa persona fisica e che non risulta il pagamento né documentazione comprovante lo svolgimento dell'attività di consulenza in favore della società emittente. Si tratta di una motivazione congrua e fondata sugli elementi presenti nell'orizzonte cognitivo del giudice a fronte della quale il ricorrente neppure si confronta al di là del generico riferimento alla dimostrazione dell'esistenza della prestazione derivante da non meglio indicata documentazione prodotta nel processo tributario. 5. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. La questione di diritto sollevata dal ricorrente è risolta dalla giurisprudenza di legittimità ormai in modo consolidato nel senso che l'art. 9 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, contenente una deroga alla regola generale fissata dall'art. 110 cod. pen. in tema di concorso di persone nel reato, esclude la rlevanza penale del concorso dell'utilizzatore nelle condotte del diverso soggetto emittente, ma non trova applicazione quando la medesima persona procede in proprio sia all'emissione delle fatture per operazioni inesistenti, sia alla loro successiva utilizzazione (Sez. 3, n. 19247 del 08/03/20:12, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252545 - 01; Sez. 5, n. 36859 del 16/01/2013, Mainardi, Rv. 258038 - 01; Sez. 3, n. 19025 del 20/12/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255396 - 01 in cui si è espressamente chiarito che il regime derogatorio previsto dall'art. 9 del Digs. 10 marzo 2000, n. 74 non trova applicazione quando l'amministratore della società che ha emesso le fatture per operazioni inesistenti coincida con il legale rappresentante della diversa società che le abbia successivamente utilizzate). Ancora più recentemente si è affermato che la disciplina in deroga al concorso di persone nel reato prevista dall'art. 9 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non si applica al soggetto che cumuli in sé la qualità di emittente e quella di amministratore della società utilizzatrice delle medesime fatture per operazioni inesistenti (Sez. 3, n. 34021 del 29/10/2020, Rossinelli, Rv. 280370 - 01). Come chiarisce nella motivazione la sentenza n. 19247/2012, nell'operatività della legge n. 516 del 1982, il soggetto utilizzatore delle f.o.i. era considerato dalla giurisprudenza maggioritaria come l'effettivo beneficiario della frode e, dunque, colui che risultava titolare dell'interesse prioritario alla creazione delle fatture irregolari e alla realizzazione di un meccanismo di nascondimento della diversa realtà economica e contabile sottostante. Tale valutazione conduceva a ravvisare non solo una sua responsabilità per la condotta diretta di utilizzazione, ma anche un suo concorso morale nella condotta illecita di emissione posta in essere dal soggetto con cui egli aveva preso accordi, e ciò sotto il profilo della istigazione o del rafforzamento del proposito criminoso nei termini previsti dall'art.110 cod.pen. La disciplina introdotta dal d.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ha modificato tale impostazione e ha espressamente previsto che l'utilizzatore non possa essere chiamato a concorrere col diverso soggetto che ha accettato di provvedere all'emissione delle f.o.i. necessarie alla successiva realizzazione della frode che l'utilizzatore intende concretizzare mediante la presentazione di dichiarazioni infedeli. Sulla base del medesimo principio interpretativo, la persona che ha emesso le f.o.i. non può essere chiamata a rispondere a titolo di concorso con la diversa condotta di utilizzazione posta in essere dal soggetto che le fatture ha ricevuto, iscritto in contabilità e incluso nella dichiarazione annuale. Tale deroga al concorso di persone nel reato, si è chiarito, non opera quando la medesima persona proceda in proprio sia all'emissione delle fatture per operazioni inesistenti, sia alla loro successiva utilizzazione. Il regime derogatorio previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, come ben evidenziato dalla pronuncia n. 19025 del 20.2, richiamata dal ricorrente, non trova applicazione quando l'amministratore della società che ha emesso le fatture per operazioni inesistenti coincida con il legale rappresentante della diversa società che le abbia successivamente utilizzate. Si tratta di un principio condiviso e che va ribadito anche nel caso in esame in presenza di un soggetto che cumula sia la posizione di emittente la fattura, quale amministratore della società e la posizione di soggetto, persona fisica, che utilizza nelle dichiarazioni fiscali la fattura per operazione inesistente. Infatti, come ha evidenziato nella motivazione la citata sentenza n. 19025 del 2012, ciò che rileva, ai fini dell'esclusione del divieto di cui all'art. 9, è che la medesima persona operi sotto una duplice veste: amministratore del soggetto giuridico che emette le fatture e soggetto giuridico che quelle fatture utilizza. Del resto, l'art. 8 presuppone che il documento "fattura" sia vera nel senso che sia stata emessa da un soggetto giuridico (persona fisica/giuridica) che costituisce il centro di imputazione della prestazione indicata (anche se oggettivamente inesistente) e sia stata emessa per consentire a "terzi" l'evasione. Consegue che non è applicabile al caso in esame l'art. 9 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, in assenza dei presupposti. 6. Infine, è inammissibile per genericità il terzo motivo di ricorso con cui si contesta l'omessa motivazione sulla richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. In primo luogo, osserva il Collegio che il motivo di appello si caratterizza per la sua genericità in quanto l'imputato aveva chiesto l'applicazione del minimo della pena con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in ragione del comportamento processuale. In secondo luogo, il motivo è anche generico perché non si confronta con le ragioni del diniego di riconoscimento delle menzionate attenuanti in ragione dei precedenti penali (cfr pag. 9 sentenza del Tribunale). 7. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte ccstituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il rico
Sentenza Cassazione n. 43568/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris