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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29273/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; <»- rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, che ha riformato la sentenza del Tribunale di Cosenza, con cui l'imputato è stato ritenuto responsabile del delitto di violenza privata; vista la memoria trasmessa via PEC dal Difensore dell'imputato; rilevato che, con il primo motivo, il ricorso deduce la violazione delle norme processuali e il vizio di motivazione in relazione all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.; ritenuto che esso sia manifestamente infondato, atteso che la dedotta violazione è smentita dagli atti processuali, non essendovi stata, da parte della Corte territoriale, una diversa valutazione delle prove dichiarative, ma una diversa valutazione circa la particolare tenuità del fatto (si vedano, in particolare, pagine 2, 5 e 6 del provvedimento impugnato); rilevato che, con il secondo motivo, il ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento dell'abitualità e alla conseguente mancata applicazione dell'art. 131-bis, cod. pen.; ritenuto che esso sia manifestamente infondato, prospettando enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, la quale ha più volte affermato che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, occorre valutare se la condotta sia espressione di una situazione episodica, se la lesione all'interesse tutelato dalla norma sia comunque minimale e, in definitiva, se il fatto nella sua complessità sia meritevole di un apprezzamento in termini di speciale tenuità (Sez. 4, n. 36534 del 15/09/2021, Carrusci, Rv. 281922 - 01) ed avendo offerto, sul punto, la Corte territoriale un'adeguata motivazione, come tale non sindacabile in sede di legittimità; rilevato che, con il terzo motivo, il ricorso lamenta la violazione di legge in relazione alla condanna al pagamento della provvisionale in favore di ciascuna parte civile; ritenuto che esso non sia consentito dalla legge in sede di legittimità, atteso che la decisione con cui il giudice di merito assegna una somma provvisionale alle parti civili è per sua natura discrezionale, meramente delibativa, non necessariamente motivata e, quindi, insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019, Saracino, Rv. 277711 - 01); rilevato che, con il quarto motivo, la Difesa dell'imputato si duole del vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena; ritenuto che esso sia inammissibile, in quanto inerente al trattamento sanzionatorio, rispetto al quale l'operazione dosimetrica rientra nella discrezionalità del giudice di merito secondo i criteri enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., laddove, nella specie, l'onere argomentativo del Giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; <»- rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, che ha riformato la sentenza del Tribunale di Cosenza, con cui l'imputato è stato ritenuto responsabile del delitto di violenza privata; vista la memoria trasmessa via PEC dal Difensore dell'imputato; rilevato che, con il primo motivo, il ricorso deduce la violazione delle norme processuali e il vizio di motivazione in relazione all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.; ritenuto che esso sia manifestamente infondato, atteso che la dedotta violazione è smentita dagli atti processuali, non essendovi stata, da parte della Corte territoriale, una diversa valutazione delle prove dichiarative, ma una diversa valutazione circa la particolare tenuità del fatto (si vedano, in particolare, pagine 2, 5 e 6 del provvedimento impugnato); rilevato che, con il secondo motivo, il ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento dell'abitualità e alla conseguente mancata applicazione dell'art. 131-bis, cod. pen.; ritenuto che esso sia manifestamente infondato, prospettando enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, la quale ha più volte affermato che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, occorre valutare se la condotta sia espressione di una situazione episodica, se la lesione all'interesse tutelato dalla norma sia comunque minimale e, in definitiva, se il fatto nella sua complessità sia meritevole di un apprezzamento in termini di speciale tenuità (Sez. 4, n. 36534 del 15/09/2021, Carrusci, Rv. 281922 - 01) ed avendo offerto, sul punto, la Corte territoriale un'adeguata motivazione, come tale non sindacabile in sede di legittimità; rilevato che, con il terzo motivo, il ricorso lamenta la violazione di legge in relazione alla condanna al pagamento della provvisionale in favore di ciascuna parte civile; ritenuto che esso non sia consentito dalla legge in sede di legittimità, atteso che la decisione con cui il giudice di merito assegna una somma provvisionale alle parti civili è per sua natura discrezionale, meramente delibativa, non necessariamente motivata e, quindi, insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019, Saracino, Rv. 277711 - 01); rilevato che, con il quarto motivo, la Difesa dell'imputato si duole del vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena; ritenuto che esso sia inammissibile, in quanto inerente al trattamento sanzionatorio, rispetto al quale l'operazione dosimetrica rientra nella discrezionalità del giudice di merito secondo i criteri enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., laddove, nella specie, l'onere argomentativo del Giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend
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