CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 settembre 2023
Cassazione n. 26688/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16892/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso il prorpio studio sito a Roma in via Merulana 272 -Ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) via dei Portoghesi 12 Roma; -controricorrente – avverso ORDINANZA di TRIBUNALE BOLOGNA n. 691/2022 depositata il16/05/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: -in data 25 luglio 2017 l’avv. [OSCURATO:PERSONA] chiese al Tribunale per i Minorenni dell’[OSCURATO:PERSONA] di Bologna la liquidazione dei compensi professionali per attività difensiva svolta in favore di una parte ammessa al gratuito patrocinio; -in seguito al giudizio di opposizione, il Presidente del Tribuna le per i Minorenni di Bologna accolse integralmente la pretesa dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], al quale liquidò la somma di € 556,00, senza nulla statuire in merito alla regolamentazione delle spese del giudizio; -avverso l’ordinanza del Tribunale, propone ricorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo; -il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso; Considerato che: -il ricorrente ha chiesto la rimessione in termini per il deposito del ricorso in quanto, dopo la notifica all’Avvocatura Generale dello Stato, la busta era stata rifiutata perché erroneamente assegnata ad altro procedimento; -osserva il collegio che, nonostante il disguido informatico, il deposito è stato regolarmente effettuato dal ricorrente avendo il sistema generato la ricevuta di consegna; -con il primo motivo di ricorso il ricorrente censura il vizio ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione degli artt. 91 e 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla regolamentazione delle spese di lite; -il motivo è fondato; -la statuizione del giudice sulle spese di giudizio ex art. 112 c.p.c., essendo conseguenza del riconoscimento del diritto a favore dell'altra parte, dev'essere pronunciata dal giudice anche senza un'esplicita domanda in tal senso; -il mancato regolamento delle spese di un procedimento contenzioso da parte del giudice - che, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., avrebbe dovuto provvedervi in sentenza o in altro provvedimento decisorio emesso a definizione del procedimento - integra un vizio di omessa pronunzi a riparabile solo con l'impugnazione, se il giudice non ha statuito sulle spese nemmeno in parte motiva. (Sez. 6- 5, Ordinanza n. 3968 del 18/02/2020, Rv. 656991 -01); - alla statuizione sulle spese di lite provvede il collegio, ai sensi dell’art.384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti fatto, in applicazione del principio della soccombenza, considerato che la pretesa sostanziale dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] è stata integralmente accolta dal Tribunale; - il ricorrente, come consentito dall’art. 1 5 co. 3 D.P.R: 115/2002, aveva esercitato personalmente la propria difesa in giudizio ai sensi dell’art. 86 c.p.c. ma ciò non incide sulla natura professionale dell'attività svolta e, pertanto, non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffe professionali, i diritti e gli onorari stabiliti per la prestazione resa (Sez. 6- 2, Ordinanza n. 4698 del 18/02/2019, Rv. 652600 –01); -anche le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza; - la liquidazione delle spese del giudizio di merto e di legittimità va effettuata in dispositivo. P. Q. M. Accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] delle spese della fase di merito che liquida in € 340,00 per compensi e delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 350,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge per ciascuna fase. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione C