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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15995/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; f visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso in merito alla prova di colpevolezza del reato di calunnia, sono generici perché riproduttivi di censure volte alla alternativa valutazione della prova anche ai fini della ricostruzione dell'elemento materiale e di quello psicologico del reato, aspetti già adeguatamente esaminati e logicamente argomentati dalla Corte di appello sul punto del dolo, in forza del quale ne è dimostrata la sussistenza, alla stregua delle dichiarazioni rese dalla Krove e corroborate da quelle di un teste estraneo (Curcita), oltre che, del contenuto della documentazione acquisita, con la conferma dell'allegazione, in denuncia, di circostanze non vere; Manifestamente infondate anche le deduzioni difensive che concernono la mancata sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità: la Corte ha richiamato i gravi prendenti penali (anche per il reato di associazione a delinquere) e lo stato di detenzione attuale dell'imputato esprimendo, sulla base di elementi di fatto significativi di un negativo giudizio sulla personalità dell'imputato, il giudizio di inidoneità della sostituzione della pena infilitta a realizzare la finalità di rieducazione cui anche tali pene sono funzionali.

Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; f visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso in merito alla prova di colpevolezza del reato di calunnia, sono generici perché riproduttivi di censure volte alla alternativa valutazione della prova anche ai fini della ricostruzione dell'elemento materiale e di quello psicologico del reato, aspetti già adeguatamente esaminati e logicamente argomentati dalla Corte di appello sul punto del dolo, in forza del quale ne è dimostrata la sussistenza, alla stregua delle dichiarazioni rese dalla Krove e corroborate da quelle di un teste estraneo (Curcita), oltre che, del contenuto della documentazione acquisita, con la conferma dell'allegazione, in denuncia, di circostanze non vere; Manifestamente infondate anche le deduzioni difensive che concernono la mancata sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità: la Corte ha richiamato i gravi prendenti penali (anche per il reato di associazione a delinquere) e lo stato di detenzione attuale dell'imputato esprimendo, sulla base di elementi di fatto significativi di un negativo giudizio sulla personalità dell'imputato, il giudizio di inidoneità della sostituzione della pena infilitta a realizzare la finalità di rieducazione cui anche tali pene sono funzionali. Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 15995/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris