CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 maggio 2026
Cassazione n. 16208/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], inpersona del Direttore, legale rappresentante pro tempore,2026 rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE1375 DELLO STATO;- controricorrente -avverso la sentenza n. 312/2022 della CORTE D'APPELLO diudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 21850/2022Numero di raccolta generale 16208/20261.La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza n. 312 del 2022,Data pubblicazione 25/05/2026ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Ramos, confermando la sentenza del Tribunale di Firenze n. 728del 2020. Il giudizio ha avuto origine dall'opposizione aun'ordinanza-ingiunzione emessa dall’[OSCURATO:PERSONA] di Firenze, con la quale era stato ingiunto alricorrente, nella qualità di amministratore unico della H ServiceSoc. Coop., il pagamento della somma di euro 9.000,00 a titolodi sanzione amministrativa.La violazione contestata riguardava l’art. 39, commi 1 e 2, delD.L. n. 112/2008, per aver omesso le prescritte registrazioni sulLibro Unico del Lavoro (LUL) o aver effettuato registrazioniinfedeli per un periodo di 19 mesi, tra aprile 2011 e ottobre2012. In particolare, erano emersi rimborsi spese e indennità ditrasferta privi di giustificativi, volti a celare differenze retributivedovute all'applicazione di un CCNL non conforme ai parametri dimaggiore rappresentatività.2.Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso SolanoRamos, affidandolo a cinque motivi.Resiste, con controricorso, l’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo e il terzo motivo di ricorso, da esaminarsicongiuntamente per ragioni logico - sistematiche, si denunzia laviolazione e falsa applicazione degli artt. 2700 e 2697 c.c. inrelazione all'art. 6, comma 11, del d.lgs. n. 150/2011.Il ricorrente lamenta che la Corte d'Appello abbia fondatol'accertamento della responsabilità su dichiarazioni di terziraccolte dai verbalizzanti, ritenendole erroneamente dotate diNumero registro generale 21850/2022fede privilegiata o comunque di valore probatorioN umero sezionale 1375/2026Numero di raccolta generale 16208/2026autosufficiente in assenza di riscontri testimoniali giudiziali.Data pubblicazione 25/05/2026I motivi sono infondati.Va preliminarmente rilevato, quanto alla dedotta violazionedell’art. 2697 cod. civ. che, per consolidata giurisprudenza dilegittimità, (ex plurimis, Sez. III, n. 15107/2013) la doglianzarelativa alla violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ.è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbiane risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma eche tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, avendo la Cortefatto corretta applicazione del disposto normativo considerato.2. La Corte ha fatto corretta applicazione del principio,consolidato in sede di legittimità, (Cfr., sul punto, fra le piùrecenti, Cass. n. 10634 del 2025) secondo cui i verbali redattidai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali odell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova solo dei fatti chequesti attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti,mentre le dichiarazioni ad essi rese dagli interessati (adesempio, i dipendenti del datore di lavoro) sono liberamenteapprezzabili dal giudice il quale, alla stregua della complessivavalutazione di tutte le risultanze istruttorie, può attribuiremaggior rilievo a tali dichiarazioni, riferite ai verbalizzantinell'immediatezza dei fatti, rispetto a quelle raccolte in giudizio,potendo financo considerarle prova sufficiente delle relativecircostanze in ipotesi di assoluta carenza di elementi probatoricontrari, ferma restando la necessità di adeguata motivazione.Non v’è dubbio, infatti, che il verbale ispettivo faccia piena provafino a querela di falso solo per i fatti che il pubblico ufficialeTuttavia, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzantiNumero registro generale 21850/2022segnalano di aver accertato, comprese le dichiarazioni deNi umero sezionale 1375/2026Numero di raccolta generale 16208/2026lavoratori, il materiale probatorio è liberamente valutabile eData pubblicazione 25/05/2026apprezzabile dal giudice.Tali dichiarazioni, se rese nell'immediatezza dei fatti e inassenza di condizionamenti datoriali, sono dotate di una"particolare attendibilità" e possono costituire prova sufficientedei fatti riferiti qualora il loro specifico contenuto probatorio o ilconcorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento diulteriori mezzi istruttori (Cass. n. 10634 del 2025 cit.; Cass. n.3525 del 2005; Cass. n. 15073 del 2008).Nella specie, la Corte territoriale ha correttamente valorizzatola convergenza tra le dichiarazioni dei lavoratori, che hannoescluso di aver mai sostenuto spese rimborsabili per conto dellacooperativa e di aver mai ricevuto rimborsi per pasti, viaggi otrasferte, significando che tali voci servivano a coprire unmaggior orario rispetto a quello indicato sul LUL o una differenzapaga oraria, e i dati risultanti dal LUL, ritenendo legittimamenteassolto l'onere probatorio da parte dell'Amministrazione.3. Con il secondo motivo, si deduce la violazione degli artt. 436,168 e 169 c.p.c., asserendo l'inutilizzabilità dei documentiprodotti dall'Amministrazione in primo grado a causa delmancato rideposito del fascicolo di parte nel giudizio digravame, stante la contumacia dell'Ispettorato.Il motivo non può trovare accoglimento. Questa Corte hachiarito che non esiste un obbligo processuale a caricodell'appellato di ridepositare il fascicolo di parte del precedentegrado. Ai sensi dell'art. 347, comma 3, c.p.c., il cancelliere delgiudice d'appello deve richiedere la trasmissione del fascicolod'ufficio, nel quale sono contenuti i fascicoli di parte dei gradiprecedenti. È onere dell'appellante, quale che sia stata laposizione assunta nella fase precedente, produrre o ripristinareNumero registro generale 21850/2022in appello i documenti sui quali basa il proprio gravame (CassN. umero sezionale 1375/2026Numero di raccolta generale 16208/2026Sez. U. n. 28498/2005; Cass. n. 23658/2017). Pertanto, laData pubblicazione 25/05/2026Corte d'Appello ha legittimamente utilizzato l'Allegato 6 e glialtri documenti ritualmente presenti nel fascicolo d'ufficio.4. Con il quarto e il quinto motivo, da esaminarsicongiuntamente per l’intima connessione, si denunzia la nullitàdell'ordinanza per motivazione apparente ai sensi degli artt. 132c.p.c. e 111 Cost. e la violazione dell'art. 39 del d.l. n. 112/2008in relazione all'eccessività della sanzione irrogata.Le censure sono infondate.Questa Corte ha ripetutamente affermato che, in caso dicensura per motivazione mancante, apparente o perplessa,spetta al ricorrente allegare in modo non generico il "fattostorico" non valutato, il "dato" testuale o extratestuale dal qualeesso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia statooggetto di discussione processuale e la sua "decisività" per ladefinizione della vertenza (Cass. n. 13578 del 02/02/2020) e,d’altra parte, per aversi motivazione apparente occorre che lastessa, pur se graficamente esistente ed eventualmentesovrabbondante nella descrizione astratta delle norme cheregola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcuncontrollo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio,così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale"richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost. (sul punto, fra le altre,Cass. n. 13248 del 30/06/2020).Con riferimento alla dedotta omessa e contraddittoriamotivazione, occorre rilevare, poi, che si verte nell’ambito diuna valutazione di fatto totalmente sottratta al sindacato dilegittimità, in quanto in seguito alla riformulazione dell’art. 360,comma 1, n. 5 del cod. proc. civ., al di fuori dell’omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto diNumero registro generale 21850/2022discussione tra le parti, il controllo del vizio di legittimità rimaneN umero sezionale 1375/2026Numero di raccolta generale 16208/2026circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisitoData pubblicazione 25/05/2026motivazionale nel suo contenuto "minimo costituzionale"richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. ed individuato "innegativo" dalla consolidata giurisprudenza della Corte -formatasi in materia di ricorso straordinario- in relazione allenote ipotesi (mancanza della motivazione quale requisitoessenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazioneapparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà;motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertononella violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e chedeterminano la nullità della sentenza per carenza assoluta delprescritto requisito di validità (fra le più recenti, Cass. n. 13428del 2020; Cass. n. 23940 del 2017; Cass. n. 3752 del 2021).Nella specie la Corte, con motivazione in fatto non implausibile,ha dato conto delle ragioni a sostegno della ritenuta validità edefficacia dell’ordinanza - ingiunzione opposta.Deve, d’altro canto, rilevarsi che, in tema di sanzioniamministrative, l'ordinanza-ingiunzione è censurabile sotto ilprofilo motivazionale solo ove risulti del tutto priva dimotivazione o corredata di motivazione apparente, non anchenell'ipotesi in cui la stessa risulti insufficiente, atteso che ilgiudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto ma il rapportosanzionatorio sotteso (Cass. n. 35025/2023). Nella specie, ilprovvedimento conteneva l'indicazione precisa dei criteri dicalcolo e l'applicazione dell'art. 8 della legge n. 689/1981.Sotto il profilo del calcolo sanzionatorio, la Corte di merito hacorrettamente applicato il cumulo giuridico, rilevando come lacondotta illecita - protrattasi per 19 mesi e riguardante unapluralità di lavoratori - integrasse più violazioni della medesimadisposizione.Numero registro generale 21850/2022Numero sezionale 1375/2026L'art. 39, comma 7, del d.l. n. 112/2008 prevede specificaNummeeron dti era ccolta generale 16208/2026Data pubblicazione 25/05/2026sanzioni aggravate qualora la violazione si riferisca a più dicinque lavoratori o a un periodo superiore a sei mesi, rendendola misura applicata (euro 9.000,00) pienamente conforme aldettato normativo.Infine, quanto alla pretesa assenza di colpa per la qualità di"amministratore fittizio", si osserva che la Corte territoriale hafatto corretta applicazione dell'art. 3 della legge n. 689/1981.Ha accertato la Corte, in base alla documentazione in atti, cheil ricorrente ricopriva il ruolo di legale rappresentante dellacooperativa e che non avesse rilievo la circostanza che sitrattasse di attività sociale “di fatto inesistente” in quantoschermo dell’attività svolta dal [OSCURATO:PERSONA] 2 che aveva irapporti con i committenti. Dalle visure in atti, infatti, è emersoche il ricorrente ricoprisse il ruolo di amministratore unico dal25.6.2010 al 6.12.2012 così ricoprendo tale veste per l’interoperiodo oggetto di accertamento.Come noto, la responsabilità amministrativa ricade sul legalerappresentante pro tempore che, come accertato in fatto daigiudici di merito, era pienamente conscio delle attività svolte edel funzionamento della società, non potendo l'asseritaamministrazione di fatto di terzi escludere il profilo di culpa invigilando del ricorrente.5. Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deveessere respinto.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come indispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art.Numero registro generale 21850/20221 –bis dell’ articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 deNl umero sezionale 1375/2026Numero di raccolta generale 16208/20262002, se dovuto.Data pubblicazione 25/05/2026 P.Q.MLa Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente allarifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese dilite, che liquida in complessivi euro 2.500,00 oltre speseprenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,a norma dell’art. 1 –bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Cosi deciso nell'Adunanza camerale del 17 marzo 2026.La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]