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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 13038/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CAGLIARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha respinto l'istanza di sospensione della cartella esattoriale emessa dall'Agenzia delle entrate in relazione alla pena pecuniaria di euro 12.000, inflitta con sentenza del Tribunale di Oristano, divenuta irrevocabile il 27 aprile 2023, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

A fondamento del provvedimento reiettivo, il Tribunale ha ritenuto insussistente il requisito del fumus boni iuris, in ragione della "adesione solo parziale" alle prescrizioni connesse alla misura alternativa in corso, peraltro prossima al termine, essendo il fine pena fissato al 16 dicembre 2025.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un motivo unico, con il quale denuncia l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 47 Ord. pen. nonché vizio della motivazione.

Il Tribunale, pur avendo dato atto che la condannata, nel corso della misura, ha tenuto una condotta corretta, seguito il programma del Ser.D. e preso contatti con il CSM, è pervenuto al rigetto della domanda sul presupposto che ella non si sarebbe impegnata sotto il profilo sociale; nel fare ciò, tuttavia, i giudici specializzati sono incorsi in un evidente travisamento, avendo ritenuto che la misura fosse prossima al termine, indicato al 16 dicembre 2025, mentre in realtà il fine pena è da individuarsi correttamente al 20 dicembre 2027.

È quindi erronea la valutazione operata dal Tribunale, atteso che, nei due anni di pena ancora da scontare, la Ore potrà avviare le attività di volontariato non ancora in essere.

Evidenzia inoltre la ricorrente come dalla relazione dell'UEPE emerga che il progetto di volontariato previsto non è stato avviato per cause indipendenti dalla volontà della condannata e che ella ha cercato di reperire un'attività lavorativa, svolgendo colloqui non andati a buon fine.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. L'art. 47, dodicesimo comma, Ord. pen. prevede che, in caso di esito positivo della prova disposta dal Tribunale di sorveglianza, in ossequio al dettato del 2 iprimo comma della medesima disposizione normativa, determinante l'estinzione della pena detentiva sostituita, lo stesso giudice della sorveglianza - allorquando l'interessato versi in disagiate condizioni economiche - possa dichiarare estinta anche la pena pecuniaria (che sia stata inflitta unitamente alla pena detentiva estinta) che risulti non ancora riscossa.

Tale disposizione, da raccordare al precetto contenuto nell'art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen. (nella parte relativa alla valutazione, in ordine all'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale), riserva al Tribunale di sorveglianza una competenza di natura funzionale, a conoscere della domanda di estinzione di pena pecuniaria, inflitta a persona che si trovi in disagiate condizioni economiche, unitamente a pena detentiva, sostituita dall'affidamento in prova al servizio sociale dallo stesso Tribunale ed il cui esito sia stato di segno positivo.

La giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che, in tema di esecuzione della pena pecuniaria irrogata congiuntamente alla pena detentiva, qualora il condannato abbia presentato istanza di affidamento in prova al servizio sociale, spetta al tribunale di sorveglianza, e non al giudice dell'esecuzione, la competenza a decidere sull'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena pecuniaria, trattandosi dell'anticipazione degli effetti della decisione di cui all'art. 47, dodicesimo comma, Ord. pen. (Sez. 1, n. 6250 del 06/11/2024, dep. 2025, Cuti, Rv. 287558; Sez. 1, n. 12775 del 06/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276388).

3. Ciò premesso, il Tribunale di sorveglianza ha fondato il rigetto dell'istanza cautelare sulla ritenuta insussistenza del fumus boni iuris, desunta da una "adesione solo parziale" alle prescrizioni e, soprattutto, dalla prossimità del termine dell'affidamento, individuato nel 16 dicembre 2025.

Tale ultimo presupposto è tuttavia erroneo: dalla documentazione allegata al ricorso emerge infatti che, con provvedimento del 28 novembre 2024 è stata concessa alla condannata, tenuto conto del cumulo delle pene, la prosecuzione della misura dell'affidamento al servizio sociale in corso di esecuzione fino al 19/3/2028 ai sensi dell'art. 51 bis L. n. 534/1975.

L'errore ha inciso in modo determinante sulla motivazione, perché ha condotto il Tribunale a ritenere "non più colmabili" le lacune riscontrate, valorizzando il "ravvicinato fine pena" per affermare una "totale carenza" di impegno sociale.

La relazione periodica UEPE del 08/07/2025 dà conto, inoltre, di elementi che la decisione non valuta: il progetto di volontariato "[OSCURATO:PERSONA]" non è stato attivato dal Comune nonostante i ripetuti solleciti del servizio e della stessa affidata; il percorso presso il Ser.D. si è concluso positivamente; la Ore mantiene costante collaborazione con l'UEPE e prosegue il lavoro di riflessione sui fatti-reato e sui fattori di rischio e di protezione; svolge colloqui per reperire un'occupazione, senza esito favorevole.

L'andamento della misura è complessivamente valutato in termini positivi. 3 r oNe deriva che l'ordinanza impugnata, fondata su un presupposto fattuale errato in ordine al termine dell'affidamento e priva di un effettivo confronto con le risultanze della relazione UEPE in tema di prescrizioni e percorso trattamentale, è viziata sotto il profilo motivazionale.

Essa va pertanto annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Cagliari, perché proceda a nuovo esame dell'istanza di sospensione, verificando la sussistenza del fumus boni iuris alla luce del corretto tempo residuo di prova e degli elementi, non imputabili all'affidata, che hanno impedito l'attivazione del volontariato, nonché della documentata ricerca di un'occupazione.

P.Q P.Q.MMicaela S rena [OSCURATO:PERSONA] antalucia CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE P...121r 2_32.ZtQflft?.211,1L334,9.

Depo;;atl.

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha respinto l'istanza di sospensione della cartella esattoriale emessa dall'Agenzia delle entrate in relazione alla pena pecuniaria di euro 12.000, inflitta con sentenza del Tribunale di Oristano, divenuta irrevocabile il 27 aprile 2023, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. A fondamento del provvedimento reiettivo, il Tribunale ha ritenuto insussistente il requisito del fumus boni iuris, in ragione della "adesione solo parziale" alle prescrizioni connesse alla misura alternativa in corso, peraltro prossima al termine, essendo il fine pena fissato al 16 dicembre 2025. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un motivo unico, con il quale denuncia l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 47 Ord. pen. nonché vizio della motivazione. Il Tribunale, pur avendo dato atto che la condannata, nel corso della misura, ha tenuto una condotta corretta, seguito il programma del Ser.D. e preso contatti con il CSM, è pervenuto al rigetto della domanda sul presupposto che ella non si sarebbe impegnata sotto il profilo sociale; nel fare ciò, tuttavia, i giudici specializzati sono incorsi in un evidente travisamento, avendo ritenuto che la misura fosse prossima al termine, indicato al 16 dicembre 2025, mentre in realtà il fine pena è da individuarsi correttamente al 20 dicembre 2027. È quindi erronea la valutazione operata dal Tribunale, atteso che, nei due anni di pena ancora da scontare, la Ore potrà avviare le attività di volontariato non ancora in essere. Evidenzia inoltre la ricorrente come dalla relazione dell'UEPE emerga che il progetto di volontariato previsto non è stato avviato per cause indipendenti dalla volontà della condannata e che ella ha cercato di reperire un'attività lavorativa, svolgendo colloqui non andati a buon fine. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. L'art. 47, dodicesimo comma, Ord. pen. prevede che, in caso di esito positivo della prova disposta dal Tribunale di sorveglianza, in ossequio al dettato del 2 iprimo comma della medesima disposizione normativa, determinante l'estinzione della pena detentiva sostituita, lo stesso giudice della sorveglianza - allorquando l'interessato versi in disagiate condizioni economiche - possa dichiarare estinta anche la pena pecuniaria (che sia stata inflitta unitamente alla pena detentiva estinta) che risulti non ancora riscossa. Tale disposizione, da raccordare al precetto contenuto nell'art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen. (nella parte relativa alla valutazione, in ordine all'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale), riserva al Tribunale di sorveglianza una competenza di natura funzionale, a conoscere della domanda di estinzione di pena pecuniaria, inflitta a persona che si trovi in disagiate condizioni economiche, unitamente a pena detentiva, sostituita dall'affidamento in prova al servizio sociale dallo stesso Tribunale ed il cui esito sia stato di segno positivo. La giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che, in tema di esecuzione della pena pecuniaria irrogata congiuntamente alla pena detentiva, qualora il condannato abbia presentato istanza di affidamento in prova al servizio sociale, spetta al tribunale di sorveglianza, e non al giudice dell'esecuzione, la competenza a decidere sull'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena pecuniaria, trattandosi dell'anticipazione degli effetti della decisione di cui all'art. 47, dodicesimo comma, Ord. pen. (Sez. 1, n. 6250 del 06/11/2024, dep. 2025, Cuti, Rv. 287558; Sez. 1, n. 12775 del 06/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276388). 3. Ciò premesso, il Tribunale di sorveglianza ha fondato il rigetto dell'istanza cautelare sulla ritenuta insussistenza del fumus boni iuris, desunta da una "adesione solo parziale" alle prescrizioni e, soprattutto, dalla prossimità del termine dell'affidamento, individuato nel 16 dicembre 2025. Tale ultimo presupposto è tuttavia erroneo: dalla documentazione allegata al ricorso emerge infatti che, con provvedimento del 28 novembre 2024 è stata concessa alla condannata, tenuto conto del cumulo delle pene, la prosecuzione della misura dell'affidamento al servizio sociale in corso di esecuzione fino al 19/3/2028 ai sensi dell'art. 51 bis L. n. 534/1975. L'errore ha inciso in modo determinante sulla motivazione, perché ha condotto il Tribunale a ritenere "non più colmabili" le lacune riscontrate, valorizzando il "ravvicinato fine pena" per affermare una "totale carenza" di impegno sociale. La relazione periodica UEPE del 08/07/2025 dà conto, inoltre, di elementi che la decisione non valuta: il progetto di volontariato "[OSCURATO:PERSONA]" non è stato attivato dal Comune nonostante i ripetuti solleciti del servizio e della stessa affidata; il percorso presso il Ser.D. si è concluso positivamente; la Ore mantiene costante collaborazione con l'UEPE e prosegue il lavoro di riflessione sui fatti-reato e sui fattori di rischio e di protezione; svolge colloqui per reperire un'occupazione, senza esito favorevole. L'andamento della misura è complessivamente valutato in termini positivi. 3 r oNe deriva che l'ordinanza impugnata, fondata su un presupposto fattuale errato in ordine al termine dell'affidamento e priva di un effettivo confronto con le risultanze della relazione UEPE in tema di prescrizioni e percorso trattamentale, è viziata sotto il profilo motivazionale. Essa va pertanto annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Cagliari, perché proceda a nuovo esame dell'istanza di sospensione, verificando la sussistenza del fumus boni iuris alla luce del corretto tempo residuo di prova e degli elementi, non imputabili all'affidata, che hanno impedito l'attivazione del volontariato, nonché della documentata ricerca di un'occupazione. P.Q P.Q.MMicaela S rena [OSCURATO:PERSONA] antalucia CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE P...121r 2_32.ZtQflft?.211,1L334,9. Depo;;atl. G O dera oggi Ror;í?, fì 0 9 Iti 2025IL FursIzio!' , ,3:2ARio FuNzioZIAR1O Mar 4
Sentenza Cassazione n. 13038/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris