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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 25211/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9523/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] 2 S.C.

A R.L. , in persona del direttore generale p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con do- micilio eletto in Roma, viaF. [OSCURATO:PERSONA], n. 4 , presso lo studio dell ' Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – e [OSCURATO:PERSONA], in proprio ed in qualità di legale rappresen- tante p.t. dell'A.CE.MA.T. – [OSCURATO:PERSONA], GHIAIA E [OSCURATO:PERSONA].R.L. , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], rappre- sentatie difesi da gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Roma, via Cassia, n. 240; –ricorrenti e controricorrenti – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv ocatura generale dello Stato , con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; –controricorrente – e [OSCURATO:SOCIETA]., MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E [OSCURATO:PERSONA]- SPORTI, [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA].; –intimati – avverso l'ordinanza della Corte d'appellodi Ancona n. 2820/17 , depo- sitata il 26 settembre 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11 luglio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di legale rappresen- tante dell'A.Ce.Ma.T. – Cava di Sabbia, Ghiaia e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., Mara e [OSCURATO:PERSONA], proprietari di due fondi siti in [OSCURATO:PERSONA], e riportati in Catasto al foglio 24, particelle 172, 184, 185, 224, 246, 455, 456 e 494, convennero in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]., la [OSCURATO:SOCIETA]., l'[OSCURATO:SOCIETA]., l'[OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., proponendo opposizione alla stima dell'inden- nità dovuta per l'espropriazione dei predetti immobili, disposta con due decreti del 29 settembre 2011 in favore del Demanio dello Stato – [OSCURATO:PERSONA].

Si costituirono i convenuti e resistettero alla domanda, chieden- done il rigetto.

Il giudizio, sospeso con ordinanza del 5 giugno 2012, in considera- zione dell'avvenuta impugnazione dei decreti di espropriazionedinanzi al Giudice amministrativo, fu riassuntodagli attori anche nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito della sen- tenza del 22 settembre 2014, con cui il Consiglio di Statoaveva riget- tato il ricorso.

1.1. Con ordinanza del 26 settembre 2017 , la Corte d'appello di Ancona ha accolto la domanda proposta nei confronti della Dirpa e della [OSCURATO:SOCIETA], determinando l'indennità spettante all'ACeMaT in Euro 1.434.368,00 e quella spettante ai Centinari in Euro 33.484,00, dispo- nendo il deposito presso la [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti della differenza tra i predetti importi e quelli già versati dall'espropriante, oltre agl'interessi legali sulla medesima differenza.

Premesso che non era stata contestata tempestivamente la legitti- mazione attiva dei Centinari, in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], destinatario di uno dei decreti di espropriazione, la Corte ha richiamato la relazione del c.t.u., il quale, pur rilevando che i fondi espropriati non erano utilizzabili a fini edificatori, ne aveva escluso la natura agricola, osservando che gli stessi erano stati utilizzati fin dagli anni '60 per lo svolgimento dell'attività di trattamento inerti e confezionamento di cal- cestruzzi.

Ha ritenuto condivisibile la stima effettuata dal c.t.u., il quale, considerate le caratteristiche dei terreni e tenuto conto della mancanza di beni comparabili, ne aveva determinato il valore unitario in una misura intermedia tra quello delle aree agricole e quello delle aree suburbane destinate a verde, sulla base della propria conoscenza del mercato immobiliare e delle informazioni acquisite, utilizzando i prezzi unitari del Prezzario regionale 2010 per le opere stradali presenti nei fondi, e pervenendo quindi alla liquidazione di un valore comples- sivo di Euro 434.368,00 per il fondo dell'ACeMaT e di Euro 33.484,00 per il fondo dei Centinari.Ha rilevato inoltre la Corte che l'espropria- zione aveva comportato la divisione dei due fondi, già aventi una de- stinazione economica unitaria, in più porzioni staccate tra loro, preci- sando che l'ACeMaTnon poteva più disporre della strada di comunica- zione tra la parte in cui erano situati gli uffici e quella destinata all'at- tività produttiva, ed aggiungendo che le particelle di sua proprietà ri- sultavano per lo più intercluse: ha quindi riconosciuto alla società at- trice l'ulteriore importo di Euro 1.100.000,00, a titolo di deprezzamento delle aree residue, escludendo invece qualsiasi deprezzamento per le aree di proprietà dei Centinari.

Ha ritenuto altresì, il giudice di seconde cure, estranei all'oggetto del giudizio i danneggiamenti provocati nel corso della realizzazione dell'opera pubblica e i danni subìti dall'attività dell'ACeMaT, nonché i danni cagionati dagli sconfinamenti, per i quali gli attori potevano agire dinanzi al Giudice ordinario.

Ha escluso infine la legittimazione passiva dell'[OSCURATO:PERSONA], rilevando che la stessa aveva dele- gato il potere di compiere gli atti delle procedure espropriative alla Quadrilatero, che lo aveva a sua volta delegato alla Dirpa, in qualità di contraente generale, dichiarando invece inammissibile la domanda proposta nei confronti del Ministero, in quanto formulata soltanto in sede di riassunzione.

2. Avverso la predetta ordinanza hanno proposto ricorso per cas- sazionela [OSCURATO:SOCIETA] , per due motivi , e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità, [OSCURATO:PERSONA] e Francesco e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo deceduta, per tre mo- tivi, illustrati anche con memoria.

Hanno resistito con controricorsi i Centinari e l'[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente si rileva che l'impugnazione proposta dall'ACe- MaTe dai Centinari, pur non essendo stata proposta in via incidentale, come prescritto dall'art. 371 cod. proc. civ., risulta ammissibile, in quanto proposta con ricorso notificato il 26 marzo 2018, e quindi entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso della [OSCURATO:SOCIETA], effettuata il 23 marzo 2018.

Benvero, il principio dell'unicità del processo di impugnazione con- tro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notifica- zione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso; quest'ultima moda- lità non può peraltro considerarsi essenziale, per cui ogniricorso suc- cessivoal primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta ed ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine risultante dal com- binato disposto degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ., indipendentemente dai termini d'impugnazione in astratto operativi (cfr. Cass., Sez.

III, 23/11/2021, n. 36057; Cass., Sez.

II, 14/01/2020, n. 448; Cass., Sez. lav., 20/03/2015, n. 5695).

2. Con il primo motivo del suo ricorso,la [OSCURATO:SOCIETA] denuncia la viola- zione e la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., non- ché l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando l'ordinanza impugnata per aver aderito acriticamente alla stima effettuata dal c.t.u., senza tenere conto delle lacune e delle con- traddizioni in cui lo stesso era incorso.

Sostiene che, nell'accertare la destinazione delle aree di proprietà dell'ACeMaT, il c.t.u. aveva richia- mato le informazioni assunte, non confortate da certificazioni o docu- menti rilasciati dalla [OSCURATO:PERSONA], astenendosi inoltre dal verificare il rispetto delle distanze.

Aggiunge che il valore dei fondi e della massicciata stradale sugli stessi insistente non era stato determi- nato sulla base di elementi certi, ma in modo apodittico, sulla base di un valore intermedio e del Prezzario regionale, senza verificarne lo stato.

3. Con il secondo motivo,la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112 e 277 cod. proc. civ., nonché l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che la Corte territoriale ha omesso di pronunciare in ordine all'istanza di rinnovazione della c.t.u., proposta essa ricorrente in considerazione della nullità della consulenza, derivante dall'omesso esame dei rilievi mossi all'operato del consulente.

4. Con il primo motivo del loro ricorso , i Centinari , gli Jencinella e l'AceMaT lamenta no la violazione o la falsa applicazione dell'art. 6, comma ottavo, del d.P.R. 8 giugno 2011, n. 327 e dell'art. 105 cod. proc. civ., censurando l'ordinanza impugnata per aver escluso la legit- timazione passiva dell'[OSCURATO:PERSONA], senza considerare che l'espropriazione era stata disposta in favore della stessa e del Demanio dello Stato.

Pre- messo che i decreti di esproprio non indicavano con chiarezza l'ambito della delega del potere espropriativo, la cui titolarità era rimasta all'A- nas, sostiene che la stessa non era venuta meno neppure per effetto dell'attribuzione di detto potere alla Quadrilatero, costituita come so- cietà di scopo, né per effettodell'affidamento della realizzazione della opera pubblica al [OSCURATO:PERSONA] –Tecnologie e [OSCURATO:PERSONA]- tegrati di Costruzione, essendone stato trasferito esclusivamente l'e- sercizio.

Aggiunge che, essendo la Quadrilatero una società di scopo con partecipazione maggioritaria dell'[OSCURATO:PERSONA], la sua azione era imputa- bile a quest'ultima, mentre il Consorzio, cui era subentrata successiva- mente la Dirpa, aveva agito in qualità di contraente generale, cui era stato affidato il mandato a svolgere in rappresentanza della Quadrila- tero le procedure preordinate all'acquisizione delle aree, con la conse- guenza che l'autorità espropriante avrebbe dovuto essere individuata nell'[OSCURATO:PERSONA].

5. Con il secondo motivo , i ricorrent i denuncia no la violazione dell'art. 172 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e degli artt. 1388, 1392, 1703, 1723 e 2947 cod. civ., nonché l'omesso esame di un fatto con- troverso e decisivo per il giudizio, sostenendo che, in quanto soggetto aggiudicatore, costituito dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla Sviluppo Italia come società di scopo, la Quadrilatero non poteva essere considerata titolare del po- tere espropriativo, essendole stato attribuito soltanto l'esercizio dello stesso, con esclusione di poteri concessori e senza rilevanza esterna.

Precisato inoltre che il soggetto cui era stato delegato il compimento degli atti espropriativi non aveva agito in nome proprio né sotto il con- trollo della Quadrilatero, controllata dall'[OSCURATO:PERSONA], ribadisce che la qualità di parte del rapporto espropriativo spettava a quest'ultima, come be- neficiariadell'espropriazione.

6. Con il terzo motivo, i ricorrentideducono l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando l'ordinanza im- pugnata per aver omesso di prendere posizione in ordine alla questione riguardante il collegamento tra la delega di funzioni e il difetto di legit- timazione dell'[OSCURATO:PERSONA], sollevata da quest'ultima nella comparsa di costi- tuzione.Aggiunge che, nel ricollegare il difetto di legittimazione all'art. 6, comma ottavo, del d.P.R. n. 327 del 2001, la Corte territoriale è incorsa in contraddizione, avendo richiamato la disposizione che costi- tuiva il fondamento della legittimazione.

7. Ilprimo motiv o del ricorso della [OSCURATO:SOCIETA], avent e ad oggetto l'a- critico recepimento della stima compiuta dal c.t.u. ad opera dell'ordi- nanza impugnata, è inammissibile, per difetto di specificità, risolven- dosi nel mero richiamo dei passi contestati della relazione depositata dal c.t.u., non accompagnato da una puntuale trascrizione delle note critiche presentate dalla ricorrente, la quale si limita a riassumerne il contenuto, senza neppure indicare il luogo in cui, tra gli atti di causa, le stesse sono reperibili, con la conseguenza che risulta impossibile va- lutare la portata dell'obbligo di motivazione gravante sulla Corte d'ap- pello.

La parte che in sede di legittimità lamenti l'acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non può infatti limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l'operato, ma, in ossequio al carattere limitato del mezzo di impugnazione, ha l'onere d'indicare specificamente le circo- stanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, tra- scrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione, e riportando il contenuto specifico delle criti- che ad essi sollevate, al fine di consentire l'apprezzamento dell'inci- denza causale del difetto di motivazione (cfr. Cass., Sez.

III, 13/07/ 2021, n. 19989; Cass., Sez.

I, 17/07/2014, n. 16368; Cass., Sez.

II, 13/06/ 2007, n. 13845).

Senza dire che la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è stata dedotta senza rispettare la portata e l’oggetto delle previsioni norma- tive suindicate (basti rinviare a Cass.

S.U. 20867/2020; Cass 16016/2021).

8. Il difetto di specificità del primo motivo comporta l'inammissibi- lità anche del secondo, riflettente l'omessa pronuncia sulla richiesta di rinnovazione della c.t.u.

Il rigetto della richiesta di rinnovazione della c.t.u., fondata sulla contestazione delle valutazioni tecniche compiute dal consulente, non integra infatti un vizio di omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ., non richiedendo necessariamente un'espressa statuizione, ma potendo essere desunto anche per implicito dalle considerazioni in virtù delle quali il giudice di merito ha fatto proprie le predette valuta- zioni; ove, peraltro, il giudice di merito abbia omesso di prendere spe- cificamente in esame le critiche mosse all'operato del c.t.u., la deci- sione può essere ritenuta inidonea ad evidenziare il percorso logico che ha condotto alla reiezione delle stesse, e quindi affetta da un vizio di motivazione (cfr. Cass., Sez.

II, 24/11/2020, n. 26709; Cass., Sez.

VI, 18/03/2015, n. 5339), nella specie, come si è detto, non validamente dedotto.

Di più, il motivo è inammissibile anche per difetto di autosuffi- cienza, non avendo la ricorrente riprodotto il verbale di udienza del 30 novembre 2016, nel quale avrebbe «riversato» le presunte questioni di nullità.

Fermo restando che le mere critiche alla c.t.u. non integrano eccezioni di nullità (Cass.S.U. 5624/2022), e di esse la Corte d’appello ‒ come dianzi detto ‒ ha tenuto conto,

9. Passando al ricorso proposto dai Centinari, dagli Jencinella e dall'ACeMaT, va osservato che sono inammissibili tutti e tre i motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto riguardanti l'individuazione del soggetto obbligato al pagamento della indennità di espropriazione.

In tema di espropriazione per pubblica utilità, questa Corte ha in- fatti affermato ripetutamente che il soggetto legittimato al pagamento dell'indennità di occupazione e di esproprio dev'essere generalmente individuato nell'ente beneficiario dell'espropriazione, risultante dal de- creto ablativo, salvo che dallo stesso decreto non emerga che il compito di procedere all'acquisizione delle aree e di curare le procedure espro- priative, agendo in nome proprio, sia stato affidato ad altri enti, con accollo dei relativi oneri, senza che a tal fine risulti sufficiente un mero accordo interno, ma occorrendo una norma di legge o un provvedi- mento amministrativo a rilevanza esterna (cfr. Cass., Sez.

I, 20/03/ 20217, n. 7104; 3/07/2013, n. 16623; 21/03/2007, n. 6807).

Si è quindi ritenuto che nei procedimenti c.d. pluripartecipati, in cui l'eser- cizio del potere espropriativo di acquisizione e di cura delle procedure è condiviso tra soggetti diversi, l'accertamento della legittimazione passiva deve aver luogo mediante l'analisi del ruolo specifico assunto e dei poteri esercitati in concreto da ciascun ente convenuto nel giudi- zio (cfr. Cass., Sez.

Un., 24/08/2022, n.25294), e, ove sia stata sti- pulata una convenzione che comporti la mera delega del concessionario al compimento di atti della procedura ablatoria in nome e per conto del delegante, non è configurabile una solidarietà passiva del delegato, re- stando il beneficiario l'unico soggetto obbligato al pagamento dell'in- dennità e legittimato a resistere nel giudizio di opposizione alla stima (cfr. Cass., Sez.

I, 26/05/2022, n. 17058).A tali principi si è correttamente attenuta la Corte territoriale, la quale, nell'escludere la legittimazione passiva dell'[OSCURATO:PERSONA], non si è limi- tata a richiamare l'art. 6, comma ottavo, del d.P.R. n. 327 del 2001, ma ha proceduto ad una puntuale ricostruzione dei rapporti intercorsi tra i convenuti, osservando che l'[OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare della pote- stà espropriativa, aveva delegato ogni potere, anche processuale, con- cernente l'emanazione degli atti relativi alle procedure ablatorie alla Quadrilatero, che, in qualità di ente espropriante, aveva a sua volta delegato ogni potere alla Dirpa, cui era stata affidata la realizzazione dell'opera, in qualità di contraente generale, ed il cui presidente aveva emesso il decreto di esproprio.

Nel censurare il predetto apprezzamento, i ricorrenti insistono sulla configurabilità della Quadrilatero come società di scopo, desumendone il difetto di titolarità del potere espropriativo da parte della stessa, e sull'affidamento della realizzazione dell'opera al [OSCURATO:PERSONA]- rae, a loro avviso inidoneo a comportare l'attribuzione del predetto po- tere, senza tuttavia illustrare meglio il ruolo svolto da ciascuno dei pre- detti soggetti nell'ambito della vicenda ablatoria; invocano inoltre il contenuto della delega, da loro stessi peraltro definito non univoco, insistendo sulla distinzione, tutt'altro che chiara, tra trasferimento del potere e trasferimento della funzione, nonché su quella, assai più per- spicua, tra titolarità del potere espropriativo, asseritamente rimasta all'[OSCURATO:PERSONA], ed esercizio del medesimo potere, attribuito alla Dirpa, e so- stenendo che quest'ultima ha agito in nome e per conto dell'[OSCURATO:PERSONA], ma omettono di riportare, a corredo delle proprie censure, il decreto di espropriazione e gli atti dai quali è stato desunto il trasferimento dell'e- sercizio del potere espropriativo, con la conseguenza che i motivi risul- tano privi di specificità.

10. Entrambi i ricors i va nno pertanto dichiarati inammissibili , con l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti ricorrenti, avuto riguardo alla reciproca soccombenza, e con la condanna dell'A- CeMaT, dei Centinari e degli Jencinella al pagamento delle spese in favore dell'[OSCURATO:PERSONA], risultata vittoriosanei loro confronti, che si liquidano come dal dispositivo.

10.1. Non merita infine accoglimento la domanda di condanna della [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento di una somma ulteriore, ai sensi dell'art. 96, primo e terzo comma, cod. proc. civ., avanzata dalla difesa dell'ACe- MaT, dei Centinari e degli Jencinella.

Ai fini della condanna al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96, primo comma, cod. proc. civ., e dell'applicazione della sanzione di carattere pubblicistico prevista dal terzo comma del medesimo art. 96, nonè infatti sufficiente la mera infondatezza della domanda o dell'impugnazione, ma è necessaria la sussistenza di ulteriori presupposti, rimasti nella specie indimostrati, e cioè, rispettivamente, che la parte abbia agito o resistito con mala fede o colpa grave, ovverosia con la coscienza della infondatezza della do- manda o dell'eccezione, oppure senza avere adoperato la normale di- ligenza per acquisire la coscienza di tale infondatezza (cfr. Cass., Sez.

III, 30/11/2017, n. 28658; 20/01/2015, n. 817), o che il suo compor- tamento sia oggettivamente valutabile come abuso del processo, per avere essa agito pretestuosamente (cfr. Cass., Sez. lav., 15/02/2021, n. 3830; Cass., Sez.

VI, 24/09/2020, n. 20018).

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi.

Compensa integralmente le spese pro- cessuali tra i ricorrenti.

Condanna l'A.Ce.Mat. –Cava di Sabbia, Ghiaia e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Jen- cinella Francesco e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell'A- nas, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi,oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9523/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] 2 S.C. A R.L. , in persona del direttore generale p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con do- micilio eletto in Roma, viaF. [OSCURATO:PERSONA], n. 4 , presso lo studio dell ' Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – e [OSCURATO:PERSONA], in proprio ed in qualità di legale rappresen- tante p.t. dell'A.CE.MA.T. – [OSCURATO:PERSONA], GHIAIA E [OSCURATO:PERSONA].R.L. , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], rappre- sentatie difesi da gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Roma, via Cassia, n. 240; –ricorrenti e controricorrenti – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv ocatura generale dello Stato , con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; –controricorrente – e [OSCURATO:SOCIETA]., MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E [OSCURATO:PERSONA]- SPORTI, [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA].; –intimati – avverso l'ordinanza della Corte d'appellodi Ancona n. 2820/17 , depo- sitata il 26 settembre 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11 luglio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di legale rappresen- tante dell'A.Ce.Ma.T. – Cava di Sabbia, Ghiaia e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., Mara e [OSCURATO:PERSONA], proprietari di due fondi siti in [OSCURATO:PERSONA], e riportati in Catasto al foglio 24, particelle 172, 184, 185, 224, 246, 455, 456 e 494, convennero in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]., la [OSCURATO:SOCIETA]., l'[OSCURATO:SOCIETA]., l'[OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., proponendo opposizione alla stima dell'inden- nità dovuta per l'espropriazione dei predetti immobili, disposta con due decreti del 29 settembre 2011 in favore del Demanio dello Stato – [OSCURATO:PERSONA]. Si costituirono i convenuti e resistettero alla domanda, chieden- done il rigetto. Il giudizio, sospeso con ordinanza del 5 giugno 2012, in considera- zione dell'avvenuta impugnazione dei decreti di espropriazionedinanzi al Giudice amministrativo, fu riassuntodagli attori anche nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito della sen- tenza del 22 settembre 2014, con cui il Consiglio di Statoaveva riget- tato il ricorso. 1.1. Con ordinanza del 26 settembre 2017 , la Corte d'appello di Ancona ha accolto la domanda proposta nei confronti della Dirpa e della [OSCURATO:SOCIETA], determinando l'indennità spettante all'ACeMaT in Euro 1.434.368,00 e quella spettante ai Centinari in Euro 33.484,00, dispo- nendo il deposito presso la [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti della differenza tra i predetti importi e quelli già versati dall'espropriante, oltre agl'interessi legali sulla medesima differenza. Premesso che non era stata contestata tempestivamente la legitti- mazione attiva dei Centinari, in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], destinatario di uno dei decreti di espropriazione, la Corte ha richiamato la relazione del c.t.u., il quale, pur rilevando che i fondi espropriati non erano utilizzabili a fini edificatori, ne aveva escluso la natura agricola, osservando che gli stessi erano stati utilizzati fin dagli anni '60 per lo svolgimento dell'attività di trattamento inerti e confezionamento di cal- cestruzzi. Ha ritenuto condivisibile la stima effettuata dal c.t.u., il quale, considerate le caratteristiche dei terreni e tenuto conto della mancanza di beni comparabili, ne aveva determinato il valore unitario in una misura intermedia tra quello delle aree agricole e quello delle aree suburbane destinate a verde, sulla base della propria conoscenza del mercato immobiliare e delle informazioni acquisite, utilizzando i prezzi unitari del Prezzario regionale 2010 per le opere stradali presenti nei fondi, e pervenendo quindi alla liquidazione di un valore comples- sivo di Euro 434.368,00 per il fondo dell'ACeMaT e di Euro 33.484,00 per il fondo dei Centinari.Ha rilevato inoltre la Corte che l'espropria- zione aveva comportato la divisione dei due fondi, già aventi una de- stinazione economica unitaria, in più porzioni staccate tra loro, preci- sando che l'ACeMaTnon poteva più disporre della strada di comunica- zione tra la parte in cui erano situati gli uffici e quella destinata all'at- tività produttiva, ed aggiungendo che le particelle di sua proprietà ri- sultavano per lo più intercluse: ha quindi riconosciuto alla società at- trice l'ulteriore importo di Euro 1.100.000,00, a titolo di deprezzamento delle aree residue, escludendo invece qualsiasi deprezzamento per le aree di proprietà dei Centinari. Ha ritenuto altresì, il giudice di seconde cure, estranei all'oggetto del giudizio i danneggiamenti provocati nel corso della realizzazione dell'opera pubblica e i danni subìti dall'attività dell'ACeMaT, nonché i danni cagionati dagli sconfinamenti, per i quali gli attori potevano agire dinanzi al Giudice ordinario. Ha escluso infine la legittimazione passiva dell'[OSCURATO:PERSONA], rilevando che la stessa aveva dele- gato il potere di compiere gli atti delle procedure espropriative alla Quadrilatero, che lo aveva a sua volta delegato alla Dirpa, in qualità di contraente generale, dichiarando invece inammissibile la domanda proposta nei confronti del Ministero, in quanto formulata soltanto in sede di riassunzione. 2. Avverso la predetta ordinanza hanno proposto ricorso per cas- sazionela [OSCURATO:SOCIETA] , per due motivi , e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità, [OSCURATO:PERSONA] e Francesco e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo deceduta, per tre mo- tivi, illustrati anche con memoria. Hanno resistito con controricorsi i Centinari e l'[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente si rileva che l'impugnazione proposta dall'ACe- MaTe dai Centinari, pur non essendo stata proposta in via incidentale, come prescritto dall'art. 371 cod. proc. civ., risulta ammissibile, in quanto proposta con ricorso notificato il 26 marzo 2018, e quindi entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso della [OSCURATO:SOCIETA], effettuata il 23 marzo 2018. Benvero, il principio dell'unicità del processo di impugnazione con- tro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notifica- zione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso; quest'ultima moda- lità non può peraltro considerarsi essenziale, per cui ogniricorso suc- cessivoal primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta ed ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine risultante dal com- binato disposto degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ., indipendentemente dai termini d'impugnazione in astratto operativi (cfr. Cass., Sez. III, 23/11/2021, n. 36057; Cass., Sez. II, 14/01/2020, n. 448; Cass., Sez. lav., 20/03/2015, n. 5695). 2. Con il primo motivo del suo ricorso,la [OSCURATO:SOCIETA] denuncia la viola- zione e la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., non- ché l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando l'ordinanza impugnata per aver aderito acriticamente alla stima effettuata dal c.t.u., senza tenere conto delle lacune e delle con- traddizioni in cui lo stesso era incorso. Sostiene che, nell'accertare la destinazione delle aree di proprietà dell'ACeMaT, il c.t.u. aveva richia- mato le informazioni assunte, non confortate da certificazioni o docu- menti rilasciati dalla [OSCURATO:PERSONA], astenendosi inoltre dal verificare il rispetto delle distanze. Aggiunge che il valore dei fondi e della massicciata stradale sugli stessi insistente non era stato determi- nato sulla base di elementi certi, ma in modo apodittico, sulla base di un valore intermedio e del Prezzario regionale, senza verificarne lo stato. 3. Con il secondo motivo,la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112 e 277 cod. proc. civ., nonché l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che la Corte territoriale ha omesso di pronunciare in ordine all'istanza di rinnovazione della c.t.u., proposta essa ricorrente in considerazione della nullità della consulenza, derivante dall'omesso esame dei rilievi mossi all'operato del consulente. 4. Con il primo motivo del loro ricorso , i Centinari , gli Jencinella e l'AceMaT lamenta no la violazione o la falsa applicazione dell'art. 6, comma ottavo, del d.P.R. 8 giugno 2011, n. 327 e dell'art. 105 cod. proc. civ., censurando l'ordinanza impugnata per aver escluso la legit- timazione passiva dell'[OSCURATO:PERSONA], senza considerare che l'espropriazione era stata disposta in favore della stessa e del Demanio dello Stato. Pre- messo che i decreti di esproprio non indicavano con chiarezza l'ambito della delega del potere espropriativo, la cui titolarità era rimasta all'A- nas, sostiene che la stessa non era venuta meno neppure per effetto dell'attribuzione di detto potere alla Quadrilatero, costituita come so- cietà di scopo, né per effettodell'affidamento della realizzazione della opera pubblica al [OSCURATO:PERSONA] –Tecnologie e [OSCURATO:PERSONA]- tegrati di Costruzione, essendone stato trasferito esclusivamente l'e- sercizio. Aggiunge che, essendo la Quadrilatero una società di scopo con partecipazione maggioritaria dell'[OSCURATO:PERSONA], la sua azione era imputa- bile a quest'ultima, mentre il Consorzio, cui era subentrata successiva- mente la Dirpa, aveva agito in qualità di contraente generale, cui era stato affidato il mandato a svolgere in rappresentanza della Quadrila- tero le procedure preordinate all'acquisizione delle aree, con la conse- guenza che l'autorità espropriante avrebbe dovuto essere individuata nell'[OSCURATO:PERSONA]. 5. Con il secondo motivo , i ricorrent i denuncia no la violazione dell'art. 172 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e degli artt. 1388, 1392, 1703, 1723 e 2947 cod. civ., nonché l'omesso esame di un fatto con- troverso e decisivo per il giudizio, sostenendo che, in quanto soggetto aggiudicatore, costituito dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla Sviluppo Italia come società di scopo, la Quadrilatero non poteva essere considerata titolare del po- tere espropriativo, essendole stato attribuito soltanto l'esercizio dello stesso, con esclusione di poteri concessori e senza rilevanza esterna. Precisato inoltre che il soggetto cui era stato delegato il compimento degli atti espropriativi non aveva agito in nome proprio né sotto il con- trollo della Quadrilatero, controllata dall'[OSCURATO:PERSONA], ribadisce che la qualità di parte del rapporto espropriativo spettava a quest'ultima, come be- neficiariadell'espropriazione. 6. Con il terzo motivo, i ricorrentideducono l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando l'ordinanza im- pugnata per aver omesso di prendere posizione in ordine alla questione riguardante il collegamento tra la delega di funzioni e il difetto di legit- timazione dell'[OSCURATO:PERSONA], sollevata da quest'ultima nella comparsa di costi- tuzione.Aggiunge che, nel ricollegare il difetto di legittimazione all'art. 6, comma ottavo, del d.P.R. n. 327 del 2001, la Corte territoriale è incorsa in contraddizione, avendo richiamato la disposizione che costi- tuiva il fondamento della legittimazione. 7. Ilprimo motiv o del ricorso della [OSCURATO:SOCIETA], avent e ad oggetto l'a- critico recepimento della stima compiuta dal c.t.u. ad opera dell'ordi- nanza impugnata, è inammissibile, per difetto di specificità, risolven- dosi nel mero richiamo dei passi contestati della relazione depositata dal c.t.u., non accompagnato da una puntuale trascrizione delle note critiche presentate dalla ricorrente, la quale si limita a riassumerne il contenuto, senza neppure indicare il luogo in cui, tra gli atti di causa, le stesse sono reperibili, con la conseguenza che risulta impossibile va- lutare la portata dell'obbligo di motivazione gravante sulla Corte d'ap- pello. La parte che in sede di legittimità lamenti l'acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non può infatti limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l'operato, ma, in ossequio al carattere limitato del mezzo di impugnazione, ha l'onere d'indicare specificamente le circo- stanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, tra- scrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione, e riportando il contenuto specifico delle criti- che ad essi sollevate, al fine di consentire l'apprezzamento dell'inci- denza causale del difetto di motivazione (cfr. Cass., Sez. III, 13/07/ 2021, n. 19989; Cass., Sez. I, 17/07/2014, n. 16368; Cass., Sez. II, 13/06/ 2007, n. 13845). Senza dire che la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è stata dedotta senza rispettare la portata e l’oggetto delle previsioni norma- tive suindicate (basti rinviare a Cass. S.U. 20867/2020; Cass 16016/2021). 8. Il difetto di specificità del primo motivo comporta l'inammissibi- lità anche del secondo, riflettente l'omessa pronuncia sulla richiesta di rinnovazione della c.t.u. Il rigetto della richiesta di rinnovazione della c.t.u., fondata sulla contestazione delle valutazioni tecniche compiute dal consulente, non integra infatti un vizio di omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ., non richiedendo necessariamente un'espressa statuizione, ma potendo essere desunto anche per implicito dalle considerazioni in virtù delle quali il giudice di merito ha fatto proprie le predette valuta- zioni; ove, peraltro, il giudice di merito abbia omesso di prendere spe- cificamente in esame le critiche mosse all'operato del c.t.u., la deci- sione può essere ritenuta inidonea ad evidenziare il percorso logico che ha condotto alla reiezione delle stesse, e quindi affetta da un vizio di motivazione (cfr. Cass., Sez. II, 24/11/2020, n. 26709; Cass., Sez. VI, 18/03/2015, n. 5339), nella specie, come si è detto, non validamente dedotto. Di più, il motivo è inammissibile anche per difetto di autosuffi- cienza, non avendo la ricorrente riprodotto il verbale di udienza del 30 novembre 2016, nel quale avrebbe «riversato» le presunte questioni di nullità. Fermo restando che le mere critiche alla c.t.u. non integrano eccezioni di nullità (Cass.S.U. 5624/2022), e di esse la Corte d’appello ‒ come dianzi detto ‒ ha tenuto conto, 9. Passando al ricorso proposto dai Centinari, dagli Jencinella e dall'ACeMaT, va osservato che sono inammissibili tutti e tre i motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto riguardanti l'individuazione del soggetto obbligato al pagamento della indennità di espropriazione. In tema di espropriazione per pubblica utilità, questa Corte ha in- fatti affermato ripetutamente che il soggetto legittimato al pagamento dell'indennità di occupazione e di esproprio dev'essere generalmente individuato nell'ente beneficiario dell'espropriazione, risultante dal de- creto ablativo, salvo che dallo stesso decreto non emerga che il compito di procedere all'acquisizione delle aree e di curare le procedure espro- priative, agendo in nome proprio, sia stato affidato ad altri enti, con accollo dei relativi oneri, senza che a tal fine risulti sufficiente un mero accordo interno, ma occorrendo una norma di legge o un provvedi- mento amministrativo a rilevanza esterna (cfr. Cass., Sez. I, 20/03/ 20217, n. 7104; 3/07/2013, n. 16623; 21/03/2007, n. 6807). Si è quindi ritenuto che nei procedimenti c.d. pluripartecipati, in cui l'eser- cizio del potere espropriativo di acquisizione e di cura delle procedure è condiviso tra soggetti diversi, l'accertamento della legittimazione passiva deve aver luogo mediante l'analisi del ruolo specifico assunto e dei poteri esercitati in concreto da ciascun ente convenuto nel giudi- zio (cfr. Cass., Sez. Un., 24/08/2022, n.25294), e, ove sia stata sti- pulata una convenzione che comporti la mera delega del concessionario al compimento di atti della procedura ablatoria in nome e per conto del delegante, non è configurabile una solidarietà passiva del delegato, re- stando il beneficiario l'unico soggetto obbligato al pagamento dell'in- dennità e legittimato a resistere nel giudizio di opposizione alla stima (cfr. Cass., Sez. I, 26/05/2022, n. 17058).A tali principi si è correttamente attenuta la Corte territoriale, la quale, nell'escludere la legittimazione passiva dell'[OSCURATO:PERSONA], non si è limi- tata a richiamare l'art. 6, comma ottavo, del d.P.R. n. 327 del 2001, ma ha proceduto ad una puntuale ricostruzione dei rapporti intercorsi tra i convenuti, osservando che l'[OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare della pote- stà espropriativa, aveva delegato ogni potere, anche processuale, con- cernente l'emanazione degli atti relativi alle procedure ablatorie alla Quadrilatero, che, in qualità di ente espropriante, aveva a sua volta delegato ogni potere alla Dirpa, cui era stata affidata la realizzazione dell'opera, in qualità di contraente generale, ed il cui presidente aveva emesso il decreto di esproprio. Nel censurare il predetto apprezzamento, i ricorrenti insistono sulla configurabilità della Quadrilatero come società di scopo, desumendone il difetto di titolarità del potere espropriativo da parte della stessa, e sull'affidamento della realizzazione dell'opera al [OSCURATO:PERSONA]- rae, a loro avviso inidoneo a comportare l'attribuzione del predetto po- tere, senza tuttavia illustrare meglio il ruolo svolto da ciascuno dei pre- detti soggetti nell'ambito della vicenda ablatoria; invocano inoltre il contenuto della delega, da loro stessi peraltro definito non univoco, insistendo sulla distinzione, tutt'altro che chiara, tra trasferimento del potere e trasferimento della funzione, nonché su quella, assai più per- spicua, tra titolarità del potere espropriativo, asseritamente rimasta all'[OSCURATO:PERSONA], ed esercizio del medesimo potere, attribuito alla Dirpa, e so- stenendo che quest'ultima ha agito in nome e per conto dell'[OSCURATO:PERSONA], ma omettono di riportare, a corredo delle proprie censure, il decreto di espropriazione e gli atti dai quali è stato desunto il trasferimento dell'e- sercizio del potere espropriativo, con la conseguenza che i motivi risul- tano privi di specificità. 10. Entrambi i ricors i va nno pertanto dichiarati inammissibili , con l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti ricorrenti, avuto riguardo alla reciproca soccombenza, e con la condanna dell'A- CeMaT, dei Centinari e degli Jencinella al pagamento delle spese in favore dell'[OSCURATO:PERSONA], risultata vittoriosanei loro confronti, che si liquidano come dal dispositivo. 10.1. Non merita infine accoglimento la domanda di condanna della [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento di una somma ulteriore, ai sensi dell'art. 96, primo e terzo comma, cod. proc. civ., avanzata dalla difesa dell'ACe- MaT, dei Centinari e degli Jencinella. Ai fini della condanna al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96, primo comma, cod. proc. civ., e dell'applicazione della sanzione di carattere pubblicistico prevista dal terzo comma del medesimo art. 96, nonè infatti sufficiente la mera infondatezza della domanda o dell'impugnazione, ma è necessaria la sussistenza di ulteriori presupposti, rimasti nella specie indimostrati, e cioè, rispettivamente, che la parte abbia agito o resistito con mala fede o colpa grave, ovverosia con la coscienza della infondatezza della do- manda o dell'eccezione, oppure senza avere adoperato la normale di- ligenza per acquisire la coscienza di tale infondatezza (cfr. Cass., Sez. III, 30/11/2017, n. 28658; 20/01/2015, n. 817), o che il suo compor- tamento sia oggettivamente valutabile come abuso del processo, per avere essa agito pretestuosamente (cfr. Cass., Sez. lav., 15/02/2021, n. 3830; Cass., Sez. VI, 24/09/2020, n. 20018). P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi. Compensa integralmente le spese pro- cessuali tra i ricorrenti. Condanna l'A.Ce.Mat. –Cava di Sabbia, Ghiaia e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Jen- cinella Francesco e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell'A- nas, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi,oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art
Sentenza Cassazione n. 25211/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris