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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 maggio 2024

Cassazione n. 34141/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di applicare la disciplina della continuazione tra i reati di cui ai seguenti provvedimenti: a) sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile il 5/5/2023 (appello del solo PM), con la quale è stato condannato alla pena di anni otto, mesi 10 e giorni 20 di reclusione per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. commesso a [OSCURATO:PERSONA] e territori limitrofi sino all'anno 2017; b) sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano il 16/6/2020, irrevocabile il 2/10/2020, che in parziale riforma della sentenza del Gip del Tribunale di Milano, è stato condannato alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione per i delitti di associazione a delinquere, falsità materiale, \P-‘ falsificazione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche accesso abusivo a sistema informatico e frode informatica, commessi tra il 2015 e il 19/10/2017.

3. Il giudice dell'esecuzione ha escluso l'applicazione della disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. evidenziando che le due associazioni operavano in luoghi distinti, avevano diverse compagini e svolgevano la loro attività in ambiti distinti.

Ciò anche con specifico riferimento alla posizione del ricorrente che nell'associazione mafiosa si occupava delle scommesse clandestine e del riciclaggio dei relativi proventi mentre quella "semplice" milanese era attiva nel settore del c.d. pishing.

4. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il condannato, che a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. evidenziando che il giudice dell'esecuzione avrebbe erroneamente applicato i criteri di cui all'art. 81 cod. pen. in quanto le condotte, caratterizzate in ogni caso al conseguimento di profitti illeciti attraverso l'uso di "marchingegni elettronici", sarebbero comunque riferibili a una unica determinazione criminosa e la motivazione sul punto sarebbe manifestamente illogica e carente.

5. In data 13 maggio 2024 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. evidenziando che il giudice dell'esecuzione non avrebbe adeguatamente considerato che le condotte, caratterizzate in ogni caso dall'essere finalizzate al conseguimento di profitti illeciti attraverso l'uso di "marchingegni elettronici", sarebbero comunque riferibili a una unica determinazione criminosa.

La doglianza, impropriamente formulata nei termini della violazione di legge ma che in effetti si riferisce alla logicità e completezza della motivazione e risulta, anche in parte, tesa a sollecitare una diversa e non consentita lettura degli elementi emersi, è manifestamente infondata. 2 \ra_t, La motivazione del provvedimento impugnato, diversamente da quanto indicato nel ricorso, risulta logica e coerente.

Il giudice dell'esecuzione, infatti, facendo corretto riferimento ai principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità per cui l'istituto della continuazione è configurabile solo allorché vi siano elementi idonei a evidenziare l'esistenza di un unico elemento intellettivo (il medesimo disegno criminoso) che abbraccia ab origine tutti i fatti (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023.

Qomiha, Rv. 284420 - 01; Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413 - 01; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896 - 01; Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809 - 01; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156 - 01; Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862 - 01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Ciampoli, Rv. 242098 - 01), ha dato logico e coerente conto delle ragioni poste a fondamento della conclusione cui è pervenuto.

Come correttamente evidenziato, d'altro canto, le due associazioni, che pure insistono in ambiti territoriali distinti, non hanno alcun elemento in comune né appaiono in alcun modo riferibili a una unica e originaria determinazione.

Non potendo essere evidentemente sufficiente, come evidenziato anche dal Procuratore generale, la considerazione che l'elemento unificante sarebbe costituito dalla comune determinazione criminosa del ricorrente di trarre profitti dalla propria "professionalità" nella gestione e utilizzazione di competenze informatiche.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di applicare la disciplina della continuazione tra i reati di cui ai seguenti provvedimenti: a) sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile il 5/5/2023 (appello del solo PM), con la quale è stato condannato alla pena di anni otto, mesi 10 e giorni 20 di reclusione per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. commesso a [OSCURATO:PERSONA] e territori limitrofi sino all'anno 2017; b) sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano il 16/6/2020, irrevocabile il 2/10/2020, che in parziale riforma della sentenza del Gip del Tribunale di Milano, è stato condannato alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione per i delitti di associazione a delinquere, falsità materiale, \P-‘ falsificazione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche accesso abusivo a sistema informatico e frode informatica, commessi tra il 2015 e il 19/10/2017. 3. Il giudice dell'esecuzione ha escluso l'applicazione della disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. evidenziando che le due associazioni operavano in luoghi distinti, avevano diverse compagini e svolgevano la loro attività in ambiti distinti. Ciò anche con specifico riferimento alla posizione del ricorrente che nell'associazione mafiosa si occupava delle scommesse clandestine e del riciclaggio dei relativi proventi mentre quella "semplice" milanese era attiva nel settore del c.d. pishing. 4. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il condannato, che a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. evidenziando che il giudice dell'esecuzione avrebbe erroneamente applicato i criteri di cui all'art. 81 cod. pen. in quanto le condotte, caratterizzate in ogni caso al conseguimento di profitti illeciti attraverso l'uso di "marchingegni elettronici", sarebbero comunque riferibili a una unica determinazione criminosa e la motivazione sul punto sarebbe manifestamente illogica e carente. 5. In data 13 maggio 2024 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. evidenziando che il giudice dell'esecuzione non avrebbe adeguatamente considerato che le condotte, caratterizzate in ogni caso dall'essere finalizzate al conseguimento di profitti illeciti attraverso l'uso di "marchingegni elettronici", sarebbero comunque riferibili a una unica determinazione criminosa. La doglianza, impropriamente formulata nei termini della violazione di legge ma che in effetti si riferisce alla logicità e completezza della motivazione e risulta, anche in parte, tesa a sollecitare una diversa e non consentita lettura degli elementi emersi, è manifestamente infondata. 2 \ra_t, La motivazione del provvedimento impugnato, diversamente da quanto indicato nel ricorso, risulta logica e coerente. Il giudice dell'esecuzione, infatti, facendo corretto riferimento ai principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità per cui l'istituto della continuazione è configurabile solo allorché vi siano elementi idonei a evidenziare l'esistenza di un unico elemento intellettivo (il medesimo disegno criminoso) che abbraccia ab origine tutti i fatti (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023. Qomiha, Rv. 284420 - 01; Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413 - 01; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896 - 01; Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809 - 01; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156 - 01; Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862 - 01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Ciampoli, Rv. 242098 - 01), ha dato logico e coerente conto delle ragioni poste a fondamento della conclusione cui è pervenuto. Come correttamente evidenziato, d'altro canto, le due associazioni, che pure insistono in ambiti territoriali distinti, non hanno alcun elemento in comune né appaiono in alcun modo riferibili a una unica e originaria determinazione. Non potendo essere evidentemente sufficiente, come evidenziato anche dal Procuratore generale, la considerazione che l'elemento unificante sarebbe costituito dalla comune determinazione criminosa del ricorrente di trarre profitti dalla propria "professionalità" nella gestione e utilizzazione di competenze informatiche. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d
Sentenza Cassazione n. 34141/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris