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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2024

Cassazione n. 31535/2024

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Roma ha confermato la condanna di entrambi per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale.

Entrambi i ricorsi devono ritenersi inammissibili, anche tenuto conto delle osservazioni proposte dai ricorrenti con la memoria depositata dal comune difensore, la quale è stata peraltro tardivamente presentata il 13 maggio 2024.

Quanto a quello proposto da [OSCURATO:PERSONA], le censure proposte dal ricorrente si rivelano generiche nella misura in cui non si confrontano compiutamente con la motivazione della sentenza.

La Corte territoriale, infatti, ha legittimamente e logicamente attribuito all'imputato la qualifica di amministratore di fatto della fallita in ragione dell'ampia procura speciale rilasciatagli dal primo, in ordine cronologico, amministratore di diritto della società, procura mai revocata successivamente.

In tal senso il suo coinvolgimento nella proprietà della fallita fino alla cessione delle quote al Poggi è stato dunque altrettanto logicamente valorizzato come ulteriore indice del suo effettivo e consapevole coinvolgimento nella gestione della società.

Generiche e versate in fatto sono altresì le censure proposte con i primi due motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Anch'egli non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza, che legittimamente ha valorizzato le dichiarazioni del commercialista della fallita, implicitamente svalutando il valore delle ricevute rilasciate al Poggi ed essendo rimasto incontestato che questi venne accompagnato proprio dall'imputato a ritirare la contabilità e si recò invece da solo a prelevare le fatture, della cui disponibilità piena prima del fallimento è stata dunque acquisita la prova.

Ed anche in questo caso entrambi i ricorrenti sorvolano nei rispettivi ricorsi sulla circostanza che ha costituito il perno del ragionamento probatorio della Corte, ossia il rilascio della procura speciale e la titolarità della società, nonché nel caso del Luigi, anche di quella precedentemente titolare dell'attività svolta dalla fallita.

Mere censure in fatto si rivelano infine quelle proposte da entrambi i ricorrenti per contestare il diniego delle attenuanti generiche da parte del giudice dell'appello, tanto più che tali doglianze si incentrano sostanzialmente sulla mancata valorizzazione della mera incensuratezza degli imputati.

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 4' P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Roma ha confermato la condanna di entrambi per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Entrambi i ricorsi devono ritenersi inammissibili, anche tenuto conto delle osservazioni proposte dai ricorrenti con la memoria depositata dal comune difensore, la quale è stata peraltro tardivamente presentata il 13 maggio 2024. Quanto a quello proposto da [OSCURATO:PERSONA], le censure proposte dal ricorrente si rivelano generiche nella misura in cui non si confrontano compiutamente con la motivazione della sentenza. La Corte territoriale, infatti, ha legittimamente e logicamente attribuito all'imputato la qualifica di amministratore di fatto della fallita in ragione dell'ampia procura speciale rilasciatagli dal primo, in ordine cronologico, amministratore di diritto della società, procura mai revocata successivamente. In tal senso il suo coinvolgimento nella proprietà della fallita fino alla cessione delle quote al Poggi è stato dunque altrettanto logicamente valorizzato come ulteriore indice del suo effettivo e consapevole coinvolgimento nella gestione della società. Generiche e versate in fatto sono altresì le censure proposte con i primi due motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Anch'egli non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza, che legittimamente ha valorizzato le dichiarazioni del commercialista della fallita, implicitamente svalutando il valore delle ricevute rilasciate al Poggi ed essendo rimasto incontestato che questi venne accompagnato proprio dall'imputato a ritirare la contabilità e si recò invece da solo a prelevare le fatture, della cui disponibilità piena prima del fallimento è stata dunque acquisita la prova. Ed anche in questo caso entrambi i ricorrenti sorvolano nei rispettivi ricorsi sulla circostanza che ha costituito il perno del ragionamento probatorio della Corte, ossia il rilascio della procura speciale e la titolarità della società, nonché nel caso del Luigi, anche di quella precedentemente titolare dell'attività svolta dalla fallita. Mere censure in fatto si rivelano infine quelle proposte da entrambi i ricorrenti per contestare il diniego delle attenuanti generiche da parte del giudice dell'appello, tanto più che tali doglianze si incentrano sostanzialmente sulla mancata valorizzazione della mera incensuratezza degli imputati. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 4' P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle