CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2024
Cassazione n. 46457/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 56/RG 22484 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 per detenzione a fine di spaccio di stupefacente. 2. Il ricorso è inammissibile in quanto interamente reiterativo dello stesso motivo di ricorso cui la Corte di appello ha fornito ampia e congrua argomentazione con la quale non vi è alcuno specifico e puntuale confronto. La sentenza impugnata, infatti, ha reso adeguata e logica motivazione circa la responsabilità del ricorrente per il reato contestatogli, valorizzando i plurimi elementi indicati alle pag. 2 e 3, soprattutto il servizio di osservazione di Epure a seguito del quale è stato arrestato con lo stupefacente e con denaro contante, dopo un tentativo di fuga ed occultamento della droga. Si tratta di valutazione nient'affatto arbitraria, ma completa e congrua, non sindacabile in questa sede e ciò a prescindere dall'essere l'imputato assuntore abituale di stupefacenti viste le dichiarazioni rese da due acquirenti che si erano rivolti all'uomo per comprare e non per vendere. 3.11 secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto non proposto con l'atto di appello. 4. Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 La Consigliera rjora [OSCURATO:PERSONA]