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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 gennaio 2022

Cassazione n. 25736/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 17932-2022proposto da: CILIAGIANFRANCO, domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 93, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] FERRARA, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Rettore, elettivamente domiciliata in Roma,viale delle Milizie 22, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] TURCO, rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA]IMPALLOMENI, Vincenzo REINA ; -controricorrente - nonché contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto RESPONSABILITÀ CIVILE P.A.

Medici specializzandi - Mancato rispetto del termine a comparire in appello -Nullità R.G.N.17932/2022 Cron.

Rep.

Ud.9/3/2023 Adunanza camerale -intimati - Avversola sentenza n. 512 /2022 del la C orte di Appello di Roma , depositata il 26/01/2022; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI .

Ritenuto in fatto -che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 512/22, del 26 gennaio 2022, della Corte di Appello di Roma, che – accogliendo il gravame esperito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dall’Università degli Studi di Catania avverso la sentenza n. 10467 / 20 , del 16 luglio 2020, del Tribunale di Roma – ha dichiarato inammiss ibile la domanda proposta dal Cilia, volta a conseguire adeguata remunerazione per l’attività espletata durante il periodo di svolgimento dei corsi di specializzazione post laurea in medicina o, in subordine, ilrisarcimento del danno derivante dalla mancata attuazione, da parte dello Stato Italiano e dell’ordinamento giuridico nazionale, di quanto imposto, al riguardo, a livello comunitario; - che, in punto di fatto, l’odierno ricorrente – dottore in medicina specializzatosi in ginecologia e ostetricia, all’esito di frequentazione della Scuola di Specializzazione dell’Università degli Studi di Messina nelle annualità dal 2001-2002 al 2005-2006 – riferisce di aver adito l’autorità giudiziaria, convenend o in giudizio, oltre all’Ateneo etneo, la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; -che egli deduceva, in particolare, di aver percepito la borsa di studio di cui all’art. 6 del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, ma di aver svolto – in difetto di qualsiasi remunerazione – la propria attività lavorativa, con tutti gli obblighi e responsabilità connesse, senza alcuna regolarizzazione dellastessa, e dunque senza poter fruire del contratto di formazione lavoro poi previsto dal d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368; - che la sua domanda veniva solo parzialmente accolta dal Tribunale di Roma, innanzi al quale il giudizio veniva riassunto, dopo che quello di Catania, originariamente adito, si era dichiaratoterritorialmente incompetente; - che al Cilia veniva riconosci uta una somma pari alla determinazione triennale delle borse di studio corrisposte dal marzo 2003 ad ottobre 2006 in funzione del miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dai rinnovi dei contratti collettivi per i medici dipendenti del servizio sanitario nazionale, oltre interessi legali dall’8 marzo 2003, più i relativi contributi previdenziali; -che s u gravame della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell’Università degli Studi di Catania , il giudice di appello – nella contumacia dell’appellato – dichiarava , invece, inammissibile la domanda; - che avverso la sentenza della Corte capitolina ricorre per cassazione il Cilia, sulla base –come detto – di tre motivi; -che il primo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. –violazione e falsa applicazione degli artt. 342, 163-bis e 164 c od . p roc . c iv., lamentando che tra la data della notifica dell’atto d’appello e la prima udienzadi comparizione sarebbestato assegnato un termine a comparire inferiore a quello previsto dallalegge; - che il secondo motivo denuncia – sempre ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazionedell’art. 2909 cod. c iv . e degli artt. 324 e 329 c od . proc. c iv ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui, in difetto di formale e specifica impugnazione, conformazione di giudicato interno e, addirittura in presenza di formale acquiescenza, è statodichiarato il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei ministri; - che il terzo motivo denuncia – nuovamente ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. p roc . c iv ., lamentando che, “per effetto degli errori commessi”, egli veniva condannato al pagamento delle spese di ambo i gradi di giudizio; - che ha proposto controricorso l’Università degli Studi di Catania, chiedendo che sia dichiarata l’inammissibilità, improcedibilità e irricevibilità nei propri confronti della proposta impugnazione, datal’esistenza – si n dal primo grado di giudizio – di un giudicato interno, quanto alla propria estraneità rispetto alla pretesa azionata dal Cilia; -che sono rimasti sol o intimat i la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca; -che il ricorrente ha depositato memoria; Considerato in diritto - che il ricorso va accolto , quanto ai suoi motivi primo e secondo; -che il primo motivo è, infatti, fondato; - c he, secondo questa Corte , in tema di giudizio di appello, “se è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello di novanta giorni stabilito dall’art. 163-bis cod. proc. civ., a cui rinvia l’art. 359 cod. proc. civ., l’atto di citazione è, ai sensi dell'art. 164, comma 1, cod. proc. civ., affetto da nullità, la quale, se non rilevata d’ufficio dal giudice e non sanata, in ipotesi di contumacia dell’appellato determina la nullità della sentenza” (Cass. Sez. 6- 3, ord. 26 maggio 2020, n. 9650, Rv. 657743-01);-che nel caso in esame tra la data della notifica dell’appello, avvenuta il 28 agosto 2020 , e quella della prima udienza di comparizione – risalente al 10 novembre 2020 – sono intercor si soltanto settantuno giorni(e non novanta); -che anche il secondo motivo di ricorso è fondato; - che, come lamentato dal ricorrente, la Presidenza del Consiglio dei ministried il Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca, avevano denunciato – nel proprio atto di appello (del quale questa Corte è abilitata a prendere visione in quanto giudice del “fatto processuale”, data la natura di “error in procedendo” del vizio dedotto con il presente motivo di ricorso; cfr. Cass. Sez.

Un., sent. 22 maggio 2012, n. 8077, Rv. 622361- 01) – esclusivamente il difetto di legittimazione passiva del M.I.U.R., e ciò“in virtù del consolidato principio di diritto secondo cui legittimata esclusiva rispetto alla domanda di risarcimento del danno da inadempimento dello Stat o italiano a Direttive comunitarie è la Presidenza delConsiglio dei ministri”; -che riconosciuta, dal giudice di prime cure , la Presidenza del Consiglio dei ministriquale soggetto legittimato passivamente, in mancanza di appello sul punto, la Corte territoriale non poteva procedere “ex officio”, come ha invece fatto, a dichiararne il difetto di legittimazione, giacché il rilievo officioso della carenza di legittimazione passiva incontra pur sempre il limite del giudicato interno (tra le molte, Cass. Sez. 5, sent. 24 dicembre 2020,n. 29505, Rv. 660293-01); -che quanto, infine, alla posizione dell’Università degli Studi di Catania, l’eventuale suo difetto di legittimazione, lungi dal costituire motivo di inammissibilità –verso di essa – dell’odierna impugnazione del Cilia, andrà piuttosto vagliato dal giudice del rinvio in conformità con l’orientamento di questa Corte secondo cui la “decisione con cui il giudice di primo grado estrometta dal processo uno dei convenutio chiamati in causa, ritenendolo privo di legittimazione passiva, configura una statuizione di rigetto della domanda nei suoi confronti, suscettibile di passare in giudicato se non tempestivamente impugnata” (Cass. Sez. 2, ord. 9 marzo 2022, n. 7612, Rv. 664210-01); - che il terzo motivo resta assorbito dall’accoglimento dei primi due, dato che la conseguente cassazione della sentenza travolge pure l a pronuncia sulle spese, “perché in tal senso espressamente disposto dall’art. 336, comma 1, cod. proc. civ., sicché il giudice del rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione alla stregua dell’esito finale della lite” (Cass. Sez. 3, sent. 14 marzo 2016, n. 4887, Rv. 639295-01); -che la sentenza, pertanto, va cassata, con rinvio alla Corte di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, per la decisione nel merito oltre che sulle spese processuali, ivi comprese quelle del presentegiudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo ricorso , dichiarando assorbito il terzo, e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Roma , in diversa composizione, per la decisione nel merito oltre che sulle spese processuali, ivi comprese quelle del presente giudizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 17932-2022proposto da: CILIAGIANFRANCO, domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 93, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] FERRARA, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Rettore, elettivamente domiciliata in Roma,viale delle Milizie 22, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] TURCO, rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA]IMPALLOMENI, Vincenzo REINA ; -controricorrente - nonché contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto RESPONSABILITÀ CIVILE P.A. Medici specializzandi - Mancato rispetto del termine a comparire in appello -Nullità R.G.N.17932/2022 Cron. Rep. Ud.9/3/2023 Adunanza camerale -intimati - Avversola sentenza n. 512 /2022 del la C orte di Appello di Roma , depositata il 26/01/2022; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . Ritenuto in fatto -che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 512/22, del 26 gennaio 2022, della Corte di Appello di Roma, che – accogliendo il gravame esperito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dall’Università degli Studi di Catania avverso la sentenza n. 10467 / 20 , del 16 luglio 2020, del Tribunale di Roma – ha dichiarato inammiss ibile la domanda proposta dal Cilia, volta a conseguire adeguata remunerazione per l’attività espletata durante il periodo di svolgimento dei corsi di specializzazione post laurea in medicina o, in subordine, ilrisarcimento del danno derivante dalla mancata attuazione, da parte dello Stato Italiano e dell’ordinamento giuridico nazionale, di quanto imposto, al riguardo, a livello comunitario; - che, in punto di fatto, l’odierno ricorrente – dottore in medicina specializzatosi in ginecologia e ostetricia, all’esito di frequentazione della Scuola di Specializzazione dell’Università degli Studi di Messina nelle annualità dal 2001-2002 al 2005-2006 – riferisce di aver adito l’autorità giudiziaria, convenend o in giudizio, oltre all’Ateneo etneo, la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; -che egli deduceva, in particolare, di aver percepito la borsa di studio di cui all’art. 6 del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, ma di aver svolto – in difetto di qualsiasi remunerazione – la propria attività lavorativa, con tutti gli obblighi e responsabilità connesse, senza alcuna regolarizzazione dellastessa, e dunque senza poter fruire del contratto di formazione lavoro poi previsto dal d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368; - che la sua domanda veniva solo parzialmente accolta dal Tribunale di Roma, innanzi al quale il giudizio veniva riassunto, dopo che quello di Catania, originariamente adito, si era dichiaratoterritorialmente incompetente; - che al Cilia veniva riconosci uta una somma pari alla determinazione triennale delle borse di studio corrisposte dal marzo 2003 ad ottobre 2006 in funzione del miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dai rinnovi dei contratti collettivi per i medici dipendenti del servizio sanitario nazionale, oltre interessi legali dall’8 marzo 2003, più i relativi contributi previdenziali; -che s u gravame della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell’Università degli Studi di Catania , il giudice di appello – nella contumacia dell’appellato – dichiarava , invece, inammissibile la domanda; - che avverso la sentenza della Corte capitolina ricorre per cassazione il Cilia, sulla base –come detto – di tre motivi; -che il primo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. –violazione e falsa applicazione degli artt. 342, 163-bis e 164 c od . p roc . c iv., lamentando che tra la data della notifica dell’atto d’appello e la prima udienzadi comparizione sarebbestato assegnato un termine a comparire inferiore a quello previsto dallalegge; - che il secondo motivo denuncia – sempre ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazionedell’art. 2909 cod. c iv . e degli artt. 324 e 329 c od . proc. c iv ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui, in difetto di formale e specifica impugnazione, conformazione di giudicato interno e, addirittura in presenza di formale acquiescenza, è statodichiarato il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei ministri; - che il terzo motivo denuncia – nuovamente ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. p roc . c iv ., lamentando che, “per effetto degli errori commessi”, egli veniva condannato al pagamento delle spese di ambo i gradi di giudizio; - che ha proposto controricorso l’Università degli Studi di Catania, chiedendo che sia dichiarata l’inammissibilità, improcedibilità e irricevibilità nei propri confronti della proposta impugnazione, datal’esistenza – si n dal primo grado di giudizio – di un giudicato interno, quanto alla propria estraneità rispetto alla pretesa azionata dal Cilia; -che sono rimasti sol o intimat i la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca; -che il ricorrente ha depositato memoria; Considerato in diritto - che il ricorso va accolto , quanto ai suoi motivi primo e secondo; -che il primo motivo è, infatti, fondato; - c he, secondo questa Corte , in tema di giudizio di appello, “se è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello di novanta giorni stabilito dall’art. 163-bis cod. proc. civ., a cui rinvia l’art. 359 cod. proc. civ., l’atto di citazione è, ai sensi dell'art. 164, comma 1, cod. proc. civ., affetto da nullità, la quale, se non rilevata d’ufficio dal giudice e non sanata, in ipotesi di contumacia dell’appellato determina la nullità della sentenza” (Cass. Sez. 6- 3, ord. 26 maggio 2020, n. 9650, Rv. 657743-01);-che nel caso in esame tra la data della notifica dell’appello, avvenuta il 28 agosto 2020 , e quella della prima udienza di comparizione – risalente al 10 novembre 2020 – sono intercor si soltanto settantuno giorni(e non novanta); -che anche il secondo motivo di ricorso è fondato; - che, come lamentato dal ricorrente, la Presidenza del Consiglio dei ministried il Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca, avevano denunciato – nel proprio atto di appello (del quale questa Corte è abilitata a prendere visione in quanto giudice del “fatto processuale”, data la natura di “error in procedendo” del vizio dedotto con il presente motivo di ricorso; cfr. Cass. Sez. Un., sent. 22 maggio 2012, n. 8077, Rv. 622361- 01) – esclusivamente il difetto di legittimazione passiva del M.I.U.R., e ciò“in virtù del consolidato principio di diritto secondo cui legittimata esclusiva rispetto alla domanda di risarcimento del danno da inadempimento dello Stat o italiano a Direttive comunitarie è la Presidenza delConsiglio dei ministri”; -che riconosciuta, dal giudice di prime cure , la Presidenza del Consiglio dei ministriquale soggetto legittimato passivamente, in mancanza di appello sul punto, la Corte territoriale non poteva procedere “ex officio”, come ha invece fatto, a dichiararne il difetto di legittimazione, giacché il rilievo officioso della carenza di legittimazione passiva incontra pur sempre il limite del giudicato interno (tra le molte, Cass. Sez. 5, sent. 24 dicembre 2020,n. 29505, Rv. 660293-01); -che quanto, infine, alla posizione dell’Università degli Studi di Catania, l’eventuale suo difetto di legittimazione, lungi dal costituire motivo di inammissibilità –verso di essa – dell’odierna impugnazione del Cilia, andrà piuttosto vagliato dal giudice del rinvio in conformità con l’orientamento di questa Corte secondo cui la “decisione con cui il giudice di primo grado estrometta dal processo uno dei convenutio chiamati in causa, ritenendolo privo di legittimazione passiva, configura una statuizione di rigetto della domanda nei suoi confronti, suscettibile di passare in giudicato se non tempestivamente impugnata” (Cass. Sez. 2, ord. 9 marzo 2022, n. 7612, Rv. 664210-01); - che il terzo motivo resta assorbito dall’accoglimento dei primi due, dato che la conseguente cassazione della sentenza travolge pure l a pronuncia sulle spese, “perché in tal senso espressamente disposto dall’art. 336, comma 1, cod. proc. civ., sicché il giudice del rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione alla stregua dell’esito finale della lite” (Cass. Sez. 3, sent. 14 marzo 2016, n. 4887, Rv. 639295-01); -che la sentenza, pertanto, va cassata, con rinvio alla Corte di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, per la decisione nel merito oltre che sulle spese processuali, ivi comprese quelle del presentegiudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo e il secondo motivo ricorso , dichiarando assorbito il terzo, e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Roma , in diversa composizione, per la decisione nel merito oltre che sulle spese processuali, ivi comprese quelle del presente giudizio
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