CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 luglio 1952
Cassazione n. 29465/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/07/1952 avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alle pene di legge per violazione dell'art. 256, comma 1, lett. a) e b), in relazione all'art. 212, comma 5, d.l. n. 152 del 2006, perché aveva effettuato un'attività di gestione, e in particolare, un'attività di raccolta, trasporto, stoccaggio finalizzati al commercio di rifiuti pericolosi e non, materiali ferrosi, monoblocco motore a scoppio e batterie in assenza delle previste autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni; Rilevato che il ricorrente ha eccepito la prescrizione del reato maturata al momento del deposito delle motivazioni e ha contestato la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione in merito all'accertamento di responsabilità, sotto il profilo dei rifiuti sversati e della sua condotta; Rilevato che nella memoria difensiva ha ribadito le sue ragioni; Rilevato che le deduzioni di merito sono generiche e fattuali: i Giudici di merito hanno accertato, alla stregua delle dichiarazioni del teste della Forestale, che l'imputato aveva scaricato da un'ape Piaggio un motore monoblocco e altre parti di un veicolo e li aveva sistemati in un locale dell'ex caserma Piave, di proprietà comunale, cui accedeva tramite una porta finestra munita di catena e lucchetto le cui chiavi erano nella sua disponibilità; Rilevato che l'imputato svolgeva l'attività di "Ritiro materiale ferroso e piccoli trasporti" come pubblicizzato dal cartello apposto sul suo furgone e che nei locali dell'ex caserma erano stati rinvenuti tubi metallici in alluminio, residui di lavori edili, materassi, utensili vari e diverse parti di automezzi demoliti e considerato che i testi lo avevano visto scaricare materiale in quei locali; Rilevato, altresì, che, destinatario di un successivo provvedimento di smaltimento, non vi aveva ottemperato; Ritenuto pertanto che la sentenza impugnata sia immune da censure perché ha scrupolosamente esaminato i fatti e disatteso le censure dell'imputato; Rilevato che la prescrizione, come dedotto dallo stesso ricorrente, è maturata dopo la deliberazione della sentenza di appello e che l'inammissibilità del presente ricorso preclude la sua dichiarazione per non essersi correttamente formato il rapporto processuale; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C ssrp J.Civ 210‘,<:uurtm? r1.9 (