CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06439/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale in ordine alle risultanze istruttorie sul giudizio di penale responsabilità del prevenuto ed alla sussistenza degli artifizi e raggiri del reato di truffa contestato al medesimo al capo B) dell'imputazione, prospettano deduzioni generiche e meramente assertive, prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, stante il mancato confronto con la puntuale motivazione della Corte di appello che, a pag. 4 della sentenza impugnata, ha correttamente valorizzato il compendio probatorio a conferma del giudizio di penale responsabilità per il delitto truffa di cui al capo B) dell'imputazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2