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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 39163/2021

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seguente fy) ORDINANZA sul ricorso 36872-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 6345/4/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SALERNO, depositata il 22/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. r.g.n. 36872/2019 [OSCURATO:PERSONA] c/ Comune di [OSCURATO:PERSONA] che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, sez. distaccata di Salerno„ n.6345/2019, che ha rigettato l'appello della contribuente, con il quale si opponeva all'avviso di accertamento emesso dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] per IMU anno 2014.

La CTP aveva rigettato il ricorso della contribuente, ritenendo fondata l'eccezione afferente all'intempestività dello stesso, in quanto proposto oltre il termine di 60 gg. dalla notifica dell'atto opposto.

La contribuente appellava l'indicata sentenza, deducendo che il plico contenente l'atto impugnato era mancante del timbro attestante la data di notifica e contestava nel merito la pretesa impositiva.

La CTR, confermava la statuizione di tardività del ricorso della sentenza di primo grado, dichiarando infondato l'appello, preso atto della documentazione in atti, idonea a dimostrare la valida notifica dell'appello, con riferimento anche al timbro apposto sulla copia della raccomandata, sullo spazio denominato "bollo dell'ufficio di distribuzione", delle poste italiane.

Che la suddetta raccomandata avesse ad oggetto l'atto opposto - la circostanza, peraltro è incontestata - è evidente, contenendo l'indicazione numerica del medesimo atto oltre che la dicitura "IMU".

Pertanto, a fronte della notifica dell'avviso di accertamento in data 24.11.2016 il ricorso notificato al Comune il 15.2.2017 risultava tardivo, ex art. 21 d.lgs. 546/92.

Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.

Considerato che: in data 22 maggio 2021 è pervenuta a questa Corte comunicazione con la quale la ricorrente rinuncia all'azione e agli atti del presente giudizio; il Comune di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] srl dichiarano tramite la loro rappresentante di accettare detta rinuncia; entrambe le parti rinunciano alle rispettive spese e competenze legali, dichiarando definitivamente transatte tutte le questioni relative al procedimento de quo. [OSCURATO:PERSONA], preso atto, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.

Compensa le spese.

P.Q.M..

Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.

Compensa le spese.

Roma, 6 ottobre 2021 ott.

Luc o Luclot i .

DEP

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente fy) ORDINANZA sul ricorso 36872-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 6345/4/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SALERNO, depositata il 22/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. r.g.n. 36872/2019 [OSCURATO:PERSONA] c/ Comune di [OSCURATO:PERSONA] che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, sez. distaccata di Salerno„ n.6345/2019, che ha rigettato l'appello della contribuente, con il quale si opponeva all'avviso di accertamento emesso dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] per IMU anno 2014. La CTP aveva rigettato il ricorso della contribuente, ritenendo fondata l'eccezione afferente all'intempestività dello stesso, in quanto proposto oltre il termine di 60 gg. dalla notifica dell'atto opposto. La contribuente appellava l'indicata sentenza, deducendo che il plico contenente l'atto impugnato era mancante del timbro attestante la data di notifica e contestava nel merito la pretesa impositiva. La CTR, confermava la statuizione di tardività del ricorso della sentenza di primo grado, dichiarando infondato l'appello, preso atto della documentazione in atti, idonea a dimostrare la valida notifica dell'appello, con riferimento anche al timbro apposto sulla copia della raccomandata, sullo spazio denominato "bollo dell'ufficio di distribuzione", delle poste italiane. Che la suddetta raccomandata avesse ad oggetto l'atto opposto - la circostanza, peraltro è incontestata - è evidente, contenendo l'indicazione numerica del medesimo atto oltre che la dicitura "IMU". Pertanto, a fronte della notifica dell'avviso di accertamento in data 24.11.2016 il ricorso notificato al Comune il 15.2.2017 risultava tardivo, ex art. 21 d.lgs. 546/92. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. Considerato che: in data 22 maggio 2021 è pervenuta a questa Corte comunicazione con la quale la ricorrente rinuncia all'azione e agli atti del presente giudizio; il Comune di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] srl dichiarano tramite la loro rappresentante di accettare detta rinuncia; entrambe le parti rinunciano alle rispettive spese e competenze legali, dichiarando definitivamente transatte tutte le questioni relative al procedimento de quo. [OSCURATO:PERSONA], preso atto, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Compensa le spese. P.Q.M.. Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Compensa le spese. Roma, 6 ottobre 2021 ott. Luc o Luclot i . DEP
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