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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 17795/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: "Inammissibilità del ricorso per rinuncia". [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 26 settembre 2022 il Tribunale di Napoli, Sez.

Riesame, ha rigettato il riesame proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso il l'ordinanza, del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli dell'8 settembre 2022, che disponeva la custodia cautelare in carcere nei suoi confronti, relativamente al reato di cui all'art. 73 T.u. stup. commesso il 6 settembre2022.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2.

1. Mancanza della motivazione relativamente alla gravità indiziaria e alla sussistenza delle esigenze cautelari.

Ha chiesto quindi l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorrente ha rinunciato al ricorso; il ricorso, quindi, deve dichiararsi inammissibile, per rinuncia.

Oltre alla rinuncia sussiste anche una sopravvenuta carenza di interesse per la sostituzione della misura cautelare.

L'inammissibilità dell'impugnazione fondata sulla emersione di nuovi elementi di fatto (nel caso: ordinanza, del G.I.P. del Tribunale di Napoli del 20 dicembre 2022, di sostituzione della misura cautelare con gli obblighi di presentazione alla P.G.), non conosciuti all'atto della proposizione del ricorso e tali da comportare una diversa valutazione dell'interesse ad impugnare da parte del ricorrente, è estranea a profili di colpa, non è, pertanto, idonea a fondare la pronuncia di condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende della sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. e delle spese del procedimento di Cassazione ([OSCURATO:PERSONA]. 5, n. 9831 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - dep. 09/03/2016, P.G., P.C. in proc.

Minichini e altri, Rv. 26756501; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012 - dep. 01/03/2012, Oliverio, Rv. 25291001; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006 - dep. 14/09/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 23485901).

PQM Dichiara inammissibile il rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: "Inammissibilità del ricorso per rinuncia". [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 26 settembre 2022 il Tribunale di Napoli, Sez. Riesame, ha rigettato il riesame proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso il l'ordinanza, del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli dell'8 settembre 2022, che disponeva la custodia cautelare in carcere nei suoi confronti, relativamente al reato di cui all'art. 73 T.u. stup. commesso il 6 settembre2022. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Mancanza della motivazione relativamente alla gravità indiziaria e alla sussistenza delle esigenze cautelari. Ha chiesto quindi l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorrente ha rinunciato al ricorso; il ricorso, quindi, deve dichiararsi inammissibile, per rinuncia. Oltre alla rinuncia sussiste anche una sopravvenuta carenza di interesse per la sostituzione della misura cautelare. L'inammissibilità dell'impugnazione fondata sulla emersione di nuovi elementi di fatto (nel caso: ordinanza, del G.I.P. del Tribunale di Napoli del 20 dicembre 2022, di sostituzione della misura cautelare con gli obblighi di presentazione alla P.G.), non conosciuti all'atto della proposizione del ricorso e tali da comportare una diversa valutazione dell'interesse ad impugnare da parte del ricorrente, è estranea a profili di colpa, non è, pertanto, idonea a fondare la pronuncia di condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende della sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. e delle spese del procedimento di Cassazione ([OSCURATO:PERSONA]. 5, n. 9831 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - dep. 09/03/2016, P.G., P.C. in proc. Minichini e altri, Rv. 26756501; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012 - dep. 01/03/2012, Oliverio, Rv. 25291001; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006 - dep. 14/09/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 23485901). PQM Dichiara inammissibile il rico
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