CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2022
Cassazione n. 42825/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 158) [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato loro ascritto sono inammissibili, perché contenenti censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. Quanto alla qualificazione giuridica del fatto, i giudici milanesi hanno congruamente ritenuto il furto consumato (e non tentato) in quanto, nel caso in disamina, gli imputati avevano già infilato nelle loro tasche i monili sottratti ed erano usciti dalla casa della persona offesa senza essere visti dalla stessa, impossessandosi degli stessi, seppur per breve tempo, stante il successivo intervento degli operanti (cfr. Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, Rv. 267266 - 01). Quanto al motivo dello iovanovic in ordine all'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., si osserva che il diniego della stessa è stato legittimamente argomentato sulla base della riscontrata funzione di "palo" attribuita al prevenuto, secondo una non illogica valutazione di merito insindacabile in questa sede. Qunnto al diniego cleiVistanzd di piatWgqiamente e, più in gencroir, in pento di trattamento sanzionatorio, va riaffermato che, soprattutto dopo la specifica modifica dell'art. 62-bis c.p. operata con il d.l. 23 maggio 2008, n. 2002 convertito con modifiche dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto, come nel caso in esame, di avere valutato e applicato i criteri di cui all'art.133 c.p. La valutazione dei vari elementi rilevanti ai fini della dosimetria della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice, il cui esercizio (se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'art. 133 c.p., come nel caso di specie) è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Ciò che qui deve senz'altro escludersi (sez. 2, n. 45312 del 03/11/2015; sez. 4 n.44815 del 23/10/2015), anche in relazione alla prognosi negativa operata nei confronti del Radosavljevic, in relazione alla subordinazione dell'istanza di patteggiamento alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, da cui è inevitabilmente derivato il rigetto della richiesta di applicazione pena ex art. 444 cod. proc. pen. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]